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Document 22012D0236
Decision of the EEA Joint Committee No 236/2012 of 31 December 2012 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 236/2012, del 31 dicembre 2012 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 236/2012, del 31 dicembre 2012 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
GU L 81 del 21.3.2013, p. 38–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(70) | aggiunta | punto 21an lettera (h) | 01/01/2013 | |
Modifies | 21994A0103(70) | modifica | punto 21an lettera (h) | 01/01/2013 | |
Modifies | 21994A0103(70) | aggiunta | punto 21an lettera (i) | 01/01/2013 | |
Modifies | 21994A0103(70) | modifica | punto 21an lettera (i) | 01/01/2013 | |
Modifies | 21994A0103(70) | aggiunta | punto 21an lettera (k) | 01/01/2013 | |
Modifies | 21994A0103(70) | aggiunta | punto 21an lettera (l) | 01/01/2013 | |
Modifies | 21994A0103(70) | aggiunta | punto 21an testo | 01/01/2013 | |
Modifies | 21994A0103(70) | aggiunta | punto 21ana | 01/01/2013 |
21.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/38 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 236/2012
del 31 dicembre 2012
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1o gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 (1). |
(2) |
La decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2) non è stata integrata nell’accordo SEE. Di conseguenza, i requisiti specifici in termini di comunicazione dei dati di cui alla decisione non si applicano agli Stati EFTA. |
(3) |
Gli Stati EFTA sono inseriti nel registro dell’Unione e nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL). L’amministratore centrale svolge i suoi compiti per quanto riguarda questi Stati. L’Autorità di vigilanza EFTA è quindi l’organo abilitato a impartire all’amministratore centrale le istruzioni necessarie per quanto riguarda le disposizioni connesse all’applicazione del regolamento (UE) n. 1193/2011 per gli Stati EFTA. |
(4) |
Le parti contraenti convengono che la natura specifica dell’EU ETS e il relativo sistema standardizzato e sicuro di registri di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che prevede l’istituzione di un registro dell’Unione, richiedono norme speciali sull’archiviazione dei dati e sull’accesso per quanto riguarda il registro dell’Unione onde garantire che le quote di emissioni dei gas a effetto serra conformi alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto e i trasferimenti di tali quote siano compatibili con gli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto. |
(5) |
Il registro dell’Unione deve riflettere l’estensione dell’EU ETS agli Stati EFTA. A norma della decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 del 26 luglio 2012 (4), il conto totale unionale, il conto totale unionale per il trasporto aereo, il conto d’asta unionale, il conto unionale di assegnazione, il conto di riserva unionale per i nuovi entranti, il conto d’asta unionale per il trasporto aereo e il conto unionale di riserva speciale comprendono le quote di emissioni degli Stati EFTA. |
(6) |
Le parti contraenti riconoscono il carattere distintivo del registro dell’Unione e dell’EUTL e le competenze della Commissione per quanto riguarda il funzionamento sicuro e la manutenzione del sistema. La Commissione deve quindi poter garantire all’occorrenza la sospensione immediata dell’accesso a norma del regolamento (UE) n. 1193/2011 pur tenendo conto del ruolo dell’Autorità di vigilanza EFTA. Questa soluzione non incide su future questioni connesse alla struttura a due pilastri creata a norma dell’accordo SEE. |
(7) |
Le parti contraenti riconoscono che è indispensabile concedere alle autorità di contrasto e alle autorità fiscali di una parte contraente, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea, alla Corte dei conti europea, a Eurojust e alle autorità competenti di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e all’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), alle competenti autorità nazionali di vigilanza, agli amministratori nazionali delle parti contraenti e alle autorità competenti di cui all’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE il diritto di ottenere determinati dati archiviati nel registro dell’Unione e nell’EUTL, in casi chiaramente specificati, qualora ciò sia necessario per assolvere ai loro compiti ai sensi dell’articolo 83 del regolamento (UE) n. 1193/2011 e dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 920/2010 (7), modificato dal regolamento (UE) n. 1193/2011. |
(8) |
Per lo stesso motivo, pur ricordando che la decisione 2009/371/GAI del Consiglio (8) non è integrata nell’accordo SEE, le parti contraenti prendono atto che Europol ottiene un accesso permanente in sola lettura ai dati registrati nel registro dell’Unione e nell’EUTL. |
(9) |
Le parti contraenti ricordano tuttavia che, per quanto riguarda la concessione dei diritti di informazione e dell’accesso permanente in sola lettura a norma dell’articolo 83 del regolamento (UE) n. 1193/2011 e dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 920/2010, modificato dal regolamento (UE) n. 1193/2011, resta inteso che la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, l’amministrazione fiscale e l’applicazione della legge non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE e che pertanto i regolamenti in questione non conferiscono alle istituzioni menzionate diritti diversi da quelli esplicitamente citati ai rispettivi articoli 83 e 75. |
(10) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
il punto 21an [regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione] è così modificato:
|
2) |
dopo il punto 21an [regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione] è inserito quanto segue:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 1193/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2013 o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (9).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 dicembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 315 del 29.11.2011, pag. 1.
(2) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
(3) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(4) GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 38.
(5) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
(6) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(7) GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1.
(8) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
(9) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.