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Document 22012D0186
Decision of the EEA Joint Committee No 186/2012 of 28 September 2012 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 186/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 186/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
GU L 341 del 13.12.2012, p. 40–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(70) | aggiunta | punto 21ata | 29/09/2012 |
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/40 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 186/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012, del 26 luglio 2012 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/92/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all’attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 21at (direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il punto seguente:
«21ata. |
32011 D 0092: Decisione 2011/92/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all’attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 19).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2011/92/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 115/2012, del 15 giugno 2012 (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.
(2) GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 19.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(4) GU L 270 del 4.10.2012, pag. 270