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Document 22012D0115

Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2012, del 15 giugno 2012 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

GU L 270 del 4.10.2012, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/115/oj

4.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 115/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 97/2012 del 30 aprile 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo è così modificato:

1)

ai punti 1a (direttiva 85/337/CEE), 1i (direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 13ca (direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 19a (direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 32c [regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0031: Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).»;

2)

al punto 1f (direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32009 L 0031: Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).»;

3)

dopo il punto 21as [regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«21at.

32009 L 0031: Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/31/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 248 del 13.9.2012, pag. 35.

(2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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