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Document 22012D0112

    Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2012, del 15 giugno 2012 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

    GU L 270 del 4.10.2012, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/112/oj

    4.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 270/35


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 112/2012

    del 15 giugno 2012

    che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2012 del 30 aprile 2012 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/361/UE della Commissione, del 28 giugno 2010, relativa al riconoscimento di Israele per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/363/UE della Commissione, del 28 giugno 2010, relativa al riconoscimento dell’Algeria per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/704/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, relativa al riconoscimento dello Sri Lanka per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/705/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, relativa alla revoca del riconoscimento della Georgia per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (5).

    (6)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/259/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, relativa al riconoscimento della Tunisia per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (6).

    (7)

    Occorre integrare nell’accordo l’elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 22 maggio 2002) (2002/C 155/03) (7).

    (8)

    Occorre integrare nell’accordo l’elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 17 febbraio 2003) (2003/C 268/04) (8).

    (9)

    Occorre integrare nell’accordo l’elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 31 dicembre 2004) (2005/C 85/04) (9),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 56j (direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo sono inseriti i seguenti punti:

    «56ja.

    52002XC0629(02): Elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 22 maggio 2002) (2002/C 155/03) (GU C 155 del 29.6.2002, pag. 11).

    56jb.

    52003XC1107(01): Elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 17 febbraio 2003) (2003/C 268/04) (GU C 268 del 7.11.2003, pag. 7).

    56jc.

    52005XC0407(01): Elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 31 dicembre 2004) (2005/C 85/04) (GU C 85 del 7.4.2005, pag. 8).

    56jd.

    32010 D 0361: Decisione 2010/361/UE della Commissione, del 28 giugno 2010, relativa al riconoscimento di Israele per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 161 del 29.6.2010, pag. 9).

    56je.

    32010 D 0363: Decisione 2010/363/UE della Commissione, del 28 giugno 2010, relativa al riconoscimento dell’Algeria per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 163 del 30.6.2010, pag. 42).

    56jf.

    32010 D 0704: Decisione 2010/704/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, relativa al riconoscimento dello Sri Lanka per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 306 del 23.11.2010, pag. 77).

    56jg.

    32010 D 0705: Decisione 2010/705/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, relativa alla revoca del riconoscimento della Georgia per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 306 del 23.11.2010, pag. 78).

    56jh.

    32011 D 0259: Decisione 2011/259/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, relativa al riconoscimento della Tunisia per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 34).»

    Articolo 2

    I testi delle decisioni 2010/361/UE, 2010/363/UE, 2010/704/UE, 2010/705/UE e 2011/259/UE e degli elenchi 2002/C 155/03, 2003/C 268/04 e 2005/C 85/04 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (10).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente ff

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 248 del 13.9.2012, pag. 33.

    (2)  GU L 161 del 29.6.2010, pag. 9.

    (3)  GU L 163 del 30.6.2010, pag. 42.

    (4)  GU L 306 del 23.11.2010, pag. 77.

    (5)  GU L 306 del 23.11.2010, pag. 78.

    (6)  GU L 110 del 29.4.2011, pag. 34.

    (7)  GU C 155 del 29.6.2002, pag. 11.

    (8)  GU C 268 del 7.11.2003, pag. 7.

    (9)  GU C 85 del 7.4.2005, pag. 8.

    (10)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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