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Document 22012D0073

    Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2012, del 30 marzo 2012 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    GU L 207 del 2.8.2012, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/73/oj

    2.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 207/53


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 73/2012

    del 30 marzo 2012

    che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 30/2012 del 10 febbraio 2012 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso (2),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 18z [Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo è aggiunto il punto seguente:

    «18z1.

    32011 R 0328: Regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 22).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    il Liechtenstein è dispensato dalla trasmissione dei dati sui nati morti.»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) n. 328/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente ff

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 161 del 21.6.2012, pag. 37.

    (2)  GU L 90 del 6.4.2011, pag. 22.

    (3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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