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Document 22011D0455

    2011/455/UE: Decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri CE/Svizzera, del 10 giugno 2011 , concernente la concessione di una riduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli delle classi di emissione EURO II e III dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato

    GU L 193 del 23.7.2011, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021; abrogato da 22021D0036

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/455/oj

    23.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 193/52


    DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI CE/SVIZZERA

    del 10 giugno 2011

    concernente la concessione di una riduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli delle classi di emissione EURO II e III dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato

    (2011/455/UE)

    IL COMITATO,

    visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e su ferrovia, in particolare l’articolo 51, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Secondo l’articolo 40, dal 1o gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per coprire i costi che essi provocano (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni).

    (2)

    Secondo l’articolo 44, le parti contraenti si prefiggono in particolare l’obiettivo di introdurre norme ecologiche volte a ridurre le emissioni di particolato dei veicoli commerciali pesanti.

    (3)

    Conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati nel territorio dell’altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È concessa una riduzione del 10 % rispetto al livello della relativa categoria tariffaria per i veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato e per i quali sono rispettate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

    Articolo 2

    La riduzione di cui all’articolo 1 è concessa soltanto ai veicoli per i quali si dispone di una registrazione nella licenza di circolazione o di un’altra attestazione equivalente delle autorità nazionali a conferma che il veicolo è stato equipaggiato con un sistema omologato di riduzione della massa di particolato che consente, conformemente alla legislazione svizzera o dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato, di rispettare almeno il valore limite di emissione di particolato corrispondente alla classe di emissione della norma EURO IV, ossia una massa di particolato (PM) di 0,02 g/kWh.

    Articolo 3

    Fatto salvo l’articolo 2, le autorità competenti dello Stato membro dell’UE nel quale il veicolo è immatricolato si adoperano al fine di trasmettere alle autorità svizzere, entro il 30 settembre 2011, un facsimile della registrazione del sistema di filtro antiparticolato nella licenza di circolazione o di un’altra attestazione equivalente e di fornire la conferma che tale facsimile garantisce il rispetto del valore limite di emissione di particolato della classe EURO IV.

    Articolo 4

    Le autorità competenti svizzere si riservano il diritto di controllare il rispetto del valore limite di emissione di particolato fissato dall’articolo 2 su qualsiasi veicolo commerciale pesante dotato di filtro antiparticolato che beneficia di una riduzione della tassa.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2012.

    Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2011.

    Il presidente

    Enrico GRILLO PASQUARELLI

    Il capo della delegazione svizzera

    Peter FÜGLISTALER


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