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Document 22011D0124
Decision of the EEA Joint Committee No 124/2011 of 2 December 2011 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2011, del 2 dicembre 2011 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2011, del 2 dicembre 2011 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 76 del 15.3.2012, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 7.2 punto 54 | 03/12/2011 | |
Modifies | 21994A0103(51) | aggiunta | capo II punto 47a | 03/12/2011 | |
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XII punto 54zzzzzm | 03/12/2011 |
15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 124/2011
del 2 dicembre 2011
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 112/2011 del 21 ottobre 2011 (1). |
(2) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2011 del 21 ottobre 2011 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (3). |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I dell’accordo è così modificato:
1) |
dopo il punto 53 [regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione] della parte 7.2 del capitolo I è inserito il punto seguente:
|
2) |
dopo il punto 47 [regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione] del capitolo II è inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
Dopo il punto 54zzzzzl (decisione 2010/169/UE della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è inserito il punto seguente:
«54zzzzzm. |
32011 R 0016: Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 7).» |
Articolo 3
I testi del regolamento (UE) n. 16/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 341 del 22.12.2011, pag. 72.
(2) GU L 341 del 22.12.2011, pag. 78.
(3) GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 7.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.