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Document 22011D0073

    Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2011, del 1 o luglio 2011 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 262 del 6.10.2011, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/73(2)/oj

    6.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 262/30


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 73/2011

    del 1o luglio 2011

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2011 del 1o aprile 2011 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/74/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell’allegato I al tipo di prodotto 18 (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (3), come rettificata dalla GU L 254 del 29.9.2010, pag. 48.

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/675/CE della Commissione, dell’8 novembre 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

    1)

    al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32010 L 0074: Direttiva 2010/74/UE della Commissione del 9 novembre 2010 (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 36).»;

    2)

    al punto 12 q (direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32010 D 0571: Decisione 2010/571/UE della Commissione del 24 settembre 2010 (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28), come rettificata dalla GU L 254 del 29.9.2010, pag.48.»;

    3)

    dopo il punto 12zx (decisione 2010/226/UE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

    «12zy.

    32010 D 0675: Decisione 2010/675/UE della Commissione, dell’8 novembre 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 47)».

    Articolo 2

    I testi della direttiva 2010/74/UE e delle decisioni 2010/571/UE, come rettificata dalla GU L 254 del 29.9.2010, pag. 48, e 2010/675/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kurt JÄGER


    (1)  GU L 171 del 30.6.2011, pag. 33.

    (2)  GU L 292 del 10.11.2010, pag. 36.

    (3)  GU L 251 del 25.9..2010, pag. 28.

    (4)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 47.

    (5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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