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Document 22011D0043

Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2011, del 1 °aprile 2011 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

GU L 171 del 30.6.2011, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/43(2)/oj

30.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 43/2011

del 1o aprile 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 126/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/450/CE della Commissione, dell’8 giugno 2009, recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 21ap (decisione 2005/381/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il punto seguente:

«21apa.

32009 D 0450: Decisione 2009/450/CE della Commissione, dell’8 giugno 2009, recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 12.6.2009, pag. 69).»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/450/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 aprile 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011 del 1o aprile 2011 (4). Qualora la decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011 del 1o aprile 2011 sia già entrata in vigore e le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, non siano pervenute, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 84.

(2)  GU L 149 del 12.6.2009, pag. 69.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  GU L 93 del 7.4.2011, pag. 35.


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