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Document 22010D0390

    2010/390/: Decisione n. 1/2010 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro, del 14 giugno 2010 , recante adozione del suo regolamento interno

    GU L 179 del 14.7.2010, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/08/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/390/oj

    14.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 179/11


    DECISIONE N. 1/2010 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-MONTENEGRO

    del 14 giugno 2010

    recante adozione del suo regolamento interno

    (2010/390/UE)

    IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

    visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra («accordo»), in particolare gli articoli 119 e 120,

    considerando che l’accordo è entrato in vigore il 1o maggio 2010,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Presidenza

    Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, dal presidente del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell’energia atomica, e da un rappresentante del governo del Montenegro. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2010.

    Articolo 2

    Riunioni

    Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale una volta all’anno. D’intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del Consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle parti, ogni riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell’Unione europea, a una data concordata dalle parti. Le riunioni del Consiglio di stabilizzazione e di associazione sono indette congiuntamente dai segretari del Consiglio di stabilizzazione e di associazione di concerto con il presidente.

    Articolo 3

    Rappresentanza

    I membri del Consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del Consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

    Articolo 4

    Delegazioni

    I membri del Consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, viene comunicata al presidente la composizione prevista della delegazione di ciascuna parte. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del Consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l’ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

    Articolo 5

    Segretariato

    Le mansioni inerenti alla segreteria del Consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e da un funzionario della missione del Montenegro presso l’Unione europea.

    Articolo 6

    Corrispondenza

    La corrispondenza destinata al Consiglio di stabilizzazione e di associazione viene inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

    I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del Consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del Consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione del Montenegro presso l’Unione europea.

    Le comunicazioni del presidente del Consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all’occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del Consiglio di stabilizzazione e di associazione agli indirizzi specificati nel secondo comma.

    Articolo 7

    Pubblicità

    Salvo decisione contraria, le riunioni del Consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

    Articolo 8

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene inviato ai segretari del Consiglio di stabilizzazione e di associazione, agli indirizzi di cui all’articolo 6, almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto che non figuri nell’ordine del giorno provvisorio è effettuata con l’accordo di entrambe le parti.

    2.   Il presidente, d’intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

    Articolo 9

    Verbale

    Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all’ordine del giorno:

    la documentazione presentata al Consiglio di stabilizzazione e di associazione,

    le dichiarazioni che un membro del Consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,

    le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

    Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell’archivio del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, che funge da depositario dei documenti dell’associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 6.

    Articolo 10

    Decisioni e raccomandazioni

    1.   Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

    2.   Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all’articolo 121 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati all’articolo 6. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

    Articolo 11

    Regime linguistico

    Le lingue ufficiali del Consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti. Salvo decisione contraria, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

    Articolo 12

    Spese

    L’Unione europea e il Montenegro prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del Consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell’Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua ufficiale del Montenegro, che sono a carico del Montenegro. Le altre spese per l’organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

    Articolo 13

    Comitato di stabilizzazione e di associazione

    1.   È istituito un Comitato di stabilizzazione e di associazione incaricato di assistere il Consiglio di stabilizzazione e di associazione nell’esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea e, dall’altro, da rappresentanti del governo del Montenegro, di norma alti funzionari.

    2.   Il Comitato di stabilizzazione e di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal Consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell’attuazione giornaliera dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al Consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione.

    3.   Laddove l’accordo di stabilizzazione e di associazione faccia riferimento all’obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di Comitato di stabilizzazione e di associazione. Le consultazioni possono proseguire in seno al Consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le parti.

    4.   Il regolamento interno del Comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

    Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione

    Il presidente

    D. LÓPEZ GARRIDO


    ALLEGATO

    Regolamento interno del Comitato di stabilizzazione e di associazione

    Articolo 1

    Presidenza

    La presidenza del Comitato di stabilizzazione e di associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione europea, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell’energia atomica, e da un rappresentante del governo del Montenegro. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2010.

    Articolo 2

    Riunioni

    Il Comitato di stabilizzazione e di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l’accordo di entrambe le parti. Ogni riunione del Comitato di stabilizzazione e di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Le riunioni del Comitato di stabilizzazione e di associazione sono indette dal presidente.

    Articolo 3

    Delegazioni

    Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle parti.

    Articolo 4

    Segretariato

    Le mansioni inerenti alla segreteria del Comitato di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo montenegrino. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del Comitato di stabilizzazione e di associazione previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato e ai segretari del Consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    Articolo 5

    Pubblicità

    Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

    Articolo 6

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene inviato ai segretari del Consiglio di stabilizzazione e di associazione, agli indirizzi di cui all’articolo 4, almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il Comitato di stabilizzazione e di associazione può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il Comitato di stabilizzazione e di associazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto che non figuri nell’ordine del giorno provvisorio è effettuata con l’accordo di entrambe le parti.

    2.   Il presidente, d’intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

    Articolo 7

    Verbale

    Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del Comitato di stabilizzazione e di associazione. Una volta approvato dal Comitato di stabilizzazione e di associazione, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 4.

    Articolo 8

    Decisioni e raccomandazioni

    Nei casi specifici in cui il Comitato di stabilizzazione e di associazione è abilitato dal Consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o raccomandazioni ai sensi dell’articolo 122 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, gli atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle parti. Il Comitato di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari e sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell’articolo 4 del presente regolamento interno. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del Comitato di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

    Articolo 9

    Spese

    L’Unione europea e il Montenegro prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del Comitato di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell’Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua ufficiale del Montenegro, che sono a carico del Montenegro. Le altre spese per l’organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

    Articolo 10

    Sottocomitati e gruppi di lavoro speciali

    Il Comitato di stabilizzazione e di associazione può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l’autorità del comitato, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Il Comitato di stabilizzazione e di associazione può decidere di sopprimere i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi non hanno potere decisionale.


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