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Document 22010D0100
Decision of the EEA Joint Committee No 100/2010 of 1 October 2010 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2010, del 1 °ottobre 2010 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2010, del 1 °ottobre 2010 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 332 del 16.12.2010, p. 50–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XII punto 54zzzl testo | 01/11/2010 |
16.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/50 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 100/2010
del 1o ottobre 2010
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2010 del 2 luglio 2010 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 178/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto concerne le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, le mandorle di albicocche, la liquirizia e l’olio vegetale (2). |
(3) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 54zzzl [regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il testo seguente:
«, modificato da:
— |
32010 R 0178: Regolamento (UE) n. 178/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010 (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 32).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 178/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2010.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 277 del 21.10.2010, pag. 37.
(2) GU L 52 del 3.3.2010, pag. 32.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.