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Document 22010D0097

    Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2010, del 1 °ottobre 2010 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    GU L 332 del 16.12.2010, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/97(3)/oj

    16.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/47


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 97/2010

    del 1o ottobre 2010

    che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2010 del 30 aprile 2010 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/97/CE della Commissione, del 3 agosto 2009, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (3).

    (4)

    La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo III dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

    1.

    ai punti 14 (Direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (Direttiva 2003/91/CE della Commissione) della parte 1 viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32009 L 0097: Direttiva 2009/97/CE della Commissione, del 3 agosto 2009 (GU L 202 del 4.8.2009, pag. 29).»

    2.

    Dopo il punto 54 (Decisione 2009/109/CE della Commissione) della parte 2 viene aggiunto il seguente punto:

    «55.

    32009 L 0145: Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 44)».

    Articolo 2

    I testi delle direttive 2009/97/CE e 2009/145/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2010.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Stefán Haukur JÓHANNESSON


    (1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 11.

    (2)  GU L 202 del 4.8.2009, pag. 29.

    (3)  GU L 312 del 27.11.2009, pag. 44.

    (4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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