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Document 22010D0093
Decision of the EEA Joint Committee No 93/2010 of 2 July 2010 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2010, del 2 luglio 2010 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2010, del 2 luglio 2010 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
GU L 277 del 21.10.2010, p. 47–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(70) | aggiunta | punto 2z | 03/07/2010 | |
Modifies | 21994A0103(70) | sostituzione | punto 2f testo | 03/07/2010 | |
Modifies | 21994A0103(70) | sostituzione | punto 2g testo | 03/07/2010 | |
Modifies | 21994A0103(70) | sostituzione | punto 2i testo | 03/07/2010 | |
Modifies | 21994A0103(70) | sostituzione | punto 2k testo | 03/07/2010 | |
Modifies | 21994A0103(70) | sostituzione | punto 2m testo | 03/07/2010 | |
Modifies | 21994A0103(70) | sostituzione | punto 2p testo | 03/07/2010 | |
Modifies | 21994A0103(70) | sostituzione | punto 2v testo | 03/07/2010 | |
Modifies | 21994A0103(70) | sostituzione | punto 2w testo | 03/07/2010 |
21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/47 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 93/2010
del 2 luglio 2010
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 55/2010 del 30 aprile 2010 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/543/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/544/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/563/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l’attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio (5). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/567/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili (6). |
(7) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (7). |
(8) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/578/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (8). |
(9) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/598/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto (9). |
(10) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (10). |
(11) |
La decisione 2009/544/CE abroga la decisione 2002/739/CE della Commissione (11), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(12) |
La decisione 2009/563/CE abroga la decisione 2002/231/CE della Commissione (12), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(13) |
La decisione 2009/564/CE abroga la decisione 2005/338/CE della Commissione (13), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(14) |
La decisione 2009/567/CE abroga la decisione 1999/178/CE della Commissione (14), modificata dalla decisione 2002/371/CE della Commissione (15), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(15) |
La decisione 2009/568/CE abroga la decisione 2001/405/CE della Commissione (16), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(16) |
La decisione 2009/578/CE abroga la decisione 2003/287/CE della Commissione (17), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(17) |
La decisione 2009/598/CE abroga la decisione 2002/740/CE della Commissione (18), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(18) |
La decisione 2009/607/CE abroga la decisione 2002/272/CE della Commissione (19), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo è modificato come segue:
1) |
dopo il punto 2y (Decisione 2007/506/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:
|
2) |
il testo del punto 2v (Decisione 2002/739/CE della Commissione) è sostituito dal seguente: «32009 D 0544: Decisione 2009/544/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 39).»; |
3) |
il testo del punto 2g (Decisione 2002/231/CE della Commissione) è sostituito dal seguente: «32009 D 0563: Decisione 2009/563/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l’attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 27).»; |
4) |
il testo del punto 2p (Decisione 2005/338/CE della Commissione) è sostituito dal seguente: «32009 D 0564: Decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 36).»; |
5) |
il testo del punto 2f (Decisione 2002/371/CE della Commissione) è sostituito dal seguente: «32009 D 0567: Decisione 2009/567/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 70).»; |
6) |
il testo del punto 2i (Decisione 2001/405/CE della Commissione) è sostituito dal seguente: «32009 D 0568: Decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87).»; |
7) |
il testo del punto 2m (Decisione 2003/287/CE della Commissione) è sostituito dal seguente: «32009 D 0578: Decisione 2009/578/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57).»; |
8) |
il testo del punto 2w (Decisione 2002/740/CE della Commissione) è sostituito dal seguente: «32009 D 0598: Decisione 2009/598/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 65).»; |
9) |
il testo del punto 2k (Decisione 2002/272/CE della Commissione) è sostituito dal seguente: «32009 D 0607: Decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21).» |
Articolo 2
I testi delle decisioni 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE e 2009/607/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (20).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 181 del 15.7.2010, pag. 23.
(2) GU L 181 del 14.7.2009, pag. 27.
(3) GU L 181 del 14.7.2009, pag. 39.
(4) GU L 196 del 28.7.2009, pag. 27.
(5) GU L 196 del 28.7.2009, pag. 36.
(6) GU L 197 del 29.7.2009, pag. 70.
(7) GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87.
(8) GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57.
(9) GU L 203 del 5.8.2009, pag. 65.
(10) GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21.
(11) GU L 236 del 4.9.2002, pag. 4.
(12) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50.
(13) GU L 108 del 29.4.2005, pag. 67.
(14) GU L 57 del 5.3.1999, pag. 21.
(15) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29.
(16) GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10.
(17) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 82.
(18) GU L 236 del 4.9.2002, pag. 10.
(19) GU L 94 dell’11.4.2002, pag. 13.
(20) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.