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Document 22010D0027

    Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2010, del 12 marzo 2010 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    GU L 143 del 10.6.2010, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/27(2)/oj

    10.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 143/20


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 27/2010

    del 12 marzo 2010

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 30/2009 del 17 marzo 2009 (1).

    (2)

    L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 150/2009 del 4 dicembre 2009 (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (5).

    (6)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature (6), rettifica nella GU L 280 del 23.10.2008, pag. 38.

    (7)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (7).

    (8)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (8),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nel capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo, dopo il punto 9bc [regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:

    «9bd.

    32008 R 0303: regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3).

    9be.

    32008 R 0304: regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12).

    9bf.

    32008 R 0305: regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17).

    9bg.

    32008 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21), rettifica nella GU L 280 del 23.10.2008, pag. 38.

    9bh.

    32008 R 0307: regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25).

    9bi.

    32008 R 0308: regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28).»

    Articolo 2

    Dopo il punto 21aqc [regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo sono aggiunti i seguenti punti:

    «21aqd.

    32008 R 0303: regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3).

    21aqe.

    32008 R 0304: regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12).

    21aqf.

    32008 R 0305: regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17).

    21aqg.

    32008 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21), rettifica nella GU L 280 del 23.10.2008, pag. 38.

    21aqh.

    32008 R 0307: regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25).

    21aqi.

    32008 R 0308: regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28).»

    Articolo 3

    I testi dei regolamenti (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, rettifica nella GU L 280 del 23.10.2008, pag. 38, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (9), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 112/2008 del 7 novembre 2008 (10).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 23.

    (2)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 51.

    (3)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3.

    (4)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12.

    (5)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17.

    (6)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21.

    (7)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25.

    (8)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28.

    (9)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

    (10)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 100.


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