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Document 22010A0622(03)

    Accordo tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate

    GU L 155 del 22.6.2010, p. 57–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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    Related Council decision

    22010A0622(03)

    Accordo tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate

    Gazzetta ufficiale n. L 155 del 22/06/2010 pag. 0057 - 0060


    TRADUZIONE

    Accordo

    tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate

    IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA,

    e

    L’UNIONE EUROPEA, in seguito "l’UE", rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea,

    in seguito denominate "le parti",

    CONSIDERANDO CHE l’UE e la Federazione russa convengono sulla necessità di sviluppare una cooperazione su questioni di interesse comune, segnatamente nel settore della sicurezza;

    RICONOSCENDO CHE la cooperazione tra le parti può richiedere l’accesso alle informazioni classificate dell’UE o della Federazione russa, nonché lo scambio di tali informazioni fra le parti;

    CONSAPEVOLI CHE l’accesso a informazioni classificate e lo scambio di queste richiedono adeguate misure di protezione;

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Il presente accordo si applica alla protezione delle informazioni classificate, fornite, prodotte o scambiate tra le parti nel corso della cooperazione.

    Articolo 2

    Ai fini dell’applicazione del presente accordo si intende per:

    1. "informazioni classificate" le informazioni e il materiale protetti dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti, forniti, prodotti o scambiati tra le parti nel corso della cooperazione, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere in vario grado gli interessi di sicurezza della Federazione russa o dell’UE o di uno o più Stati membri, e che sono stati designati con una classificazione di sicurezza;

    2. "supporti di informazioni classificate" il materiale, supporti fisici compresi, contenente informazioni classificate sotto forma di simboli, immagini, segnali, soluzioni e processi tecnici;

    3. "classificazione di sicurezza" una designazione che indica:

    - il grado di pregiudizio agli interessi della Federazione russa o dell’UE o di uno o più Stati membri che può essere arrecato in caso di divulgazione non autorizzata di informazioni classificate, e

    - il grado di protezione pertanto necessario conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della Federazione russa o dell’UE;

    4. "contrassegno di classificazione" la designazione apposta sui supporti delle informazioni classificate e/o sulla documentazione a corredo, che indica la classificazione di sicurezza delle informazioni in questione;

    5. "nulla osta di sicurezza" una decisione amministrativa adottata in forza delle disposizioni legislative e regolamentari della Federazione russa o dell’UE che conferisce a una persona il diritto di accedere a informazioni classificate fino a un livello determinato.

    Articolo 3

    1. Ai fini del presente accordo si intende per "UE" il Consiglio dell’Unione europea (in seguito "il Consiglio"), il segretario generale/alto rappresentante, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione europea.

    2. Ai fini del presente accordo, per la Federazione russa, gli organi autorizzati ad attuare l’accordo medesimo sono le autorità del governo federale della Federazione russa.

    Articolo 4

    1. Le informazioni classificate possono essere trasmesse, ai sensi dei paragrafi da 2 a 5, da una parte, "la parte mittente", all’altra parte, "la parte destinataria".

    2. Ciascuna parte decide caso per caso in merito alla trasmissione di informazioni classificate all’altra parte, secondo i propri interessi di sicurezza e in linea con le proprie disposizioni legislative e regolamentari. Nulla nel presente accordo costituisce una base per la trasmissione generica o obbligatoria di informazioni classificate o di talune categorie d’informazioni tra le parti.

    3. Conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte:

    a) protegge le informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate tra le parti nel corso della cooperazione;

    b) provvede affinché né la classificazione di sicurezza né il contrassegno di sicurezza né i contrassegni che limitano la distribuzione delle informazioni, assegnati dalla parte mittente alle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo, siano modificati senza il previo assenso scritto della suddetta parte, e che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo siano registrate, salvaguardate e protette secondo le proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle informazioni che hanno una classificazione di sicurezza equivalente e un contrassegno di sicurezza conforme all’articolo 6;

    c) si avvale delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo solo ai fini stabiliti dalla parte mittente;

    d) restituisce o distrugge il supporto delle informazioni classificate ricevute dall’altra parte se l’autorità competente della parte mittente lo richiede per iscritto;

    e) non divulga informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo a destinatari diversi da quelli indicati nell’articolo 3 senza il previo consenso scritto della parte mittente.

    4. Le informazioni classificate sono trasmesse tramite i canali diplomatici, a mezzo corriere o altri mezzi convenuti tra le autorità competenti di cui all’articolo 10. Ai fini del presente accordo:

    a) per quanto riguarda l’UE, tutta la corrispondenza è inviata al capo del Registro del Consiglio dell’Unione europea. La corrispondenza è inoltrata dal capo del Registro del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 5;

    b) per quanto riguarda la Federazione russa, tutta la corrispondenza è inviata alla missione permanete della Federazione russa presso l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica.

    5. La parte mittente può, per ragioni operative, inviare la corrispondenza solo a funzionari, organi o servizi competenti specifici della parte destinataria, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Tale corrispondenza è accessibile soltanto ai suddetti funzionari, organi o servizi. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa corrispondenza è inviata tramite il capo del Registro del Consiglio, o il capo del Registro della Commissione europea allorché tali informazioni sono indirizzate alla Commissione europea.

    Articolo 5

    Ciascuna parte provvede affinché Federazione russa e Unione europea predispongano ciascuna un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza stabiliti nelle rispettive disposizioni legislative o regolamentari per assicurare che alle informazioni classificate sia applicato un livello di protezione equivalente, conformemente al presente accordo.

    Articolo 6

    1. Per stabilire un livello di protezione equivalente delle informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate tra la Federazione russa e l’Unione europea nel corso della cooperazione conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, le classificazioni di sicurezza presentano la corrispondenza seguente:

    UE | FEDERAZIONE RUSSA |

    CONFIDENTIEL UE | СЕКРЕТНО |

    SECRET UE | СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО |

    2. Contrassegno di limitazione della Federazione russa "ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ" corrisponde alla classificazione di sicurezza dell’UE "RESTREINT UE".

    3. Oggetti cooperanti delle due parti convengono sulla rispettiva classificazione di sicurezza equivalente da attribuire alle informazioni classificate prodotte nel corso della cooperazione e sulla declassificazione o sul declassamento di tali informazioni.

    Articolo 7

    1. L’accesso alle informazioni classificate è concesso solo alle persone per le quali la conoscenza di tali informazioni è necessaria allo svolgimento delle loro funzioni, in linea con le finalità specificate al momento di fornire le informazioni stesse.

    2. Le persone che nel compimento delle loro funzioni richiedono l’accesso o le cui funzioni possono consentire l’accesso a informazioni classificate a livello CONFIDENTIEL UE/СЕКРЕТНО o superiore fornite, prodotte o scambiate tra le parti nel corso della cooperazione sono in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

    3. Ciascuna parte provvede affinché le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza si svolgano conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari per accertare se la situazione e il carattere di una persona siano tali da poterle consentire l’accesso alle informazioni classificate fino ad un livello determinato.

    Articolo 8

    Le autorità competenti di cui all’articolo 10 possono scambiarsi le disposizioni regolamentari che disciplinano la protezione delle informazioni classificate e, di concerto, scambiarsi visite per procedere a consultazioni reciproche in base alle quali trarre conclusioni sull’efficacia delle misure adottate a norma del presente accordo e delle modalità tecniche di cui all’articolo 10.

    Articolo 9

    La parte destinataria appone il proprio contrassegno di classificazione corrispondente, conformemente all’articolo 6, in aggiunta a quello già apposto dalla parte mittente, sui supporti delle informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate nel corso della cooperazione tra le parti o in seguito a traduzione, copiatura o duplicazione.

    Articolo 10

    1. Le autorità di cui ai paragrafi da 2 a 4, per attuare il presente accordo e accertare che la parte destinataria abbia stabilito le condizioni necessarie a proteggere e salvaguardare le informazioni classificate, definiscono le modalità tecniche seguenti:

    - si comunicano reciprocamente per iscritto le misure tecniche (comprese le modalità pratiche di trattamento, conservazione, riproduzione, trasmissione e distruzione delle informazioni classificate) per proteggere e salvaguardare le informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate nel corso della cooperazione tra le parti, e

    - confermano per iscritto che le misure tecniche assicurano un livello reciprocamente accettabile di protezione delle informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate nel corso della cooperazione tra le parti.

    2. Per la Federazione russa, il servizio federale di sicurezza coordina l’attuazione del presente accordo ed è responsabile delle informazioni relative alle misure tecniche e alla loro conferma per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate con la Federazione russa a norma del presente accordo.

    3. Per il Consiglio, l’ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e per conto del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, coordina l’attuazione del presente accordo ed è responsabile delle informazioni relative alle misure tecniche e alla loro conferma per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate con il Consiglio o con il segretariato generale del Consiglio a norma del presente accordo.

    4. Per la Commissione europea, la direzione "Sicurezza" della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsabile delle questioni inerenti alla sicurezza, coordina l’attuazione del presente accordo ed è responsabile delle informazioni relative alle misure tecniche e alla loro conferma per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate con la Commissione europea a norma del presente accordo.

    Articolo 11

    1. L’autorità competente di una parte di cui all’articolo 10 informa immediatamente l’autorità competente dell’altra parte di eventuali casi provati o sospetti di trasmissione non autorizzata o di perdita di informazioni classificate fornite da quest’ultima, conduce indagini e ne riferisce i risultati all’altra parte.

    2. Le autorità competenti delle parti di cui all’articolo 10 stabiliscono, caso per caso, una procedura volta a determinare, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti, azioni o misure correttive proporzionate da adottare alla luce delle conseguenze o del pregiudizio subito.

    3. Ciascuna parte adotta misure adeguate e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari nei casi in cui una persona sia responsabile di aver compromesso informazioni classificate. Le misure adottate in questo contesto possono dar corso ad un’azione legale, eventualmente anche penale, contro la persona in questione, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari.

    Articolo 12

    Ciascuna parte si accolla le spese dovute alle misure di protezione delle informazioni classificate a norma del presente accordo.

    Articolo 13

    Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni di quest’ultimo.

    Articolo 14

    Eventuali divergenze tra le parti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziato tra le stesse. Durante il negoziato le parti continuano a conformarsi agli obblighi che derivano dal presente accordo.

    Articolo 15

    1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica tra le parti della conclusione delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore.

    2. Ciascuna parte può chiedere consultazioni al fine di valutare eventuali modifiche al presente accordo.

    3. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Entra in vigore alle condizioni di cui al paragrafo 1.

    Articolo 16

    Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica. Nonostante la denuncia, gli obblighi relativi alla protezione di tutte le informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo conformemente alle disposizioni dello stesso restano d’applicazione.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Rostov-on-Don, addì primo giugno duemiladieci, in due copie ciascuna nelle lingue russa e inglese.

    Per il governo della Federazione russa

    Per l’Unione europea

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