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Document 22009D0032
Decision of the EEA Joint Committee No 32/2009 of 17 March 2009 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2009, del 17 marzo 2009 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2009, del 17 marzo 2009 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
GU L 130 del 28.5.2009, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(63) | sostituzione | punto 12 | 18/03/2009 |
28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 32/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 15/2009 del 5 febbraio 2009 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo all’eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (versione codificata) (2). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1100/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso, |
DECIDE:
Articolo 1
Il testo del punto 12 [regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo è sostituito dal seguente:
«32008 R 1100: regolamento (CE) n. 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo all’eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (versione codificata) (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 63).»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1100/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 52.
(2) GU L 304 del 14.11.2008, pag. 63.
(3) GU L 390 del 30.12.1989, pag. 18.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.