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Document 22009A0804(01)

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali

GU L 202 del 4.8.2009, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/586/oj

Related Council decision

22009A0804(01)

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 04/08/2009 pag. 0036 - 0041


Accordo

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA,

dall’altra,

(di seguito denominate "le parti"),

RICONOSCENDO la crescente interdipendenza delle economie mondiali, in particolare quelle della Comunità europea e della Repubblica di Corea;

CONSTATANDO che la Comunità europea e la Repubblica di Corea sono concordi nel ritenere che l’applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza sia di fondamentale importanza ai fini del buon funzionamento dei rispettivi mercati, nonché per il benessere economico dei consumatori di entrambe le parti e gli scambi reciproci;

CONSTATANDO che la corretta ed efficace applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza sarebbe ulteriormente migliorata attraverso la cooperazione e, in determinati casi, il comune coordinamento nell’applicazione di tali normative;

RICONOSCENDO INOLTRE che la cooperazione tra le autorità preposte alla concorrenza delle parti contribuirà al miglioramento ed al rafforzamento delle loro relazioni;

TENENDO ALTRESÌ PRESENTE che possono talvolta insorgere contrasti tra le parti in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza a comportamenti o operazioni che riguardano interessi rilevanti di entrambe le parti;

RILEVANDO la raccomandazione riveduta del consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici relativa alla cooperazione fra gli Stati membri in materia di pratiche anticoncorrenziali che incidono sul commercio internazionale, adottata il 27 e 28 luglio 1995;

VISTO il memorandum d’intesa concluso tra la direzione generale Concorrenza della Commissione europea e la Commissione per la concorrenza leale ("Fair Trade Commission") della Repubblica di Corea il 28 ottobre 2004,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo e definizioni

1. Scopo del presente accordo è contribuire all’efficace applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte, promuovendo la cooperazione e il coordinamento fra le autorità preposte alla concorrenza delle parti ed evitare o ridurre il rischio di controversie tra le parti in tutte le questioni relative all’applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte.

2. A norma del presente accordo si intende per:

a) "attività anticoncorrenziali": qualsiasi attività passibile di sanzioni o altri provvedimenti correttivi da parte delle autorità preposte alla concorrenza secondo il diritto della concorrenza di una o di entrambe le parti;

b) "autorità preposta alla concorrenza":

i) per la Comunità europea, la Commissione delle Comunità europee nel quadro delle sue competenze a norma del diritto della concorrenza della Comunità europea; e

ii) per la Repubblica di Corea, la Commissione della Corea per la concorrenza leale;

c) "autorità competente di uno Stato membro": un’autorità, per ciascuno degli Stati membri della Comunità europea, che è competente dell’applicazione del diritto della concorrenza. Al momento della firma del presente accordo la Commissione delle Comunità europee notifica al governo della Repubblica di Corea un elenco di tali autorità. La Commissione notifica al governo della Repubblica di Corea un elenco aggiornato ogni qualvolta necessario.

d) "diritto della concorrenza":

i) per la Comunità europea, gli articoli 81, 82 e 85 del trattato che istituisce la Comunità europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e i relativi regolamenti di applicazione nonché le eventuali modifiche; e

ii) per la Repubblica di Corea, la legge sui monopoli e sulla concorrenza leale ("Monopoly Regulation and Fair Trade Act") e i relativi regolamenti di applicazione nonché le eventuali modifiche;

e) "atto di esecuzione": qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dall’autorità preposta alla concorrenza di una delle parti.

Articolo 2

Notifiche

1. L’autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte notifica all’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte gli atti di esecuzione che essa ritiene possano incidere su interessi rilevanti dell’altra parte.

2. I seguenti sono considerati atti di esecuzione che possono incidere su interessi sostanziali dell’altra parte e che sono rilevanti per gli atti di esecuzione dell’altra parte:

a) atti adottati nei confronti di un cittadino o di cittadini dell’altra parte (nel caso della Comunità europea, degli Stati membri della Comunità europea) o di una società o di società riconosciute o disciplinate secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell’altra parte;

b) atti nei confronti di attività anticoncorrenziali, diversi da concentrazioni, compiuti in porzione significativa nel territorio dell’altra parte;

c) atti che riguardano una concentrazione nella quale una o più parti dell’operazione è un’impresa riconosciuta o disciplinata secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell’altra parte;

d) atti che riguardano una concentrazione nella quale un’impresa che controlla una o più parti dell’operazione è un’impresa riconosciuta o disciplinata secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell’altra parte;

e) atti che riguardano comportamenti che si presumono favoriti, imposti o approvati dall’altra parte; e

f) atti che riguardano misure correttive che impongono o vietano espressamente un determinato comportamento nel territorio dell’altra parte o che comportano obblighi vincolanti per le imprese in tale territorio.

3. Le notifiche relative alle concentrazioni a norma del paragrafo 1 avvengono:

a) nel caso della Comunità europea:

i) quando è avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio;

ii) quando è emessa una comunicazione degli addebiti;

b) nel caso della Repubblica di Corea:

i) non oltre il momento in cui l’autorità preposta alla concorrenza presenta una richiesta scritta di prolungare il periodo di esame o di trasmettere documentazione aggiuntiva relativa a concentrazioni con potenziali effetti anticoncorrenziali; e

ii) quando è presentata una relazione d’esame.

4. Quando è richiesta una notifica ai sensi del paragrafo 1 in merito a questioni diverse dalle concentrazioni, la notifica avviene:

a) nel caso della Comunità europea:

i) quando è emessa una comunicazione degli addebiti;

ii) quando è adottata una decisione o una soluzione concordata;

b) nel caso della Repubblica di Corea:

i) quando è presentata una relazione d’esame;

ii) quando è avviato un procedimento penale;

iii) quando è adottata una decisione.

5. Le notifiche comprendono in particolare i nomi delle parti oggetto dell’indagine, le attività in esame e i relativi mercati, le pertinenti disposizioni giuridiche e la data degli atti di esecuzione.

Articolo 3

Cooperazione nell’esecuzione

1. Le autorità preposte alla concorrenza delle parti si prestano reciprocamente assistenza nei rispettivi atti d’esecuzione, compatibilmente con le leggi e i regolamenti della parte che presta assistenza e con i suoi interessi rilevanti, ed entro i limiti delle risorse ragionevolmente disponibili.

2. L’autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte, compatibilmente con le proprie leggi e regolamenti e con i propri interessi rilevanti:

a) informa l’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte in merito a propri atti di esecuzione che comportano attività anticoncorrenziali che, a suo avviso, potrebbero anche danneggiare la concorrenza nel territorio dell’altra parte;

b) fornisce all’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte tutte le informazioni rilevanti di cui dispone e di cui viene a conoscenza in merito ad attività anticoncorrenziali che, secondo l’autorità che fornisce le informazioni, riguardano o giustificano atti di esecuzione dell’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte; e

c) fornisce all’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte, su sua richiesta e conformemente alle disposizioni del presente accordo, le informazioni di cui dispone relative alle attività di esecuzione dell’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte.

Articolo 4

Coordinamento degli atti di esecuzione

1. Qualora le autorità preposte alla concorrenza di entrambe le parti pongano in essere atti di esecuzione riguardanti questioni correlate, prendono in considerazione il coordinamento dei loro atti di esecuzione compatibilmente con le leggi e i regolamenti rispettivi.

2. Per stabilire se sia opportuno coordinare determinati atti di esecuzione le autorità preposte alla concorrenza delle parti dovrebbero tenere conto tra l’altro dei seguenti elementi:

a) gli effetti di tale coordinamento sulla loro capacità di raggiungere gli obiettivi dei rispettivi atti di esecuzione;

b) le capacità delle autorità preposte alla concorrenza delle parti di ottenere le informazioni necessarie a porre in essere gli atti di esecuzione;

c) la possibilità di evitare obblighi contrastanti e oneri inutili per le persone oggetto degli atti di esecuzione;

d) la possibilità di utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili attraverso il coordinamento.

3. In tutti gli atti coordinati di esecuzione, l’autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte si sforza di porre in essere i propri atti tenendo attentamente conto degli obiettivi degli atti di esecuzione dell’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte.

4. Qualora le autorità preposte alla concorrenza di entrambe le parti pongano in essere atti di esecuzione riguardanti questioni correlate, l’autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte prende in considerazione, su richiesta dell’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte e compatibilmente con gli interessi rilevanti della parte a cui viene rivolta la richiesta, l’eventualità di chiedere se le imprese/persone che hanno fornito informazioni riservate in relazione a detti atti di esecuzione acconsentono a divulgarle all’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte ("rinuncia alla riservatezza").

5. L’autorità preposta alla concorrenza di una delle parti può in qualsiasi momento, previa apposita notifica all’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte, limitare il coordinamento degli atti di esecuzione, procedendo a un atto specifico in maniera indipendente.

Articolo 5

Prevenzione delle controversie (cortesia passiva)

1. L’autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte prende in attenta considerazione gli interessi sostanziali dell’altra parte in tutte le fasi dei suoi atti di esecuzione, comprese le decisioni relative all’avvio di tali atti, al loro campo d’applicazione e alla natura delle sanzioni o dei provvedimenti correttivi necessari.

2. Se uno specifico atto di esecuzione previsto da un’autorità preposta alla concorrenza di una parte può incidere su interessi sostanziali dell’altra, la prima, pur mantenendo completo potere discrezionale, si adopera per:

a) informare tempestivamente l’altra parte di sviluppi significativi relativi agli interessi di quest’ultima;

b) dare all’altra parte la possibilità di presentare osservazioni; e

c) prendere in considerazione le osservazioni dell’altra parte, nel pieno rispetto dell’indipendenza di ciascuna parte nell’adottare le proprie decisioni.

L’applicazione del paragrafo 2 non pregiudica gli obblighi delle parti ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4.

3. Qualora una delle parti ritenga che gli atti di esecuzione della sua autorità preposta alla concorrenza possano ledere gli interessi rilevanti dell’altra, le parti dovrebbero considerare i fattori seguenti, oltre a qualsiasi altro fattore rilevante nelle circostanze in questione, per cercare una composizione adeguata degli interessi in conflitto:

a) l’importanza relativa degli effetti di attività anticoncorrenziali sugli interessi sostanziali della parte di esecuzione rispetto agli effetti sugli interessi sostanziali dell’altra parte;

b) l’importanza relativa, per le attività anticoncorrenziali in questione, di comportamenti o operazioni posti in essere nel territorio di una parte rispetto ai comportamenti o alle operazioni poste in essere nel territorio dell’altra parte;

c) in quale misura possono essere influenzati gli atti di esecuzione adottati dall’altra parte nei riguardi degli stessi soggetti, sia persone fisiche che giuridiche;

d) in quale misura soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, possano trovarsi di fronte a requisiti contraddittori imposti dalle parti.

Articolo 6

Cortesia attiva

1. Quando ritenga che le attività anticoncorrenziali svolte nel territorio dell’altra parte ledano i propri interessi sostanziali, l’autorità preposta alla concorrenza di una parte, tenendo conto dell’importanza di evitare conflitti in merito alla giurisdizione e della possibilità che l’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte sia in grado di porre in essere atti di esecuzione più efficaci per quanto riguarda tali attività anticoncorrenziali, può richiedere che l’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte avvii gli opportuni atti di esecuzione.

2. La richiesta indica con la massima precisione possibile la natura delle attività anticoncorrenziali e il loro effetto su interessi sostanziali della parte dell’autorità preposta alla concorrenza richiedente e offre altresì qualsiasi informazioni e altra forma di cooperazione che detta autorità sia in grado di fornire.

3. L’autorità preposta alla concorrenza destinataria della richiesta valuta attentamente se avviare atti di esecuzione o se ampliare atti già in corso relativamente alle attività anticoncorrenziali indicate nella richiesta. L’autorità preposta alla concorrenza destinataria della richiesta informa l’autorità preposta alla concorrenza richiedente della sua decisione non appena possibile. Nel caso di nuovi atti di esecuzione, l’autorità preposta alla concorrenza destinataria della richiesta informa l’autorità richiedente del loro esito e, nella misura del possibile, dei principali sviluppi intermedi.

4. Le disposizioni del presente articolo non limitano il potere dell’autorità preposta alla concorrenza della parte destinataria della richiesta, secondo il suo diritto della concorrenza e le sue politiche di attuazione, di decidere, in via discrezionale, se adottare o meno atti di esecuzione nei riguardi delle attività anticoncorrenziali indicate nella richiesta, né ostano a che l’autorità preposta alla concorrenza della parte richiedente ritiri la richiesta.

Articolo 7

Riservatezza

1. Indipendentemente da eventuali altre disposizioni del presente accordo, una parte non è tenuta a fornire all’altra informazioni la cui comunicazione sia vietata dalle leggi e dai regolamenti della parte in possesso dell’informazione o sia incompatibile con gli interessi sostanziali della stessa.

2. a) La Comunità europea non è tenuta a comunicare alla Repubblica di Corea, a norma del presente accordo, informazioni riservate che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, ad eccezione delle informazioni comunicate conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente accordo.

b) Il governo della Repubblica di Corea non è tenuto a comunicare alla Comunità europea, a norma dell’accordo, informazioni riservate che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 62 della legge sui monopoli e sulla concorrenza leale e dell’articolo 9 della legge sulla divulgazione di informazioni da parte di organismi pubblici (Disclosure of Information by Public Agencies Act), ad eccezione delle informazioni comunicate in base alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente accordo.

3. a) Le informazioni, diverse da quelle pubblicamente disponibili, comunicate da una parte all’altra ai sensi del presente accordo, sono utilizzate dalla parte destinataria soltanto allo scopo di indagare su attività anticoncorrenziali secondo il proprio diritto della concorrenza in relazione alla questione specificata nella richiesta.

b) Quando una parte comunica informazioni riservate in virtù del presente accordo, la parte destinataria, compatibilmente con le leggi e i regolamenti vigenti, mantiene la riservatezza delle informazioni comunicate.

4. Una parte può chiedere che le informazioni fornite a norma del presente accordo siano utilizzate a determinati termini e condizioni da essa specificate. L’altra parte non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a detti termini e condizioni senza previo consenso scritto dell’altra parte.

5. Ciascuna parte può limitare le informazioni che comunica all’altra parte se quest’ultima non è in grado di fornire le garanzie richieste per quanto riguarda la riservatezza, i termini e le condizioni da essa specificate o le limitazioni degli scopi per i quali le informazioni verranno utilizzate.

6. Il presente articolo non osta a che la parte destinataria utilizzi o divulghi informazioni diverse da quelle pubblicamente disponibili nella misura in cui:

a) la parte che fornisce le informazioni abbia dato previo consenso scritto a tale utilizzo o divulgazione; o

b) la parte destinataria sia tenuta a divulgarle in ottemperanza alle proprie leggi e ai propri regolamenti. In tal caso, la parte destinataria:

i) non intraprende azioni che possano portare ad un obbligo giuridico di mettere a disposizione di un terzo o di altre autorità informazioni fornite in via riservata a norma del presente accordo senza previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni;

ii) ove possibile, dà previa comunicazione di qualsiasi utilizzo o divulgazione alla parte che ha fornito le informazioni e, su richiesta, consulta l’altra parte e ne tiene in debito conto gli interessi sostanziali; e

iii) salvo altrimenti convenuto dalla parte che ha fornito le informazioni, utilizza tutte le misure disponibili, in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti, per mantenere la riservatezza delle informazioni relativamente alle richieste di terzi o di altre autorità di divulgare le informazioni in questione.

7. L’autorità preposta alla concorrenza della Comunità europea:

a) informa le autorità competenti dello o degli Stati membri i cui interessi sostanziali siano coinvolti in merito alle notifiche che le ha inviato l’autorità preposta alla concorrenza coreana;

b) informa le autorità competenti di detto o detti Stati membri in merito a qualsiasi cooperazione e coordinamento degli atti di esecuzione; e

c) provvede a garantire che le informazioni, diverse da quelle pubblicamente disponibili, comunicate alle autorità competenti dello o degli Stati membri interessati conformemente alle lettere a) e b), non siano utilizzate per scopi diversi da quelli precisati all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo, e che tali informazioni non siano divulgate.

Articolo 8

Consultazioni

1. Su richiesta di una delle parti queste si consultano reciprocamente su qualsiasi questione che possa insorgere nell’esecuzione del presente accordo.

2. Le autorità preposte alla concorrenza delle parti si incontrano almeno una volta l’anno e possono:

a) scambiare informazioni sulle attuali iniziative di esecuzione e priorità inerenti al diritto della concorrenza di ciascuna parte;

b) scambiare informazioni sui settori economici di interesse comune;

c) discutere aspetti delle politiche di interesse reciproco; e

d) discutere altri temi di interesse reciproco connessi all’applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte.

Articolo 9

Comunicazioni ai sensi dell’accordo

Le comunicazioni ai sensi del presente accordo possono avvenire direttamente tra le autorità preposte alla concorrenza delle parti. Le notifiche a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, e le richieste a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, sono tuttavia rapidamente confermate per iscritto attraverso i canali diplomatici e contengono le informazioni scambiate inizialmente tra le autorità preposte alla concorrenza.

Articolo 10

Diritto vigente

1. Il presente accordo è attuato nel quadro delle leggi e dei regolamenti delle parti.

2. Nessun elemento del presente accordo può essere interpretato in modo da pregiudicare la politica o la posizione giuridica di una delle parti per questioni relative alla giurisdizione.

3. Nessun elemento del presente accordo può essere interpretato in modo da incidere sui diritti o obblighi delle parti derivanti da altri accordi internazionali o dalla legislazione della Comunità europea o della Repubblica di Corea.

Articolo 11

Entrata in vigore, recesso e riesame

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si notificano per iscritto di aver ottemperato ai necessari requisiti giuridici.

2. Il presente accordo rimane in vigore fino al sessantesimo giorno successivo alla data in cui una parte notifica all’altra per iscritto attraverso i canali diplomatici di voler recedere.

3. Le parti valutano la possibilità di riesaminare il funzionamento del presente accordo entro cinque anni dalla data dell’entrata in vigore, allo scopo di esaminare la loro cooperazione, individuare altre aree in cui potrebbero proficuamente cooperare e determinare ogni altro mezzo atto a migliorare il presente accordo. Le parti convengono che detto riesame includerà in particolare l’analisi di fattispecie reali o possibili, allo scopo di stabilire se per tutelare i loro interessi sia opportuna una più stretta cooperazione.

4. Il presente accordo può essere modificato per iscritto previo reciproco consenso delle parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dalle rispettive parti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Seul in duplice copia, in data 23 maggio 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana. In caso di divergenza tra i testi prevalgono quelli in lingua inglese e coreana.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapen vägnar

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За правителството на Република Корея

Por el Gobierno de la República de Corea

Za vládu Korejské republiky

For Republikken Koreas regering

Für die Regierung der Republik Korea

Korea Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας

For the Government of the Republic of Korea

Pour le gouvernement de la République de Corée

Per il governo della Repubblica di Corea

Korejas Republikas valdības vārdā

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

A Koreai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Korea

Voor de Regering van de Republiek Korea

W imieniu rządu Republiki Korei

Pelo Governo da República da Coreia

Pentru Guvernul Republicii Coreea

Za vládu Kórejskej republiky

Za Vlado Republike Korejo

Korean tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Koreas regerings vägnar

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