Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0128

    2008/128/CE: Decisione n. 1/2008 del Comitato interinale CE-Montenegro, del 22 gennaio 2008 , riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato e la struttura dei sottocomitati CE-Montenegro

    GU L 43 del 19.2.2008, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/128(1)/oj

    19.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 43/16


    DECISIONE N. 1/2008 DEL COMITATO INTERINALE CE-MONTENEGRO

    del 22 gennaio 2008

    riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato e la struttura dei sottocomitati CE-Montenegro

    (2008/128/CE)

    IL COMITATO INTERINALE CE-MONTENEGRO,

    visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (1) (di seguito «accordo interinale»), firmato il 15 ottobre 2007, in particolare l'articolo 44,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Presidenza

    La presidenza del comitato interinale è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee (di seguito «Commissione europea»), a nome della Comunità europea (di seguito «la Comunità»), e da un rappresentante del governo del Montenegro. Il primo periodo inizia tuttavia alla data della prima riunione del comitato interinale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

    Articolo 2

    Riunioni

    Il comitato interinale si riunisce regolarmente una volta all'anno, a Bruxelles o a Podgorica, secondo quanto convenuto fra le parti. Su richiesta di una delle parti, possono essere indette di comune accordo riunioni speciali del comitato interinale.

    Le riunioni sono convocate dal presidente.

    Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato interinale non sono pubbliche.

    Articolo 3

    Delegazioni

    Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni delle due parti.

    Quando all'ordine del giorno figurano questioni che interessano la Banca europea per gli investimenti (BEI), un suo rappresentante può partecipare alle riunioni del comitato interinale in veste di osservatore.

    Il comitato interinale può invitare persone che non ne fanno parte a intervenire alle sue riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici.

    Gli Stati membri della Comunità sono informati delle riunioni del comitato interinale.

    Articolo 4

    Segreteria

    Al segretariato del comitato interinale provvedono congiuntamente un funzionario della Commissione europea e un funzionario del Montenegro.

    Articolo 5

    Corrispondenza

    Le comunicazioni del e per il presidente del comitato interinale sono inoltrate ad entrambi i segretari. Questi ultimi provvedono a trasmetterle, se del caso, ai loro rispettivi rappresentanti nel comitato interinale.

    Articolo 6

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   Il presidente e i due segretari preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventuno giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso.

    Il comitato interinale adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo consenso delle parti.

    2.   Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini specificati nel paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

    Articolo 7

    Verbale

    Il progetto di verbale di ogni riunione del comitato interinale è redatto dalla parte ospitante. Esso contiene le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è presentato al comitato interinale per approvazione entro due mesi dalla riunione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e da due segretari e una copia originale è messa agli atti da entrambe le parti. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5.

    Articolo 8

    Deliberazioni

    Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale sono adottate e formulate di comune accordo tra le parti.

    Tra una riunione e l'altra, il comitato interinale può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

    Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale ai sensi dell'articolo 45 dell'accordo interinale recano rispettivamente la denominazione «Decisione» e «Raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data dell'adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

    Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale sono firmate dal presidente e autenticate dai segretari.

    Le decisioni adottate dal comitato interinale sono pubblicate dalle parti nelle rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi altro atto adottato dal comitato interinale.

    Articolo 9

    Regime linguistico

    Le lingue ufficiali del comitato interinale sono le lingue ufficiali delle due parti.

    Salvo decisione contraria, il comitato interinale delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

    Articolo 10

    Spese

    La Comunità e il Montenegro sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato interinale e dei sottocomitati, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

    Le spese di interpretariato, di traduzione e di riproduzione dei documenti durante le riunioni, nonché le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni, sono a carico della parte ospitante.

    Articolo 11

    Sottocomitati

    Il mandato e la struttura dei sottocomitati creati per assistere il comitato interinale nell'esercizio delle sue funzioni sono definiti in allegato.

    I sottocomitati sono composti di rappresentanti di entrambe le parti. La presidenza viene esercitata, a turno, dalle due parti a norma dell'articolo 1.

    I sottocomitati dipendono dal comitato interinale, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. I sottocomitati non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato interinale.

    Il comitato interinale può decidere di abolire i sottocomitati esistenti, di modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2008.

    Per il comitato interinale

    Il presidente

    P. MIREL


    (1)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 2.


    ALLEGATO

    MANDATO E STRUTTURA DEI SOTTOCOMITATI CE-MONTENEGRO

    1.   Composizione e presidenza

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento interno, i sottocomitati sono composti da rappresentanti della Commissione europea e del governo del Montenegro. La presidenza viene esercitata, a turno, dalle due parti a norma dell'articolo 1 del regolamento interno. Gli Stati membri sono informati delle riunioni dei sottocomitati.

    2.   Segreteria

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Montenegro svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei sottocomitati.

    Tutte le comunicazioni riguardanti i sottocomitati sono trasmesse ai segretari del sottocomitato competente.

    3.   Riunioni

    I sottocomitati si riuniscono regolarmente una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedano, con l'accordo delle parti. Ogni riunione dei sottocomitati si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

    Previo accordo delle parti, i sottocomitati possono invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    4.   Oggetto

    I sottocomitati discutono delle questioni di loro competenza secondo la struttura pluridisciplinare illustrata nel punto 7. Per tutti i settori si valutano l'attuazione dell'accordo interinale e del partenariato europeo, i preparativi per l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e i progressi in materia di ravvicinamento e applicazione della legislazione. I sottocomitati esaminano gli eventuali problemi incontrati nei settori di loro competenza e suggeriscono le misure del caso.

    I sottocomitati permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull'acquis comunitario e di esaminare i progressi compiuti dal Montenegro nell'allineamento dell'acquis conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo interinale.

    5.   Verbale

    Il verbale di ciascuna riunione dei sottocomitati viene redatto entro due mesi dalla riunione. Dopo l'approvazione delle parti, i segretari del sottocomitato inviano una copia del verbale ai segretari del comitato interinale.

    6.   Pubblicità

    Salvo decisione contraria, le riunioni dei sottocomitati non sono pubbliche.

    7.   Struttura dei sottocomitati

    1)

    sottocomitato commercio, industria, dogane, fiscalità e cooperazione con gli altri paesi candidati (articoli 3, da 4 a 8, da 19 a 33, 42 e 53 dell'accordo interinale);

    2)

    sottocomitato agricoltura e pesca (articolo 9, articolo 11, paragrafi 2 e 3, articoli 10, 13, articolo 12, paragrafo 2, articoli 14, 15 e 18 dell'accordo interinale);

    3)

    sottocomitato mercato interno e concorrenza (articoli 36, 37, articolo 38 e protocollo 4, articoli 39, 40 e 41 dell'accordo interinale);

    4)

    sottocomitato questioni economico-finanziarie e statistiche (articolo 35 e articolo 38, paragrafo 7, lettera b) dell'accordo interinale);

    5)

    sottocomitato trasporti (articolo 34 dell'accordo interinale).


    Top