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Document 22008D0036
Decision of the EEA Joint Committee No 36/2008 of 14 March 2008 amending Annex XXI (Statistics) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2008, del 14 marzo 2008 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2008, del 14 marzo 2008 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
GU L 182 del 10.7.2008, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
10.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 36/2008
del 14 marzo 2008
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2008 del 1o febbraio 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007, che modifica la direttiva 95/64/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 91/2003 e (CE) n. 1365/2006 con riguardo alla determinazione della NST 2007 come l’unica nomenclatura delle merci trasportate in taluni modi di trasporto (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:
1) |
ai punti 7 [Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio], 7b (Direttiva 95/64/CE del Consiglio) e 7f [Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
|
2) |
Al punto 7j [Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente testo: «, modificato da:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1304/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 154 del 12.6.2008, pag. 36.
(2) GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.