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Document 22008D0025

    Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2008, del 14 marzo 2008 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 182 del 10.7.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/25(2)/oj

    10.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 182/11


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 25/2008

    del 14 marzo 2008

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 8/2008 del 1o febbraio 2008 (1).

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2), rettificato dalla GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3, deve essere incorporato nell'accordo.

    (3)

    La direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (3), rettificata dalla GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281, deve essere incorporata nell'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 1907/2006 , rettificato dalla GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3 e della direttiva 2006/121/CE, rettificata dalla GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2008 o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 154 del 12.6.2008, pag. 15.

    (2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

    (3)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850.

    (4)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ALLEGATO

    Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    Dopo il punto 12zb (Decisione 2007/565/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

    «12zc.

    32006 R 1907: Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1), rettificato dalla GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

    Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

    a)

    Gli Stati EFTA partecipano ai lavori dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in seguito denominata “l'Agenzia”, istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    b)

    Ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini “Stato/i membro/i” contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA.

    c)

    Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, qualora sia necessario, l'Autorità di vigilanza EFTA o il Comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti.

    d)

    Per i prodotti contemplati nella direttiva 91/414/CEE del Consiglio, gli Stati EFTA possono limitare l'accesso ai loro mercati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo. Per le nuove norme CE saranno seguite le procedure previste agli articoli da 97 a 104 dell'accordo.

    e)

    In caso di disaccordo tra le parti contraenti in merito all'applicazione delle presenti disposizioni, si applica la parte VII dell'accordo mutatis mutandis.

    f)

    Al termine dell'articolo 3, paragrafo 10, è aggiunta la frase seguente: “o nel territorio degli Stati EFTA”.

    g)

    L'articolo 64, paragrafo 8, è adattato nel modo seguente:

    “Allorché la Commissione adotta decisioni di autorizzazione, gli Stati EFTA adottano decisioni corrispondenti simultaneamente e entro 30 giorni dalla decisione comunitaria. Il Comitato misto SEE viene informato e pubblica periodicamente elenchi di tali decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale.”

    h)

    All'articolo 79 è aggiunto il seguente paragrafo:

    “4.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione attribuisce piena efficacia alla partecipazione degli Stati EFTA.”

    i)

    All'articolo 85 è aggiunto il seguente paragrafo:

    “10.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato degli Stati membri, al comitato di valutazione dei rischi e al comitato per l'analisi socioeconomica e hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto i regolamenti interni di questi comitati attribuiscono piena efficacia alla partecipazione degli Stati EFTA.”

    j)

    All'articolo 86 è aggiunto il seguente paragrafo:

    “5.   Gli Stati EFTA partecipano al Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione. Il regolamento interno del Forum attribuisce piena efficacia alla partecipazione degli Stati EFTA.”

    k)

    All'articolo 89 è aggiunto il seguente paragrafo:

    “I cittadini degli Stati EFTA possono essere nominati nella commissione di ricorso, come membri o come supplenti.”

    l)

    All'articolo 96 è aggiunto il seguente paragrafo:

    “12.   A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati EFTA partecipano al finanziamento dell'Agenzia. A tal fine, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo si applicano mutatis mutandis.”

    m)

    All’articolo 102 viene aggiunto il testo seguente:

    “Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.”

    n)

    All'articolo 103 è aggiunto il paragrafo seguente:

    “In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di tutti i diritti civili e politici possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.”

    o)

    All'articolo 118 è aggiunto il seguente paragrafo:

    “5.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 1907/2006, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.”

    p)

    All'articolo 124 è aggiunto il seguente paragrafo:

    “Il Liechtenstein non è tenuto a predisporre un servizio nazionale di assistenza tecnica. Per contro, il Liechtenstein pubblica, sulla pagina web della sua autorità nazionale competente in materia di sostanze chimiche, l'Ufficio per la Tutela ambientale, un link di collegamento con il servizio di assistenza tecnica dell'Istituto federale tedesco per la sicurezza e l'igiene sul lavoro.”»

    2)

    Al punto 1 (Direttiva 67/548/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32006 L 0121: Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850), rettificata dalla GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281

    3)

    Al punto 12r (Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32006 R 1907: Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1), rettificato dalla GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3

    4)

    Il testo del punto 10 (Direttiva 91/155/CEE della Commissione) è soppresso. Il testo del 16o trattino (Direttiva 93/105/CEE della Commissione) e del 22o trattino (Direttiva 2000/21/CEE della Commissione) del punto 1 (Direttiva 67/548/CEE del Consiglio), nonché i punti 12e [Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio] e 12f [Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione] sono soppressi con effetto dal 1o giugno 2008. Il punto 12d (Direttiva 93/67/CEE della Commissione) è soppresso con effetto dal 1o agosto 2008. Il punto 4 (Direttiva 76/769/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 1o giugno 2009.


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