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Document 22008D0025
Decision of the EEA Joint Committee No 25/2008 of 14 March 2008 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2008, del 14 marzo 2008 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2008, del 14 marzo 2008 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 182 del 10.7.2008, p. 11–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(52) | abrogazione | capo XV punto 1 trattino 16 testo | 01/06/2008 | |
Modifies | 21994A0103(52) | abrogazione | capo XV punto 1 trattino 22 testo | 01/06/2008 | |
Modifies | 21994A0103(52) | abrogazione | capo XV punto 4 | 01/06/2008 | |
Modifies | 21994A0103(52) | abrogazione | capo XV punto 10 testo | 01/08/2008 | |
Modifies | 21994A0103(52) | abrogazione | capo XV punto 12d | 01/06/2009 | |
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XV punto 1 trattino | DATEFF | |
Modifies | 21994A0103(52) | abrogazione | capo XV punto 12e | DATEFF | |
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XV punto 12r trattino | DATEFF | |
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XV punto 12zc | DATEFF | |
Modifies | 21994A0103(52) | abrogazione | capo XV punto 12f |
10.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 25/2008
del 14 marzo 2008
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 8/2008 del 1o febbraio 2008 (1). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2), rettificato dalla GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3, deve essere incorporato nell'accordo. |
(3) |
La direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (3), rettificata dalla GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281, deve essere incorporata nell'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1907/2006 , rettificato dalla GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3 e della direttiva 2006/121/CE, rettificata dalla GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2008 o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 154 del 12.6.2008, pag. 15.
(2) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850.
(4) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
1) |
Dopo il punto 12zb (Decisione 2007/565/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:
|
2) |
Al punto 1 (Direttiva 67/548/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
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3) |
Al punto 12r (Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
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4) |
Il testo del punto 10 (Direttiva 91/155/CEE della Commissione) è soppresso. Il testo del 16o trattino (Direttiva 93/105/CEE della Commissione) e del 22o trattino (Direttiva 2000/21/CEE della Commissione) del punto 1 (Direttiva 67/548/CEE del Consiglio), nonché i punti 12e [Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio] e 12f [Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione] sono soppressi con effetto dal 1o giugno 2008. Il punto 12d (Direttiva 93/67/CEE della Commissione) è soppresso con effetto dal 1o agosto 2008. Il punto 4 (Direttiva 76/769/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 1o giugno 2009. |