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Document 22008D0017

    Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2008 del 1 o febbraio 2008 che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    GU L 154 del 12.6.2008, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/17/oj

    12.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 154/34


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 17/2008

    del 1o febbraio 2008

    che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 170/2007 del 7 dicembre 2007 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (2).

    (3)

    La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 19w [Regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:

    «19x.

    32007 R 0716: Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17).

    Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 716/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2008.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 124 dell’8.5.2008, pag. 38.

    (2)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.

    (3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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