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Document 22007D0153

    Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    GU L 124 del 8.5.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/153(2)/oj

    8.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 124/13


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 153/2007

    del 7 dicembre 2007

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/48/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 920/2007 della Commissione, del 1o agosto 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (4).

    (5)

    La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo III dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    al punto 14 (Direttiva 2003/90/CE della Commissione) della parte 1 viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32007 L 0048: Direttiva 2007/48/CE della Commissione, del 26 luglio 2007 (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 29).»;

    2)

    al punto 15 (Direttiva 2003/91/CE della Commissione) della parte 1 viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32007 L 0049: Direttiva 2007/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2007 (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 33).»;

    3)

    al punto 18 [Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione] della parte 2 viene aggiunto il testo seguente:

    «, modificato da:

    32007 R 0920: Regolamento (CE) n. 920/2007 della Commissione del 1o agosto 2007 (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 3).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 920/2007 e delle direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Stefán Haukur JÓHANNESSON


    (1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

    (2)  GU L 195 del 27.7.2007, pag. 29.

    (3)  GU L 195 del 27.7.2007, pag. 33.

    (4)  GU L 201 del 2.8.2007, pag. 3.

    (5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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