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Document 22007D0145

    Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2007, del 26 ottobre 2007 , che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    GU L 100 del 10.4.2008, p. 89–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/145(2)/oj

    10.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 100/89


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 145/2007

    del 26 ottobre 2007

    che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2007 del 28 settembre 2007 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (5)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 910/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (6)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1543/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 910/2006 (6).

    (7)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (7).

    (8)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 787/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (8),

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    dopo il punto 66z (direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti:

    «66za.

    32005 R 2111: regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

    a)

    in attesa che il Comitato misto SEE adotti una decisione formale sull'integrazione degli aggiornamenti dell'elenco comunitario secondo le procedure previste dall'accordo, gli Stati EFTA adottano, contemporaneamente agli Stati membri della CE, misure equivalenti a quelle adottate da questi ultimi sulla base dell'elenco comunitario per quanto riguarda i vettori aerei soggetti a un divieto operativo;

    b)

    qualora dette misure siano fonte di serie preoccupazioni per uno o più Stati EFTA, lo/gli Stato/i EFTA in questione interpella(no) immediatamente il Comitato misto SEE;

    c)

    nell'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

    “6.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al Comitato di cui al paragrafo 1, ma non hanno diritto di voto.”

    66zaa.

    32006 R 0473: regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

    66zab.

    32006 R 0474: regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato da:

    32006 R 0910: regolamento (CE) n. 910/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 16),

    32006 R 1543: regolamento (CE) n. 1543/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 27),

    32007 R 0235: regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007 (GU L 66 del 6.3.2007, pag. 3),

    32007 R 0787: regolamento (CE) n. 787/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007 (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 10).»;

    2)

    nel punto 66r (direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

    «, modificata da:

    32005 R 2111: regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 473/2006, (CE) n. 474/2006, (CE) n. 910/2006, (CE) n. 1543/2006, (CE) n. 235/2007 e (CE) n. 787/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (9) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Stefán Haukur JÓHANNESSON


    (1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 47.

    (2)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

    (3)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.

    (4)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

    (5)  GU L 168 del 21.6.2006, pag. 16.

    (6)  GU L 283 del 14.10.2006, pag. 27.

    (7)  GU L 66 del 6.3.2007, pag. 3.

    (8)  GU L 175 del 5.7.2007, pag. 10.

    (9)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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