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Document 22007D0023
Decision of the EEA Joint Committee No 23/2007 of 27 April 2007 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2007, del 27 aprile 2007 , che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2007, del 27 aprile 2007 , che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
GU L 209 del 9.8.2007, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(63) | abrogazione | punto 2 testo | 16/05/2007 | |
Modifies | 21994A0103(63) | aggiunta | punto 2a | 16/05/2007 |
9.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 209/42 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 23/2007
del 27 aprile 2007
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 155/2006 dell'8 dicembre 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo, il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (2). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 851/2006 abroga il regolamento (CEE) n. 2598/70 (3), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto abrogato ai sensi del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:
1) |
il testo del punto 2 [regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione] è soppresso; |
2) |
dopo il punto 2 [regolamento (CEE) n. 2598/70 del Consiglio, soppresso] è inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 851/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 89 del 29.3.2007, pag. 29.
(2) GU L 158 del 10.6.2006, pag. 3.
(3) GU L 278 del 23.12.1970, pag. 1.
(4) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.