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Document 22007D0023

    Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2007, del 27 aprile 2007 , che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    GU L 209 del 9.8.2007, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/23(2)/oj

    9.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 209/42


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 23/2007

    del 27 aprile 2007

    che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 155/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo, il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (2).

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 851/2006 abroga il regolamento (CEE) n. 2598/70 (3), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto abrogato ai sensi del medesimo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    il testo del punto 2 [regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione] è soppresso;

    2)

    dopo il punto 2 [regolamento (CEE) n. 2598/70 del Consiglio, soppresso] è inserito il punto seguente:

    «2a.

    32006 R 0851: regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 3).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 851/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 89 del 29.3.2007, pag. 29.

    (2)  GU L 158 del 10.6.2006, pag. 3.

    (3)  GU L 278 del 23.12.1970, pag. 1.

    (4)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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