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Document 22006D0007

Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2006, del 27 gennaio 2006 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 92 del 30.3.2006, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/7(2)/oj

30.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 7/2006

del 27 gennaio 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/323/CE della Commissione, del 21 aprile 2005, sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 3h (Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX dell'allegato II dell' accordo viene aggiunto il seguente punto:

«3i.

32005 D 0323: Decisione 2005/323/CE della Commissione, del 21 aprile 2005, sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39).»

Articolo 2

I testi della decisione 2005/323/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

(2)  GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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