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Document 22005D0602
2005/602/EC: Decision No 1/2005 of the EU-Morocco Association Council of 4 August 2005 derogating from Protocol 4, concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation, to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
2005/602/CE: Decisione n. 1/2005 del consiglio di associazione UE-Marocco, del 4 agosto 2005, che deroga al protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra
2005/602/CE: Decisione n. 1/2005 del consiglio di associazione UE-Marocco, del 4 agosto 2005, che deroga al protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra
GU L 206 del 9.8.2005, p. 8–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 168M del 21.6.2006, p. 18–20
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2007
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 22000A0318(01) | protocollo 4 allegato II | 01/01/2006 | ||
Derogation | 22000A0318(01) | protocollo 4 articolo 18 paragrafo 4 | 01/01/2006 | ||
Derogation | 22000A0318(01) | protocollo 4 articolo 18 paragrafo 5 | 01/01/2006 |
9.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/8 |
DECISIONE N. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO
del 4 agosto 2005
che deroga al protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra
(2005/602/CE)
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,
visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1), firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 (in seguito denominato: «accordo UE-Marocco»), in particolare l’articolo 39 del protocollo n. 4 dell’accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1) |
La dichiarazione comune relativa all’articolo 39 del protocollo n. 4 dell’accordo UE-Marocco attesta che la Comunità si dichiara disposta a iniziare l’esame delle domande del Marocco intese alla previsione di deroghe alle norme di origine fin dalla firma dell’accordo. |
(2) |
Il 19 aprile 2005 il Marocco ha presentato una domanda di deroga alle norme di origine per quanto riguarda alcuni tipi di indumenti. Il 7 giugno 2005 le autorità marocchine hanno completato la domanda allegando l’elenco dei prodotti in questione e dei corrispondenti quantitativi, per un totale di 10 890 tonnellate di indumenti di cui ai capitoli 61 e 62 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. |
(3) |
In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra il Marocco e la Turchia, firmato il 7 aprile 2004, nonché della modifica del protocollo UE-Marocco in materia di norme di origine, la deroga consentirebbe la fabbricazione in Marocco di indumenti originari destinati all’esportazione nella Comunità a partire da tessuti originari della Turchia. |
(4) |
La deroga dovrebbe applicarsi anche ai tessuti originari della Turchia ed esportati dalla Comunità verso il Marocco. |
(5) |
La deroga anticiperà gli effetti risultanti da un grado maggiore di cumulo rispetto a quello previsto dal protocollo sull’origine attualmente in vigore e contribuirà, pertanto, allo sviluppo dell’economia del Marocco, in particolare del settore tessile del paese. |
(6) |
Di conseguenza, la concessione della deroga dovrebbe essere subordinata all’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra il Marocco e la Turchia, compreso il protocollo in materia di norme di origine. |
(7) |
La deroga dovrebbe essere concessa fino all’entrata in vigore del nuovo protocollo in materia di norme di origine tra le tre parti interessate, vale a dire il Marocco, la Turchia e la Comunità, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno, |
DECIDE:
Articolo 1
In deroga alle disposizioni dell’allegato II del protocollo n. 4 dell’accordo UE-Marocco, gli indumenti elencati nell’allegato della presente decisione e confezionati in Marocco utilizzando tessuti originari della Turchia sono considerati originari del Marocco.
Articolo 2
L’applicazione della deroga di cui all’articolo 1 è subordinata al fatto che tra la Turchia e il Marocco siano in vigore norme di origine preferenziale identiche alle norme di origine di cui al protocollo n. 4 dell’accordo UE-Marocco, al fine di determinare il carattere originario dei tessuti provenienti dalla Turchia.
Articolo 3
Ai fini della presente decisione e in deroga alle disposizioni dell’articolo 18, paragrafi 4 e 5 del protocollo n. 4 dell’accordo UE-Marocco, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità possono rilasciare certificati di circolazione EUR.1 per tessuti originari della Turchia destinati all’esportazione verso il Marocco.
Articolo 4
I quantitativi di cui all’allegato sono gestiti dalla Commissione, che adotta tutte le disposizioni amministrative che ritiene necessarie per una gestione efficace. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2) si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all’allegato.
Articolo 5
Le autorità doganali del Marocco adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati da dette autorità ai sensi della presente decisione recano un riferimento a quest’ultima. Ogni tre mesi le autorità competenti del Marocco trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1, in applicazione della presente decisione, e il numero d’ordine di detti certificati.
Articolo 6
Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura, in una delle lingue in cui è redatto l’accordo UE-Marocco (vale a dire in tutte le lingue comunitarie e in lingua araba), la seguente dicitura:
«Deroga — Decisione n. 1/2005»
Articolo 7
Il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea adottano, secondo le rispettive competenze, le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione.
Articolo 8
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
La presente decisione si applica fino all’entrata in vigore del nuovo protocollo relativo alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa tra il Marocco, la Turchia e la Comunità, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno.
Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 2005.
Per il consiglio di associazione
Il presidente
M. BENAÏSSA
(1) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).
ALLEGATO
Elenco di cui all’articolo 1
(prodotti che beneficiano della deroga)
N. d’ordine |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Quantitativi (tonnellate) |
09.1251 |
6203 42 e |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone |
6 400 |
6204 62 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone |
||
6204 63 e |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di fibre sintetiche |
||
6204 69 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di altre materie tessili |
||
09.1253 |
6207 |
Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo |
860 |
6211 |
Tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti |
||
6212 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
||
09.1254 |
6203 41 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini |
700 |
6203 43 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche |
||
6203 49 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di altre materie tessili |
||
09.1255 |
6205 e |
Camicie e camicette per uomo o ragazzo |
800 |
6206 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza |
||
09.1256 |
Da 6204 51 a 6204 59 |
Gonne e gonne-pantaloni per donna o ragazza |
800 |
09.1257 |
6109 90 |
T-shirt e canottiere (magliette), a maglia, di altre materie tessili |
450 |
09.1258 |
Da 6204 31 a 6204 39 |
Giacche per donna o ragazza |
430 |
09.1259 |
6111 30 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (neonati), di fibre sintetiche |
350 |
09.1260 |
6204 42 |
Abiti interi per donna o ragazza, di cotone |
100 |
TOTALE |
10 890 |