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Document 22005D0602

    2005/602/CE: Decisione n. 1/2005 del consiglio di associazione UE-Marocco, del 4 agosto 2005, che deroga al protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra

    GU L 206 del 9.8.2005, p. 8–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 168M del 21.6.2006, p. 18–20 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/602/oj

    9.8.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 206/8


    DECISIONE N. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

    del 4 agosto 2005

    che deroga al protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra

    (2005/602/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

    visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1), firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 (in seguito denominato: «accordo UE-Marocco»), in particolare l’articolo 39 del protocollo n. 4 dell’accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La dichiarazione comune relativa all’articolo 39 del protocollo n. 4 dell’accordo UE-Marocco attesta che la Comunità si dichiara disposta a iniziare l’esame delle domande del Marocco intese alla previsione di deroghe alle norme di origine fin dalla firma dell’accordo.

    (2)

    Il 19 aprile 2005 il Marocco ha presentato una domanda di deroga alle norme di origine per quanto riguarda alcuni tipi di indumenti. Il 7 giugno 2005 le autorità marocchine hanno completato la domanda allegando l’elenco dei prodotti in questione e dei corrispondenti quantitativi, per un totale di 10 890 tonnellate di indumenti di cui ai capitoli 61 e 62 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

    (3)

    In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra il Marocco e la Turchia, firmato il 7 aprile 2004, nonché della modifica del protocollo UE-Marocco in materia di norme di origine, la deroga consentirebbe la fabbricazione in Marocco di indumenti originari destinati all’esportazione nella Comunità a partire da tessuti originari della Turchia.

    (4)

    La deroga dovrebbe applicarsi anche ai tessuti originari della Turchia ed esportati dalla Comunità verso il Marocco.

    (5)

    La deroga anticiperà gli effetti risultanti da un grado maggiore di cumulo rispetto a quello previsto dal protocollo sull’origine attualmente in vigore e contribuirà, pertanto, allo sviluppo dell’economia del Marocco, in particolare del settore tessile del paese.

    (6)

    Di conseguenza, la concessione della deroga dovrebbe essere subordinata all’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra il Marocco e la Turchia, compreso il protocollo in materia di norme di origine.

    (7)

    La deroga dovrebbe essere concessa fino all’entrata in vigore del nuovo protocollo in materia di norme di origine tra le tre parti interessate, vale a dire il Marocco, la Turchia e la Comunità, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno,

    DECIDE:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni dell’allegato II del protocollo n. 4 dell’accordo UE-Marocco, gli indumenti elencati nell’allegato della presente decisione e confezionati in Marocco utilizzando tessuti originari della Turchia sono considerati originari del Marocco.

    Articolo 2

    L’applicazione della deroga di cui all’articolo 1 è subordinata al fatto che tra la Turchia e il Marocco siano in vigore norme di origine preferenziale identiche alle norme di origine di cui al protocollo n. 4 dell’accordo UE-Marocco, al fine di determinare il carattere originario dei tessuti provenienti dalla Turchia.

    Articolo 3

    Ai fini della presente decisione e in deroga alle disposizioni dell’articolo 18, paragrafi 4 e 5 del protocollo n. 4 dell’accordo UE-Marocco, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità possono rilasciare certificati di circolazione EUR.1 per tessuti originari della Turchia destinati all’esportazione verso il Marocco.

    Articolo 4

    I quantitativi di cui all’allegato sono gestiti dalla Commissione, che adotta tutte le disposizioni amministrative che ritiene necessarie per una gestione efficace. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2) si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all’allegato.

    Articolo 5

    Le autorità doganali del Marocco adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati da dette autorità ai sensi della presente decisione recano un riferimento a quest’ultima. Ogni tre mesi le autorità competenti del Marocco trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1, in applicazione della presente decisione, e il numero d’ordine di detti certificati.

    Articolo 6

    Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura, in una delle lingue in cui è redatto l’accordo UE-Marocco (vale a dire in tutte le lingue comunitarie e in lingua araba), la seguente dicitura:

    «Deroga — Decisione n. 1/2005»

    Articolo 7

    Il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea adottano, secondo le rispettive competenze, le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione.

    Articolo 8

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    La presente decisione si applica fino all’entrata in vigore del nuovo protocollo relativo alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa tra il Marocco, la Turchia e la Comunità, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno.

    Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 2005.

    Per il consiglio di associazione

    Il presidente

    M. BENAÏSSA


    (1)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

    (2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).


    ALLEGATO

    Elenco di cui all’articolo 1

    (prodotti che beneficiano della deroga)

    N. d’ordine

    Voce SA

    Designazione delle merci

    Quantitativi

    (tonnellate)

    09.1251

    6203 42 e

    Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone

    6 400

    6204 62

    Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone

    6204 63 e

    Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di fibre sintetiche

    6204 69

    Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di altre materie tessili

    09.1253

    6207

    Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

    860

    6211

    Tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti

    6212

    Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

    09.1254

    6203 41

    Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini

    700

    6203 43

    Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche

    6203 49

    Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di altre materie tessili

    09.1255

    6205 e

    Camicie e camicette per uomo o ragazzo

    800

    6206

    Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

    09.1256

    Da 6204 51 a 6204 59

    Gonne e gonne-pantaloni per donna o ragazza

    800

    09.1257

    6109 90

    T-shirt e canottiere (magliette), a maglia, di altre materie tessili

    450

    09.1258

    Da 6204 31 a 6204 39

    Giacche per donna o ragazza

    430

    09.1259

    6111 30

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (neonati), di fibre sintetiche

    350

    09.1260

    6204 42

    Abiti interi per donna o ragazza, di cotone

    100

    TOTALE

    10 890


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