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Document 22005D0112
Decision of the EEA Joint Committee No 112/2005 of 30 September 2005 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2005, del 30 settembre 2005 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2005, del 30 settembre 2005 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 339 del 22.12.2005, p. 10–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo I punto 45d trattino | 01/10/2005 |
22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 339/10 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 112/2005
del 30 settembre 2005
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2005 del 10 giugno 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/11/CE della Commissione, del 16 febbraio 2005, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 92/23/CEE del Consiglio, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo, capitolo I, al punto 45d (direttiva 92/23/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
«— |
32005 L 0011: direttiva 2005/11/CE della Commissione, del 16 febbraio 2005 (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 42).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2005/11/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 268 del 13.10.2005, pag. 5.
(2) GU L 46 del 17.2.2005, pag. 42.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.