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Document 22005D0065

    Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2005, del 29 aprile 2005, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

    GU L 239 del 15.9.2005, p. 50–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/65(2)/oj

    15.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 239/50


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 65/2005,

    del 29 aprile 2005,

    che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (2), rettificata dalla GU L 45 del 16.2.2005, pag. 18.

    (3)

    La direttiva 2004/39/CE abroga, con effetto dal 30 aprile 2006, la direttiva 93/22/CEE della Commissione (3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1)

    Ai punti 14 (direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 30 (direttiva 85/611/CEE del Consiglio) e 30a (direttiva 93/6/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32004 L 0039: direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata dalla GU L 45 del 16.2.2005, pag. 18

    2)

    Dopo il punto 30c (direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

    «30ca.

    32004 L 0039: direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, rettificata dalla GU L 45 del 16.2.2005, pag. 18.

    Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

    Per quanto riguarda le relazioni con le imprese di investimento di paesi terzi di cui all'articolo 15, si applicano le seguenti disposizioni:

    1.

    al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di investimento dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto all'articolo 15, paragrafi 1 e 4, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che devono essere convenute tra le Parti contraenti;

    2.

    le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte contraente alle imprese di investimento affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia:

    a)

    quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di investimento di uno Stato EFTA o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di investimento della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di investimento, che sono direttamente o indirettamente affiliate di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo, sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato EFTA decida altrimenti per quanto riguardo il suo territorio;

    b)

    qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da un'autorità competente di uno Stato EFTA a tali imprese di investimento sono valide unicamente nel territorio soggetto alla giurisdizione della stessa, salvo qualora un'altra Parte contraente decida altrimenti per il suo territorio;

    c)

    le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di investimento o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente;

    3.

    ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, per ottenere per le sue imprese di investimento il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di investimento degli Stati EFTA.»

    3)

    Il testo del punto 30b (direttiva 93/22/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 30 aprile 2006.

    Articolo 2

    I testi della direttiva 2004/39/CE, rettificata dalla GU L 45 del 16.2.2005, pag. 18, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Richard WRIGHT


    (1)  GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

    (2)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

    (4)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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