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Document 22005D0062

    Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2005, del 29 aprile 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 239 del 15.9.2005, p. 44–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/62(2)/oj

    15.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 239/44


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 62/2005,

    del 29 aprile 2005,

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1o ottobre 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid (2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell'allegato II dell'accordo, il capitolo XV è modificato come segue:

    1)

    al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32004 L 0099: direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1o ottobre 2004 (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).»;

    2)

    al punto 12e, il testo dell'adattamento j) [regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

    «Nell'allegato V è aggiunto il testo seguente concernente gli uffici d'informazione:

    Stati AELS (EFTA)

    Autorità di vigilanza AELS (EFTA)

    Rue Belliard 35,

    B-1040 Bruxelles

    Fax: (32) 2286 1800»

    Articolo 2

    I testi della direttiva 2004/99/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Richard WRIGHT


    (1)  GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

    (2)  GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6.

    (3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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