This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22005D0062
Decision of the EEA Joint Committee No 62/2005 of 29 April 2005 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2005, del 29 aprile 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2005, del 29 aprile 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 239 del 15.9.2005, p. 44–45
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XV punto 12a trattino | ||
Modifies | 21994A0103(52) | sostituzione | capo XV punto 12e lettera (j) testo |
15.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/44 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 62/2005,
del 29 aprile 2005,
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1o ottobre 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo, il capitolo XV è modificato come segue:
1) |
al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
2) |
al punto 12e, il testo dell'adattamento j) [regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente: «Nell'allegato V è aggiunto il testo seguente concernente gli uffici d'informazione:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2004/99/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Richard WRIGHT
(1) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.
(2) GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.