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Document 22005D0052
Decision of the EEA Joint Committee No 52/2005 of 29 April 2005 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2005, del 29 aprile 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2005, del 29 aprile 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 239 del 15.9.2005, p. 24–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(51) | aggiunta | capo II punto 1zzd | 30/04/2005 |
15.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/24 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 52/2005,
del 29 aprile 2005,
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 29/2005 dell'11 marzo 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Cycostat 66G» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo, capitolo II, dopo il punto 1zzc [regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:
«1zzd. |
32004 R 1800: regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo “Cycostat 66G” nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1800/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.
Per il comitato misto SEE
Il presidente
Richard WRIGHT
(1) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 15.
(2) GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.