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Document 22005D0022

    2005/22/CEDecisione n. 2/2004 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la comunità europea e la confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 9 dicembre 2004 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

    GU L 17 del 20.1.2005, p. 1–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/22(1)/oj

    20.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 17/1


    DECISIONE N. 2/2004 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

    del 9 dicembre 2004

    relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

    (2005/22/CE)

    IL COMITATO,

    visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «l'accordo agricolo»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

    (2)

    Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo sono state modificate una prima volta con decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (1). In generale, tale decisione tiene conto della legislazione in vigore al 31 dicembre 2002. Per il caso particolare dell'encefalopatia spongiforme bovina, tale legislazione tiene conto della legislazione in vigore all'11 luglio 2003.

    (3)

    L'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è stata modificata una seconda volta con decisione n. 1/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 28 aprile 2004, relativa alla modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo (2).

    (4)

    È opportuno modificare il testo delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo in considerazione dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni comunitaria e svizzera in vigore al 26 luglio 2004,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dalle appendici riportate in allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa prende effetto alla data dell'ultima firma.

    Firmato a Basilea, il 9 dicembre 2004.

    In nome della Confederazione svizzera

    Il capo della delegazione

    Hans WYSS

    In nome della Comunità europea

    Il capo della delegazione

    Jaana HUSU-KALLIO


    (1)  GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.

    (2)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 116.


    ALLEGATO

    «

    APPENDICE 1

    MISURE DI LOTTA/NOTIFICA DELLE MALATTIE

    I.   AFTA EPIZOOTICA

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica).

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    Di norma, la Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

    3.

    Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

    II.   PESTE SUINA CLASSICA

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina).

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).

    4.

    Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA), (RS 916.441.22).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

    3.

    In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera s'impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    4.

    In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

    5.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    6.

    Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni d'esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

    7.

    Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

    III.   PESTE EQUINA

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 112-115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina).

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s'impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di quest'esame.

    2.

    Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.

    3.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    4.

    In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'intervento. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

    IV.   INFLUENZA AVIARIA

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122-125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'influenza aviaria).

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    Il laboratorio comune di riferimento per l'influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/40/CEE.

    2.

    In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

    3.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 18 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    V.   MALATTIA DI NEWCASTLE

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122-125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia di Newcastle).

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).

    4.

    Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramyxovirosi dei piccioni [Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria 90 (13), pag. 113 (vaccinazione, ecc.)].

    5.

    Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA), (RS 916.441.22).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.

    2.

    In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

    3.

    Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.

    4.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    VI.   MALATTIE DEI PESCI

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misura contro le epizoozie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 61 (obblighi degli appaltatori di un diritto di pesca e degli organi incaricati di sorvegliare la pesca), 62-76 (misure di lotta in generale), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    Attualmente l'allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. In Svizzera l'anemia contagiosa del salmone è classificata come una malattia da eradicare, in virtù della modifica I dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 28 marzo 2001 (RO 2001.1337). La situazione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente allegato.

    2.

    Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l'Ufficio federale di veterinaria s'impegna ad adottare le misure d'emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    3.

    Nei casi di cui all'articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    4.

    Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangøvej 2, 8200 Århus, Danimarca. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato C della direttiva 93/53/CEE.

    5.

    In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'intervento. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

    6.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 93/53/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    VII.   ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli scambi di ovini e caprini da riproduzione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52).

    1.

    Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 27 giugno 2001 (RS 455.1), in particolare l'articolo 64f (procedimenti di stordimento).

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 3 (Ufficio federale di veterinaria), 25-58 (importazione) e 64-77 (esportazione).

    3.

    Ordinanza (1/90) del 13 giugno 1990 concernente un divieto temporaneo all'importazione di ruminanti e di prodotti derivanti da tali animali provenienti dalla Gran Bretagna (RS 916.443.39).

    4.

    Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari).

    5.

    Ordinanza del 1o marzo 1995 sull'igiene delle carni (OIgC), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 817.190), in particolare gli articoli 31-33 (controllo degli animali da macello), 48 (compiti degli ispettori delle carni), e 49-54 (compiti dei controllori delle carni).

    6.

    Ordinanza del 1o marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 817.02), e in particolare l'articolo 122 (parti della carcassa improprie al consumo).

    7.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviature), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175-185 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all'interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica).

    8.

    Ordinanza del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, (OLA1A), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RS 916.307.1), in particolare l'articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l'allegato 4 (elenco delle sostanze vietate).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    Il laboratorio comune di riferimento per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è: Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

    2.

    In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro la BSE.

    3.

    In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza d'infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

    In applicazione dell'articolo 177 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione dell'animale in caso di sospetto di BSE. L'animale sospetto deve essere abbattuto in modo incruento, la carcassa incenerita e il cervello inviato al laboratorio svizzero di riferimento per la BSE.

    In applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina.

    In applicazione degli articoli 178 e 179 dell'ordinanza sulle epizoozie, in caso di diagnosi di BSE, in Svizzera vengono abbattuti sia gli animali infetti sia i loro discendenti diretti. Dal 1o luglio 1999, si procede ugualmente all'abbattimento dell'intera coorte (l'abbattimento della mandria è stato in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999).

    4.

    In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri della Comunità vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

    In applicazione dell'articolo 183 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1o gennaio 2001, il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

    5.

    In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità istituiscono un programma annuale di sorveglianza della BSE. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

    I test diagnostici rapidi per la BSE utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

    In applicazione dell'articolo 175a dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi abbattuti d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori.

    6.

    Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6 e al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.II) del regolamento (CE) n. 999/2001.

    7.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente a titolo dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    C.   Informazioni supplementari

    1.

    Dal 1o gennaio 2003, in applicazione dell'ordinanza del 20 novembre 2002 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei rifiuti d'origine animale nel 2003 (RS 916.406), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempreché essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

    2.

    In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR). La colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 12 mesi è annoverata tra gli MSR.

    In applicazione degli articoli 181 e 182 dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 122 dell'ordinanza sulle derrate alimentari, la Svizzera ha adottato una politica di rimozione dei MSR dalla catena alimentare animale e umana. La colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 30 mesi è annoverata tra gli MSR.

    3.

    Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1) definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano applicabili agli Stati membri della Comunità.

    In applicazione dell'articolo 13 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti d'origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti d'origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

    VIII.   ALTRE MALATTIE

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 103-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini).

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.

    3.

    In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

    4.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    IX.   NOTIFICA DELLE MALATTIE

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

    APPENDICE 2

    POLIZIA SANITARIA: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO

    I.   BOVINI E SUINI

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU  121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116-121 (peste suina africana), 135-141 (malattia di Aujeszky), 150-157 brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR/IPV), 175-195 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione).

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    In applicazione dell'articolo 297, primo comma, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità con le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

    2.

    L'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    3.

    Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a)

    ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;

    b)

    nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa (fanno) parte l'animale (o gli animali) sospetto(i) della specie bovina.

    Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

    4.

    Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a)

    è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;

    b)

    ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

    c)

    qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;

    d)

    in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie d'origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;

    e)

    la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

    f)

    quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito viene ritirata;

    g)

    la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

    Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

    5.

    Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni previste all'allegato D, capitolo I.F della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a)

    il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;

    b)

    ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

    c)

    qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;

    d)

    in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

    e)

    il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

    Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

    6.

    Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a)

    il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla rinotracheite contagiosa bovina;

    b)

    i tori d'allevamento d'età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;

    c)

    qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;

    d)

    in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

    e)

    il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

    Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20) si applicano mutatis mutandis.

    L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

    7.

    Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a)

    il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;

    b)

    qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virologiche o sierologiche;

    c)

    in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

    d)

    il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni di intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

    Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2001/618/CE (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48), modificata da ultimo dalla decisione 2004/320/CE (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 75), si applicano mutatis mutandis.

    L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

    8.

    Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.

    9.

    In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell'allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

    10.

    In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

    11.

    I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

    per il modello 1:

    nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:

    al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:

    “malattia: rinotracheite bovina infettiva,

    conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;”

    per il modello 2:

    nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:

    al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:

    “malattia: di Aujeszky

    conformemente alla decisione 2001/618/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;”.

    12.

    Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti attestazioni sanitarie:

    “I bovini:

    sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi,

    non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina,

    sono nati dopo il 1o giugno 2001.”

    II.   OVINI E CAPRINI

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione, del 9 luglio 2004, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e l'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73-74 (pulizia e disinfezione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 200-203 (artrite/encefalite caprina), 233-235 (brucellosi del montone), 297 (approvazione dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione).

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (SR 916.443.11).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    3.

    Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna ad attuare le misure previste all'allegato A, capitolo I, punto II.2 della direttiva 91/68/CEE.

    In caso d'insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

    4.

    Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

    III.   EQUIDI

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 112-115 (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva), 240-244 (metrite contagiosa equina).

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    3.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    4.

    Le disposizioni degli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

    IV.   POLLAME E UOVA DA COVA

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (salmonella enteritidis), 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria).

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare l'articolo 64a (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

    2.

    Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.

    3.

    All'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

    4.

    In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione (GU L 209 del 17.8.1977, pag. 1). La sigla adottata per la Svizzera è “CH”.

    5.

    All'articolo 9, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

    6.

    All'articolo 10, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

    7.

    All'articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

    8.

    Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle e di conseguenza possiede la qualifica di paese “che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle”. L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

    9.

    All'articolo 15, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

    10.

    Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato IV della direttiva 90/539/CEE.

    11.

    In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s'impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

    V.   ANIMALI E PRODOTTI D'ACQUACOLTURA

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 275-290 (malattie dei pesci e dei crostacei) e 297 (riconoscimento degli stabilimenti, delle zone e dei laboratori).

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare l'articolo 64a (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

    3.

    L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

    4.

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere s'impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria.

    5.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    6.

    a)

    Per l'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E, capitolo 1, della direttiva 91/67/CEE.

    b)

    Per l'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E, capitolo 2, della direttiva 91/67/CEE.

    c)

    Per l'immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 3 della direttiva 91/67/CEE.

    d)

    Per l'immissione sul mercato di molluschi provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 4 della direttiva 91/67/CEE.

    e)

    Per l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei di allevamento, nonché delle relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi, alla IHN, alla SHV, alla bonamiosi o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all'allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione (GU L 135 del 3.6.2003, pag. 19).

    f)

    Per l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché delle relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all'allegato I della decisione 2003/390/CE.

    VI.   EMBRIONI BOVINI

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58 (trasferimento di embrioni).

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    2.

    a)

    Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

    b)

    Per gli embrioni bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare relativa all'encefalopatia spongiforme bovina.

    VII.   SPERMA BOVINO

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE con riguardo ai certificati sanitari applicabili agli scambi intracomunitari di sperma di animali della specie bovina (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale).

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione come impresa di esportazione).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa.

    2.

    L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    3.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    4.

    a)

    Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

    b)

    Per lo sperma bovino oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare relativa all'encefalopatia spongiforme bovina.

    VIII.   SPERMA SUINO

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale).

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri d'inseminazione come impresa d'esportazione).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    3.

    Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

    IX.   ALTRE SPECIE

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE) (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) e 56-58 (trasferimento di embrioni).

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 25-30 (importazione di cani e gatti e di altri animali), 64 (condizioni d'esportazione), 64a e 76 (riconoscimento dei centri d'inseminazione e dei gruppi di raccolta come impresa d'esportazione).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    Ai fini del presente allegato, il presente capitolo verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei capitoli I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.

    2.

    La Comunità europea e la Svizzera s'impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.

    3.

    Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

    4.

    I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

    Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

    5.

    L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    6.

    a)

    Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

    b)

    Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

    c)

    Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE.

    d)

    Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1994/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 17). Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1).

    7.

    Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/388/CE (GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30).

    8.

    Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 95/307/CE (GU L 185 del 4.8.1995, pag. 58).

    9.

    Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/294/CE (GU L 182 del 2.8.1995, pag. 27).

    10.

    Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/483/CE (GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30).

    11.

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    12.

    Per gli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera degli animali vivi di cui al punto 1, i certificati previsti nella seconda e nella terza parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE si applicano mutatis mutandis.

    13.

    Gli animali di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, che hanno subito una quarantena in un centro riconosciuto e che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli previsti dalla direttiva 92/65/CEE.

    APPENDICE 3

    IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI E DI TALUNI PRODOTTI ANIMALI DAI PAESI TERZI

    I.   COMUNITÀ EUROPEA — LEGISLAZIONE

    A.   Bovini, suini, ovini e caprini

    Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

    B.   Equidi

    Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE.

    C.   Pollame e uova da cova

    Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303, del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.

    D.   Animali di acquacoltura

    Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

    E.   Molluschi

    Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa le norme che disciplinano la produzione e l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi (GU L 268, del 24.9.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

    F.   Embrioni bovini

    Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

    G.   Sperma bovino

    Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).

    H.   Sperma suino

    Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

    I.   Altri animali vivi

    Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE.

    II.   SVIZZERA — LEGISLAZIONE

    Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11).

    Agli effetti dell'applicazione del presente allegato, per quanto riguarda la Svizzera, lo zoo di Zurigo è approvato come centro autorizzato, in applicazione delle disposizioni dell'allegato C della direttiva 92/65/CEE.

    III.   NORME DI APPLICAZIONE

    Di norma, l'Ufficio federale di veterinaria applicherà le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. In questo caso, a prescindere dalla possibilità di applicazione immediata di tali misure, si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Qualora l'Ufficio federale di veterinaria desideri attuare misure meno restrittive, ne informa in via preliminare i servizi competenti della Commissione. In questo caso si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Nell'attesa di tali soluzioni, le autorità svizzere non mettono in atto le misure progettate.

    APPENDICE 4

    ZOOTECNIA, IVI COMPRESA L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI

    I.   COMUNITÀ EUROPEA — LEGISLAZIONE

    A.   Bovini

    Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

    B.   Suini

    Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

    C.   Ovini, caprini

    Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

    D.   Equidi

    a)

    Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).

    b)

    Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60).

    E.   Animali di razza pura

    Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

    F.   Importazione dai paesi terzi

    Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).

    II.   SVIZZERA — LEGISLAZIONE

    Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali, modificata da ultimo il 26.11.03 (RS 916.310).

    III.   NORME DI APPLICAZIONE

    Lasciando impregiudicate disposizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere si impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le disposizioni contemplate dalla direttiva 94/28/CE.

    In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

    APPENDICE 5

    CONTROLLI E CANONI

    CAPITOLO 1

    SCAMBI TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA SVIZZERA

    I.   Sistema TRACES

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94, del 31.3.2004, pag. 63).

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, inserisce la Svizzera nel sistema TRACES, come previsto dalla decisione 2004/292/CE.

    Per gli scambi di animali vivi, del loro sperma, dei loro ovuli e embrioni, tra la Comunità europea e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES, in applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti d'origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

    Se necessario, vengono definite misure transitorie nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    II.   Norme per gli equini

    I controlli relativi agli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    L'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 è di competenza del Comitato misto veterinario.

    III.   Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

    1.

    Definizioni:

    pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione di animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità,

    pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengano ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera.

    2.

    Per il pascolo tra gli Stati membri e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23), modificata da ultimo dalla decisione 2004/318/CE (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 71).

    Tuttavia, ai fini del presente allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

    il riferimento al periodo compreso tra il 1o maggio e il 15 ottobre è sostituito dai termini “l'anno civile”,

    per la Svizzera, le parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE menzionate nell'allegato corrispondente sono:

    SVIZZERA

    CANTONE DI ZURIGO

    CANTONE DI BERNA

    CANTONE DI LUCERNA

    CANTONE DI URI

    CANTONE DI SVITTO

    CANTONE DI OBVALDO

    CANTONE DI NIDVALDO

    CANTONE DI GLARONA

    CANTONE DI ZUGO

    CANTONE DI FRIBURGO

    CANTONE DI SOLETTA

    CANTONE DI BASILEA CITTÀ

    CANTONE DI BASILEA CAMPAGNA

    CANTONE DI SCIAFFUSA

    CANTONE DI APPENZELLO ESTERNO

    CANTONE DI APPENZELLO INTERNO

    CANTONE DI SAN GALLO

    CANTONE DEI GRIGIONI

    CANTONE DI ARGOVIA

    CANTONE DI TURGOVIA

    CATONE TICINO

    CANTONE DI VAUD

    CATONE DEL VALLESE

    CANTONE DI NEUCHÂTEL

    CANTONE DI GINEVRA

    CANTONE DEL GIURA

    In applicazione dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare l'articolo 7 (registrazione), e dell'ordinanza del 18 agosto 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.404), in particolare l'articolo 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce a ogni pascolo un codice di registrazione specifico che deve essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

    3.

    Per il pascolo tra gli Stati membri e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

    a)

    notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;

    b)

    procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza per il pascolo; gli animali devono essere debitamente identificati;

    c)

    rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 11.

    4.

    Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verificarne la conformità alle norme del presente allegato.

    5.

    Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

    6.

    Il detentore degli animali deve dichiarare per iscritto che:

    a)

    accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera;

    b)

    si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente allegato;

    c)

    offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

    7.

    Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:

    a)

    notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE ;

    b)

    procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza per il pascolo; gli animali devono essere debitamente identificati;

    c)

    rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 11.

    8.

    In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie.

    Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

    9.

    In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 8, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri e la Svizzera:

    a)

    gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;

    b)

    il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;

    c)

    il certificato sanitario di cui al punto 11 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;

    d)

    le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della prima spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;

    e)

    le disposizioni del punto 7 non si applicano;

    f)

    il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

    10.

    In deroga alle disposizioni previste per i canoni all'appendice 5, capitolo 3, punto VI, lettera D, per il pascolo giornaliero tra gli Stati membri e la Svizzera i canoni previsti sono riscossi una sola volta per anno civile.

    11.

    Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero, di animali delle specie bovine, e per il rientro dal pascolo frontaliero di animali delle specie bovine (rientro normale o anticipato):

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    IV.   Norme specifiche

    A.

    Gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea saranno soggetti unicamente a un controllo documentale in uno dei punti di entrata in territorio svizzero. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del dipartimento Haut-Rhin o dei Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald e della città di Friburgo i.B. Tale disposizione potrà essere estesa ad altri macelli situati lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

    B.

    Gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno saranno soggetti unicamente a un controllo documentale a Ponte Gallo. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del cantone dei Grigioni. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone sotto controllo doganale situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

    C.

    Gli animali destinati al cantone dei Grigioni saranno soggetti unicamente a un controllo documentale a La Drossa. Questa norma si applica soltanto agli animali originari dell'enclave doganale di Livigno. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

    D.

    Per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE, per essere scaricati in un altro punto del territorio della CE e transitanti sul territorio della Svizzera, è richiesto unicamente un preavviso notificato alle autorità veterinarie svizzere. Questa norma si applica soltanto ai treni la cui composizione non è modificata durante il tragitto.

    V.   Norme per gli animali in transito sul territorio della Comunità o della Svizzera

    A.

    Gli animali vivi originari della Comunità che devono attraversare il territorio svizzero sono soggetti unicamente a un controllo documentale da parte delle autorità svizzere. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari.

    B.

    Gli animali vivi originari della Svizzera che devono attraversare il territorio della Comunità sono soggetti unicamente a un controllo documentale da parte delle autorità comunitarie. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. Le autorità svizzere garantiscono che gli animali di cui trattasi sono scortati da un certificato di accettazione rilasciato dalle autorità del primo paese terzo destinatario.

    VI.   Disposizioni generali

    Le seguenti disposizioni si applicano in tutti i casi non contemplati ai precedenti punti II-V.

    A.

    Gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera destinati all'importazione sono soggetti ai seguenti controlli:

    controlli documentali.

    B.

    Gli animali vivi originari di paesi diversi da quelli di cui al presente allegato, già sottoposti ai controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.4.1991, pag. 56), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, sono soggetti ai seguenti controlli:

    controlli documentali.

    VII.   Punti di entrata — Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera

    A.

    Per la Comunità:

    per la Germania:

    Konstanz Strasse

    strada

    Weil am Rhein/Mannheim

    ferrovia, strada

    per la Francia:

    Saint Julien/Bardonnex

    strada

    Ferney-Voltaire/Ginevra

    aereo

    Saint-Louis/Basilea

    aereo, strada

    per l'Italia:

    Campocologno

    ferrovia

    Chiasso

    strada, ferrovia

    Grand San Bernardo-Pollein

    strada

    per l'Austria:

    Feldkirch-Tisis

    strada

    Höchst

    strada

    Feldkirch-Buchs

    ferrovia

    B.

    Per la Svizzera:

    con la Germania:

    Thayngen

    strada

    Kreuzlingen

    strada

    Basilea

    strada/ferrovia/aereo

    con la Francia:

    Bardonnex

    strada

    Basilea

    strada/aereo

    Ginevra

    aereo

    con l'Italia:

    Campocologno

    ferrovia

    Chiasso

    strada/ferrovia

    Martigny

    strada

    con l'Austria:

    Schaanwald

    strada

    St. Margrethen

    strada

    Feldkirch-Buchs

    ferrovia

    CAPITOLO 2

    IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI

    I.   Legislazione

    I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni previste dalla direttiva 91/496/CEE, modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.

    II.   Modalità di applicazione

    A.

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri sono situati presso gli aeroporti di Basilea-Mulhouse, di Ferney-Voltaire/Ginevra e di Zurigo. Le ulteriori modifiche sono di competenza del Comitato misto veterinario.

    B.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    CAPITOLO 3

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE

    Per la Francia, i casi di Ferney-Voltaire/aeroporto di Ginevra e St. Louis/aeroporto di Basilea saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    Per la Svizzera, i casi degli aeroporti di Ginevra-Cointrin e di Basilea-Mulhouse saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    I.   MUTUA ASSISTENZA

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare il suo articolo 57.

    B.   Modalità di applicazione particolari

    L'applicazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

    II.   IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    1.

    Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32), modificata dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 7-22 (registrazione e identificazione).

    2.

    Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1), modificato dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea — allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione. 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

    2.

    Ordinanza del 18 agosto 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.404).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

    2.

    Per i movimenti interni in Svizzera di suini, di ovini e di caprini, la data da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, è il 1o luglio 1999.

    3.

    Nel quadro dell'articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per l'eventuale impiego di dispositivi elettronici di identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

    III.   PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

    A.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    1.

    Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340 del 11.12.1991, pag. 17), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    1.

    Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali, modificata da ultimo il 27 giugno 2001 (RS 455.1).

    2.

    Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2003 del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 per quanto concerne l'utilizzo dei punti di sosta (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 21).

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11).

    B.   Modalità di applicazione particolari

    1.

    Le autorità svizzere si impegnano a rispettare le disposizioni della direttiva 91/628/CEE per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità europea e per le importazioni dai paesi terzi.

    2.

    L'informazione di cui all'articolo 8, quarto comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    3.

    L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 91/628/CEE e all'articolo 65 dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11).

    4.

    L'informazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    IV.   SPERMA, OVULI ED EMBRIONI

    Le disposizioni del capitolo 1, punto VI, e del capitolo 2 della presente appendice si applicano mutatis mutandis.

    V.   CANONI

    A.

    Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi terzi diversi da quelli di cui al presente allegato, le autorità svizzere s'impegnano a riscuotere canoni almeno equivalenti a quelli previsti nell'allegato C, capitolo 2, della direttiva 96/43/CE.

    B.

    Per gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera, destinati all'importazione nella Comunità o nella Svizzera, vengono riscossi i seguenti canoni:

    2,5 EUR/t, entro un minimo di 15 EUR e un massimo di 175 EUR per partita.

    C.

    Non viene riscosso alcun canone:

    per gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea,

    per gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno,

    per gli animali destinati al cantone dei Grigioni,

    per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro luogo della CE,

    per gli animali vivi originari della Comunità che transitano sul territorio della Svizzera,

    per gli animali vivi originari della Svizzera che transitano sul territorio della Comunità,

    per gli equidi.

    D.

    Per gli animali destinati al pascolo frontaliero, vengono riscossi i seguenti canoni:

    1 EUR/capo per il paese di spedizione e 1 EUR/capo per il paese di destinazione, entro un minimo di 10 EUR e un massimo di 100 EUR per partita.

    E.

    Ai fini del presente capitolo, s'intende per “partita” un quantitativo omogeneo di animali dello stesso tipo, scortati dal medesimo certificato o documento sanitario, convogliati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico speditore, provenienti dallo stesso paese o dalla stessa regione d'esportazione e aventi la medesima destinazione.

    APPENDICE 6

    PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

    CAPITOLO 1

    SETTORI IN CUI L'EQUIVALENZA È RECIPROCAMENTE RICONOSCIUTA

    Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano

     

    Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera e esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

    Condizioni commerciali

    Equivalenza

    Condizioni particolari

    Norme CE

    Norme svizzere

    Sanità animale

    bovini

    64/432/CEE

    92/46/CEE

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295.

    Il latte e i prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano, oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, devono essere accompagnati dai soli documenti d'accompagnamento commerciali previsti dal capitolo II della direttiva 92/46/CEE.

    In conformità con l'articolo 10 della direttiva 92/46/CEE, la Svizzera compila l’elenco degli stabilimenti di trasformazione e degli stabilimenti di trattamento da essa riconosciuti e l’elenco dei centri di raccolta e di normalizzazione riconosciuti.

    Sanità pubblica

    92/46/CEE

    Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell'economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL), modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RS 916.351.0).

    Ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera, modificata da ultimo il 20 dicembre 2002 (RS 916.351.021.1).

    Ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte, modificata da ultimo il 20 dicembre 2002 (RS 916.351.021.2).

    Ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte, modificata da ultimo il 20 dicembre 2002 (RS 916.351.021.3).

    Ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente l'assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio, modificata da ultimo il 20 dicembre 2002 (RS916.351.021.4).

    Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ivi compresi latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano

    Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera e esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

    Condizioni commerciali

    Equivalenza

    Condizioni particolari

    Norme CE

    Norme svizzere

    Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative all'importazione e al transito di alcuni prodotti provenienti da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 64).

    Ordinanza del 1o marzo 1995 sull'igiene delle carni (OIgC), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 817.190).

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401).

    Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 51, 64a, 76 e 77 (riconoscimento come stabilimento di esportazione, condizioni di importazione e di esportazione dei sottoprodotti animali).

    Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA) (RS 916.441.22).

    Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di cui agli allegati VII, VIII, X (certificati) e XI (paesi), conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

    È proibito lo scambio di materiali delle categorie 1 e 2, salvo talune applicazioni tecniche previste dal regolamento (CE) n. 1774/2002 [misure transitorie fissate dal regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62)].

    I materiali della categoria 3, oggetto di scambi commerciali tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati dai documenti commerciali e certificati sanitari previsti dal capitolo III dell'allegato II, conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

    In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera compila l'elenco degli stabilimenti corrispondenti.

    CAPITOLO II

    SETTORI DIVERSI DA QUELLI CONTEMPLATI AL CAPITOLO I

    I.   Esportazioni dalla Comunità verso la Svizzera

    Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in tutti i casi, le autorità competenti rilasceranno un certificato attestante il rispetto di tali condizioni, il quale accompagnerà ciascuna partita di merci.

    Ove necessario, i modelli di certificato verranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    II.   Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

    Queste esportazioni verranno effettuate alle condizioni previste dalla pertinente normativa comunitaria. I modelli di certificato verranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    Nell'attesa della definizione di tali modelli, restano validi i certificati attualmente in uso.

    CAPITOLO III

    PASSAGGIO DI UN SETTORE DEL CAPITOLO II AL CAPITOLO I

    Non appena la Svizzera avrà adottato una normativa a suo avviso equivalente a quella comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice verrà completato quanto prima possibile alla luce dei risultati dell'esame effettuato.

    APPENDICE 11

    PUNTI DI CONTATTO

    Per la Comunità europea:

    Direttore

    Sicurezza alimentare: sanità dei vegetali, sanità e benessere degli animali, questioni internazionali

    Direzione generale “Salute e tutela dei consumatori” (DG SANCO)

    Commissione europea

    Rue Froissart, 101

    B-1049 Bruxelles

    Altri contatti importanti:

    Direttore

    Ufficio alimentare e veterinario

    Grange

    Irlanda

    Capo unità

    Questioni internazionali in materia alimentare, veterinaria e fitosanitaria

    Direzione generale “Salute e tutela dei consumatori” (DG SANCO)

    Commissione europea

    Rue Froissart, 101

    B-1049 Bruxelles

    Per la Svizzera:

    Ufficio federale di veterinaria

    CH-3003 Berna

    Tel. (41-31) 323 85 01/02

    Fax (41-31) 324 82 56

    Altri contatti importanti:

    Ufficio federale della sanità pubblica

    Unità principale sicurezza delle derrate alimentari

    CH-3003 Berna

    Tel. (41-31) 322 95 55.

    Fax (41-31) 322 95 74

    Centrale del Servizio d'ispezione e di consultazione del settore lattiero-caseario

    Schwarzenburgstraße 161

    CH-3097 Liebefeld-Berna

    Telefono: (41-31) 323 81 03

    Fax: (41-31) 323 82 27

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