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Document 22004D0369

2004/369/CE: Decisione n. 1/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 29 marzo 2004, che accelera l'abolizione dei dazi doganali applicati a determinati prodotti elencati nell'allegato II della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico

GU L 116 del 22.4.2004, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/369/oj

22004D0369

2004/369/CE: Decisione n. 1/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 29 marzo 2004, che accelera l'abolizione dei dazi doganali applicati a determinati prodotti elencati nell'allegato II della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 22/04/2004 pag. 0029 - 0031


Decisione n. 1/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico

del 29 marzo 2004

che accelera l'abolizione dei dazi doganali applicati a determinati prodotti elencati nell'allegato II della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico

(2004/369/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997(1),

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 2/2000 autorizza il Consiglio congiunto ad adottare decisioni al fine di accelerare la riduzione dei dazi doganali rispetto a quanto previsto dagli articoli da 4 a 10 oppure a migliorare in altro modo le condizioni di accesso ivi specificate.

(2) Tali decisioni sostituiscono le condizioni di cui agli articoli da 4 a 10 della decisione 2/2000 per il prodotto in questione,

DECIDE:

Articolo 1

Il Messico accelera l'abolizione dei dazi doganali applicabili a determinati prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II della decisione n. 2/2000, conformemente alle disposizioni dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione sostituisce le condizioni di cui agli articoli da 4 a 10 della decisione n. 2/2000 per quanto riguarda le importazioni in Messico dei prodotti in questione.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto sessanta giorni dopo la data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2004.

Per il Consiglio congiunto

L. E. Derbez

Il Presidente

(1) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

(2) GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

ALLEGATO

Prodotti sui quali il Messico abolisce i dazi doganali originari della Comunità alla data di entrata in vigore della presente decisione(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Il termine "Únicamente" (unicamente) indica che la descrizione riguarda soltanto la modalità del prodotto oggetto della misura di accelerazione nell'ambito della voce tariffaria. Esso equivale all'espressione "ex out" nella terminologia dell'OMC.

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