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Document 22004D0178
Decision of the EEA Joint Committee No 178/2004 of 3 December 2004 amending Protocol 21 (On the implementation of competition rules applicable to undertakings) and Protocol 23 (Concerning the cooperation between the surveillance authorities) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 178/2004, del 3 dicembre 2004, che modifica il protocollo 21, sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, e il protocollo 23, sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza, dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 178/2004, del 3 dicembre 2004, che modifica il protocollo 21, sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, e il protocollo 23, sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza, dell'accordo SEE
GU L 133 del 26.5.2005, p. 35–36
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(22) | abrogazione | articolo 3 paragrafo 1 punto 15 testo | 01/07/2004 | |
Modifies | 21994A0103(22) | abrogazione | articolo 3 paragrafo 1 punto 16 testo | 01/07/2004 | |
Modifies | 21994A0103(22) | abrogazione | articolo 3 paragrafo 1 punto 5 testo | 01/07/2004 | |
Modifies | 21994A0103(22) | sostituzione | articolo 3 paragrafo 1 punto 4 testo | 01/07/2004 | |
Modifies | 21994A0103(24) | aggiunta | articolo 10A | 01/07/2005 |
26.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 133/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 178/2004
del 3 dicembre 2004
che modifica il protocollo 21, sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, e il protocollo 23, sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza, dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 21 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004 del 24 settembre 2004 (1). |
(2) |
Il protocollo 23 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004 del 24 settembre 2004. |
(3) |
Occorre inserire nell'accordo il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (2). |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 773/2004 abroga i regolamenti (CE) n. 3385/94 (3), (CE) n. 2842/98 (4) e (CE) n. 2843/98 della Commissione (5), che sono inseriti nell'accordo e che devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
Nel protocollo 21 dell'accordo, l'articolo 3 è modificato come segue.
1. |
Il testo del punto 1(4) [regolamento (CE) n. 3385/94 della Commissione] è sostituito dal testo seguente: «32004 R 0773: regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).» |
2. |
I punti 1(5) [regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione], 1(15) [regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione] e 1(16) [regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione] sono soppressi. |
Articolo 2
Nel protocollo 23 dell'accordo, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo:
«ACCESSO AL FASCICOLO
Articolo 10 bis
Quando un'autorità di vigilanza concede l'accesso al fascicolo istruttorio alle parti alle quali ha inviato una comunicazione di addebiti, il diritto di accesso al fascicolo non è esteso ai documenti interni dell'altra autorità di sorveglianza o delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE e degli Stati EFTA. Il diritto di accesso al fascicolo non concerne neppure la corrispondenza scambiata tra le autorità di sorveglianza, tra un'autorità di sorveglianza e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE o degli Stati EFTA oppure tra le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE o degli Stati EFTA quando tale corrispondenza è inserita nel fascicolo della competente autorità di sorveglianza.»
Articolo 3
Fanno fede i testi del regolamento (CE) n. 773/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 4 dicembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al comitato misto SEE (6) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione n. 130/2004 del 24 settembre 2004 del Comitato misto SEE.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 64 del 10.4.2005, pag. 57.
(2) GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
(3) GU L 377 del 31.12.1994, pag. 28.
(4) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.
(5) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 22.
(6) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.