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Document 22004D0131

Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2004, del 24 settembre 2004, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

GU L 64 del 10.3.2005, p. 67–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/131(2)/oj

10.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/67


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 131/2004,

del 24 settembre 2004,

che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/2004 dell'8 giugno 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (3),

DECIDE:

Articolo 1

1.

Il punto 1d [regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo è modificato come segue.

1.1.

È inserito il testo seguente:

«, modificato da:

32004 R 0363: regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).»

1.2.

L'adattamento c) è sostituito dal testo seguente:

«L'articolo 1 va letto: “Il presente regolamento si applica agli aiuti destinati alla formazione in tutti i settori previsti dagli articoli da 61 a 64 dell'accordo SEE, ad eccezione degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.”»

1.3.

Sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«k)

all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, i termini ‘articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio’ vanno letti ‘articolo 27 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte’;

l)

all'articolo 7 bis, i termini ‘articolo 88, paragrafo 3, del trattato’ vanno letti ‘articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte’. I termini ‘compatibili con il mercato comune’ vanno letti ‘compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE’. I termini ‘articolo 87, paragrafo 3, del trattato’ vanno letti ‘articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE’.»

2.

Il punto 1f [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo è modificato come segue.

2.1.

È inserito il testo seguente:

«, modificato da:

32004 R 0364: regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).»

2.2.

Gli adattamenti e), f), g), h) e i) diventano rispettivamente adattamenti g), h), i), j) e k).

2.3.

I seguenti adattamenti sono inseriti dopo l'adattamento d):

«e)

i termini “articolo 87, paragrafo 3, lettera a)” e “articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato” vanno letti “articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE”;

f)

i termini “articolo 87, paragrafo 3, lettera c)” e “articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato” vanno letti “articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE”.»

2.4.

Nel nuovo adattamento i), i termini «ai fini degli articoli 4 e 5,» sono inseriti all'inizio del testo dell'adattamento.

2.5.

Nel nuovo adattamento j), i termini «agli articoli 3 e 5» sono sostituiti dai termini «agli articoli 3, 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater e 9 bis».

2.6.

Il testo del nuovo adattamento k) è sostituito dal seguente:

«all'articolo 4, paragrafo 2, i termini ‘articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato’ vanno letti ‘articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE’;».

2.7.

Sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«l)

all'articolo 6 bis, paragrafo 2, i termini ‘degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà’ vanno letti ‘degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e delle norme procedurali e sostanziali dell'Autorità di vigilanza EFTA nel settore degli aiuti di Stato, capitolo 16 in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà’;

m)

all'articolo 9, i termini ‘articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio’ vanno letti ‘articolo 27 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte’.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 363/2004 e 364/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 37.

(2)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20.

(3)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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