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Document 22004D0066

Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2004, del 26 aprile 2004, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

GU L 277 del 26.8.2004, p. 183–184 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/66(2)/oj

26.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/183


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 66/2004

del 26 aprile 2004

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 96/2003 del Comitato misto SEE, dell'11 luglio 2003 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

1)

Dopo il paragrafo 2g viene inserito il paragrafo seguente:

«2h.

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al seguente programma:

32003 D 2317: decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1).»

2)

Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g e 2h a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Essa si applica decorrere dal 1o gennaio 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND


(1)  GU L 272 del 23.10.2003, pag. 34.

(2)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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