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Document 22004D0012

Decisione del Comitato misto SEE N. 12/2004, del 6 febbraio 2004, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

GU L 116 del 22.4.2004, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/12(2)/oj

22004D0012

Decisione del Comitato misto SEE N. 12/2004, del 6 febbraio 2004, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 22/04/2004 pag. 0063 - 0064


Decisione del Comitato misto SEE

N. 12/2004

del 6 febbraio 2004

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 161/2003 del 7 novembre 2003(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari(2).

(3) La presente decisione non si applica all'Islanda,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 7 (direttiva 80/1177/CEE del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene sostituito dal testo seguente:

"32003 R 0091: regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) Il presente regolamento non si applica all'Islanda.

b) Gli allegati A, C, E, F, J, K non sono pertinenti per il Liechtenstein."

Articolo 2

Il testo del regolamento (CE) n. 91/2003 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 febbraio 2004, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 60.

(2) GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.

(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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