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Document 22004D0001

    Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2004, del 6 febbraio 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 116 del 22.4.2004, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/1(3)/oj

    22004D0001

    Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2004, del 6 febbraio 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 116 del 22/04/2004 pag. 0040 - 0041


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 1/2004

    del 6 febbraio 2004

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2001 del 28 settembre 2001(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE(2).

    (3) La direttiva 2003/37/CE abroga, con effetto dal 1o luglio 2005, la direttiva 74/150/CEE del Consiglio(3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo.

    (4) I riferimenti alle direttive 98/38/CE(4), 98/39/CE(5), 2000/2/CE(6) e 2001/3/CE(7), della Commissione, che sono stati integrati come atti di modifica della direttiva 74/150/CEE, devono figurare in punti separati dell'allegato II, capitolo II, di detto accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo II dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

    1) Il testo del punto 1 (direttiva 74/150/CEE) è soppresso con effetto dal 1o luglio 2005.

    2) Dopo il punto 23 (direttiva 89/173/CEE del Consiglio) sono aggiunti i punti seguenti:

    "24. 398 L 0038: direttiva 98/38/CE della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 13).

    25. 398 L 0039: direttiva 98/39/CE della Commissione, del 5 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 15).

    26. 32000 L 0002: direttiva 2000/2/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli agricoli o forestali a ruote (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 23).

    27. 32001 L 0003: direttiva 2001/3/CE della Commissione, dell'8 gennaio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 75/322/CEE del Consiglio, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 28 del 30.1.2001, pag. 1).

    28. 32003 L 0037: direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono modificate come in appresso:

    a) Nell'allegato III, parte I, capitoli A, B e C, al testo del paragrafo 16 vengono aggiunti i seguenti trattini:

    '- Islanda: ...'

    '- Liechtenstein: ...'

    '- Norvegia: ...'

    b) Nell'allegato III, parte II, capitoli A e B, al testo del paragrafo 16 vengono aggiunti i seguenti trattini:

    '- Islanda: ...'

    '- Liechtenstein: ...'

    '- Norvegia: ...'"

    Articolo 2

    I testi della direttiva 2003/37/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 7 febbraio 2004, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(8) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2004.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    P. Westerlund

    (1) GU L 322 del 6.12.2001, pag. 10.

    (2) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

    (3) GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.

    (4) GU L 170 del 16.6.1998, pag. 13.

    (5) GU L 170 del 16.6.1998, pag. 15.

    (6) GU L 21 del 26.1.2000, pag. 23.

    (7) GU L 28 del 30.1.2001, pag. 1.

    (8) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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