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Document 22003D0138

Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 41 del 12.2.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/138(2)/oj

22003D0138

Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/2004 pag. 0004 - 0006


Decisione del Comitato misto SEE

n. 138/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2003 del 26 settembre 2003(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/42/CE della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per il collagene(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/44/CE della Commissione, del 17 gennaio 2003, recante modifica della decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia(3).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/60/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, recante modifica della decisione 2000/258/CE che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici, per quanto riguarda il riconoscimento di laboratori nei paesi terzi(4).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/130/CE della Commissione, del 26 febbraio 2003, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire l'intero territorio della Germania nell'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e alcuni dipartimenti della Francia nell'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni da tale malattia e in quello delle regioni in cui si applicano programmi riconosciuti di eradicazione(5).

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/164/CE della Commissione, del 10 marzo 2003, recante modifica della decisione 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri(6).

(7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/177/CE della Commissione, del 12 marzo 2003, recante modifica della decisione 1999/465/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri(7).

(8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/237/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di alcune province italiane come ufficialmente indenni dalla brucellosi(8).

(9) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il testi delle decisioni 2003/42/CE, 2003/44/CE, 2003/60/CE, 2003/130/CE, 2003/164/CE, 2003/177/CE e 2003/237/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(9) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. A. S. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

(1) GU L 331 del 18.12.2003, pag. 8.

(2) GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.

(3) GU L 13 del 18.1.2003, pag. 37.

(4) GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30.

(5) GU L 52 del 27.2.2003, pag. 9.

(6) GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 49.

(7) GU L 70 del 14.3.2003, pag. 50.

(8) GU L 87 del 4.4.2003, pag. 13.

(9) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 138/2003

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) Nella parte 4.2, al punto 14 (decisione 93/52/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

- 32003 D 0044: Decisione 2003/44/CE della Commissione del 17 gennaio 2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 37),

- 32003 D 0237: Decisione 2003/237/CE della Commissione del 3 aprile 2003 (GU L 87 del 4.4.2003, pag. 13).

2) Nella parte 4.2, al punto 46 (decisione 1999/466/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

- 32003 D 0164: Decisione 2003/164/CE della Commissione, del 10 marzo 2003 (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 49).

3) Nella parte 4.2, al punto 54 (decisione 2000/258/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:,

modificata da:

- 32003 D 0060: Decisione 2003/60/CE della Commissione del 24 gennaio 2003 (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

4) Nella parte 4.2, al punto 60 (decisione 1999/465/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

- 32003 D 0177: Decisione 2003/177/CE della Commissione del 12 marzo 2003 (GU L 70 del 14.3.2003, pag. 50).

5) Nella parte 4.2, al punto 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

- 32003 D 0130: Decisione 2003/130/CE della Commissione del 26 febbraio 2003 (GU L 52 del 27.2.2003, pag. 9).

6) Nella parte 6.1, punto 15 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio), e nella parte 8.1, punto 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio), è aggiunto il seguente trattino:

- 32003 D 0042: Decisione 2003/42/CE della Commissione del 10 gennaio 2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24).

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