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Document 22003D0090

    Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2003, dell'11 luglio 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 272 del 23.10.2003, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/90/oj

    22003D0090

    Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2003, dell'11 luglio 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 272 del 23/10/2003 pag. 0026 - 0026


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 90/2003

    dell'11 luglio 2003

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2002 del 27 settembre 2002(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano(2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Al punto 1 (direttiva 93/42/CEE del Consiglio) del capitolo XXX dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

    "- 32000 L 0070: direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (GU L 313 del 13.12.2000, pag. 22)."

    Articolo 2

    I testi della direttiva 2000/70/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 12 luglio 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    S. A. S. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

    (1) GU L 336 del 12.12.2002, pag. 29.

    (2) GU L 313 del 13.12.2000, pag. 22.

    (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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