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Document 22002D0869

2002/869/CE: Decisione n. 5/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra, del 19 dicembre 2001, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo

GU L 300 del 5.11.2002, p. 18–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/869/oj

22002D0869

2002/869/CE: Decisione n. 5/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra, del 19 dicembre 2001, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 05/11/2002 pag. 0018 - 0038


Decisione n. 5/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra

del 19 dicembre 2001

relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo

(2002/869/CE)

IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra(1), in particolare gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 2(2),

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Lituania.

(2) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale protocollo, il Consiglio di associazione decide in particolare ogni modifica dei dazi indicati negli allegati I e II al protocollo n. 2, nonché ogni aumento o abolizione dei contingenti tariffari.

(3) A norma dell'articolo 2, secondo trattino, del protocollo n. 2, il Consiglio di associazione può decidere anche in merito all'eventuale diminuzione dei dazi applicati in seguito a riduzioni determinate da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

(4) I contingenti annui di cui all'allegato I alla presente decisione dovrebbero essere applicabili per il 2001. Considerando che tali contingenti annui possono essere applicati solo dopo il 1o gennaio 2001, a partire da una data da stabilire, essi vanno ridotti in proporzione al periodo già trascorso,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II del protocollo 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Lituania sono sostituiti dagli allegati I e II contenuti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I contingenti annui per il 2001 di cui all'allegato I contenuto nell'allegato della presente decisione sono ridotti in proporzione al periodo già trascorso, calcolato in mesi compiuti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

M. A. Valionis

(1) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

(2) GU L 321 del 30.11.1998, pag. 31.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Tabella 1: Contingenti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Lituania

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2: Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Lituania

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3: Importi di base presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti (EAR) e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella tabella 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Dazi applicabili all'importazione nella Lituania di prodotti originari della Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>"

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