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Document 22002D0071

    Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 266 del 3.10.2002, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/71(2)/oj

    22002D0071

    Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 266 del 03/10/2002 pag. 0005 - 0006


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 71/2002

    del 25 giugno 2002

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 149/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/25/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000, che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali(2).

    (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/399/CE della Commissione, del 7 maggio 2001, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati francese per i bovini(3).

    (4) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

    1) Dopo il punto 109 (decisione 2000/734/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

    "110. 32001 D 0025: Decisione 2001/25/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000, che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali (GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 16)."

    2) Dopo il punto 12 (decisione 1999/571/CE della Commissione) sotto al titolo "ATTI DI CUI GLI STATI (AELS) EFTA E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA (AELS) EFTA TENGONO DEBITO CONTO" viene inserito il punto seguente:

    "13. 32001 D 0399: Decisione 2001/399/CE della Commissione, del 7 maggio 2001, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati francese per i bovini (GU L 140 del 24.5.2001, pag. 69)."

    Articolo 2

    I testi delle decisioni 2001/25/CE e 2001/399/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    P. Westerlund

    (1) GU L 65 del 7.3.2002, pag. 20.

    (2) GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 16.

    (3) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 69.

    (4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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