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Document 22002D0071
Decision of the EEA Joint Committee No 71/2002 of 25 June 2002 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 266 del 3.10.2002, p. 5–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 1.2 punto 110 | 26/06/2002 | |
Modifies | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 1.2 punto 13 | 26/06/2002 |
Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 266 del 03/10/2002 pag. 0005 - 0006
Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2002 del 25 giugno 2002 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 149/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/25/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000, che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali(2). (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/399/CE della Commissione, del 7 maggio 2001, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati francese per i bovini(3). (4) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein, DECIDE: Articolo 1 La parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue: 1) Dopo il punto 109 (decisione 2000/734/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente: "110. 32001 D 0025: Decisione 2001/25/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000, che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali (GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 16)." 2) Dopo il punto 12 (decisione 1999/571/CE della Commissione) sotto al titolo "ATTI DI CUI GLI STATI (AELS) EFTA E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA (AELS) EFTA TENGONO DEBITO CONTO" viene inserito il punto seguente: "13. 32001 D 0399: Decisione 2001/399/CE della Commissione, del 7 maggio 2001, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati francese per i bovini (GU L 140 del 24.5.2001, pag. 69)." Articolo 2 I testi delle decisioni 2001/25/CE e 2001/399/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 65 del 7.3.2002, pag. 20. (2) GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 16. (3) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 69. (4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.