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Document 22001D0241

    2001/241/CE: Decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 7 marzo 2001, che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Repubblica di Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

    GU L 88 del 28.3.2001, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/241/oj

    22001D0241

    2001/241/CE: Decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 7 marzo 2001, che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Repubblica di Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

    Gazzetta ufficiale n. L 088 del 28/03/2001 pag. 0011 - 0013


    Decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione UE-Slovenia

    del 7 marzo 2001

    che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Repubblica di Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

    (2001/241/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra(1), firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996, in particolare l'articolo 106,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo europeo e del relativo allegato XI, la Slovenia può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nel settore dell'ambiente.

    (2) Ai sensi dello stesso articolo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Slovenia a tali attività,

    DECIDE:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1o gennaio 2001, la Slovenia partecipa allo strumento finanziario per l'ambiente (in prosieguo: LIFE) conformemente alle condizioni e alle modalità stabilite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica per tutta la durata della terza fase di LIFE, a decorrere dal 1o gennaio 2001.

    Articolo 3

    Le proposte presentate dalla Slovenia alla Commissione entro il 31 ottobre 2000, per il programma "LIFE natura", ed entro il 30 novembre 2000, per il programma "LIFE ambiente", sono ammesse alla valutazione.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2001.

    Per il Consiglio di associazione

    Il Presidente

    A. Lindh

    (1) GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

    ALLEGATO I

    Condizioni e modalità della partecipazione della Repubblica di Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

    1. La Slovenia partecipa a tutte le azioni del programma LIFE in conformità degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2000, relativo allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)(1).

    2. Per partecipare al programma, la Slovenia versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità indicate nell'allegato II.

    Al fine di tener conto degli sviluppi del programma LIFE o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Slovenia, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione di LIFE.

    3. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini sloveni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

    La Commissione può prendere in considerazione anche esperti sloveni, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono il programma, si avvale di esperti indipendenti per la valutazione dei progetti.

    4. Per garantire la dimensione comunitaria di LIFE, i progetti e le attività transnazionali proposti dalla Slovenia devono, laddove opportuno, includere almeno un partner di uno degli Stati membri della Comunità.

    5. Gli Stati membri della Comunità e la Slovenia, nell'ambito delle attuali disposizioni, garantiscono il loro massimo impegno per facilitare la libera circolazione e il soggiorno degli esperti e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Slovenia e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione alle attività contemplate dalla presente decisione.

    6. La Slovenia esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.

    7. Fatte salve le responsabilità della Commissione europea e della Corte dei conti delle Comunità europee ai fini del monitoraggio e della valutazione del programma, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1655/2000, la partecipazione della Slovenia al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione e della Slovenia. La Slovenia partecipa alle altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.

    8. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, gli accordi contrattuali conclusi con o da organismi sloveni devono stabilire i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità slovene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

    9. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 7, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1655/2000, i rappresentanti della Slovenia parteciperanno in qualità di osservatori ai pertinenti comitati di programma per gli aspetti che li riguardano. Per gli altri aspetti e al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza dei rappresentanti sloveni.

    10. La lingua utilizzata in tutti i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

    11. La Comunità e la Slovenia possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine nelle condizioni stabilite dai pertinenti accordi.

    (1) GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1.

    ALLEGATO II

    Contributo finanziario della Repubblica di Slovenia a LIFE

    1. Per partecipare al programma LIFE, la Slovenia dovrà versare al bilancio dell'Unione europea un contributo finanziario di 700000 EUR per ciascuno dei primi due esercizi di bilancio. I costi aggiuntivi di natura amministrativa sono inclusi nell'importo sopraindicato.

    Nel corso del 2002, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Slovenia dovrà versare nel periodo successivo.

    2. La Slovenia verserà il contributo di cui al punto 1, attingendo in parte al bilancio nazionale sloveno e in parte dal programma nazionale PHARE per la Slovenia. Tramite una procedura di programmazione PHARE a parte, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Slovenia mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale sloveno, rappresenteranno il contributo nazionale della Slovenia, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti richiesti annualmente dalla Commissione.

    3. I fondi PHARE saranno chiesti secondo le seguenti modalità:

    - 330000 EUR come contributo a LIFE per il primo anno (2001),

    - 330000 EUR per il secondo anno.

    La parte rimanente del contributo della Slovenia proverrà dal bilancio statale sloveno.

    4. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1) si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Slovenia.

    Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti sloveni nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 9, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione di LIFE, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

    5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Slovenia una richiesta di fondi, corrispondente al contributo di tale paese a LIFE contemplato dalla presente decisione.

    Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

    In risposta alla richiesta di fondi, la Slovenia verserà il proprio contributo:

    - entro il 1o aprile per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1o marzo, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,

    - entro il 1o aprile per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Slovenia entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Slovenia.

    Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Slovenia, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

    (1) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

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