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Document 22001D0118(22)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 147/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

    GU L 15 del 18.1.2001, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/147(2)/oj

    22001D0118(22)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 147/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/2001 pag. 0043 - 0044


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 147/1999

    del 5 novembre 1999

    che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 116/1999 del Comitato misto SEE del 24 settembre 1999(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri(2).

    (3) L'Islanda continuerà ad applicare regole più ferree alle navi battenti bandiera islandese in considerazione delle speciali condizioni esistenti nelle acque islandesi e notificherà tali regole ai sensi della direttiva 98/34/CE, in quanto detta applicazione è compatibile con la direttiva 97/70/CE,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 56f (direttiva 98/18/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

    "56g. 397 L 0070: Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1)."

    Articolo 2

    I testi della direttiva 97/70/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 5 maggio 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    N. v. Liechtenstein

    (1) GU L 325 del 21.12.2000, pag. 31.

    (2) GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1.

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