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Document 22001D0111(15)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2000, del 10 novembre 2000, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    GU L 7 del 11.1.2001, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/100(2)/oj

    22001D0111(15)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2000, del 10 novembre 2000, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2001 pag. 0032 - 0035


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 100/2000

    del 10 novembre 2000

    che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98,

    considerando quanto segue:

    (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 98/97 del Comitato misto SEE, del 12 dicembre 1997(1).

    (2) La decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA)(2), è stata integrata nel protocollo 31 dell'accordo con la decisione n. 98/97 del Comitato misto SEE.

    (3) Il 28 maggio 1998, la Corte di giustizia ha annullato la decisione 95/468/CE.

    (4) Gli effetti dei provvedimenti adottati dalla Commissione in base alla decisione 95/468/CE prima dell'annullamento della Corte di giustizia sono mantenuti.

    (5) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti d'interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) [decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3)] e una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) [decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4)].

    (6) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo, per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare al momento dell'entrata in vigore dei rispettivi atti comunitari,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'articolo 17, paragrafo 4, del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

    1) La frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

    "Gli atti comunitari seguenti sono oggetto del presente articolo:".

    2) Sono aggiunti i seguenti trattini:

    "- 399 D 1719: Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti d'interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1);

    - 399 D 1720: Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9).".

    Articolo 2

    Alla fine dell'appendice 3 del protocollo 31 dell'accordo è inserito il testo seguente:

    "I. PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

    Gli Stati EFTA partecipano ai seguenti progetti d'interesse comune nell'ambito delle reti transeuropee per la trasmissione di dati fra amministrazioni, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:

    A. IN GENERALE

    - Realizzazione delle reti necessarie per il funzionamento delle agenzie e degli organismi europei e a supporto del quadro giuridico derivante dall'istituzione delle agenzie europee.

    - Realizzazione delle reti nel settore delle politiche riguardanti la libera circolazione delle persone, nella misura in cui siano necessarie a sostegno dell'azione delle parti contraenti del presente accordo ai sensi dell'accordo stesso.

    - Realizzazione delle reti che, nel quadro del presente accordo e in circostanze imprevedibili, siano urgentemente necessarie a supporto dell'azione delle parti contraenti del presente accordo, tra l'altro per la protezione dell'incolumità e della salute delle persone, degli animali e delle piante, dei diritti dei consumatori europei, delle condizioni di vita delle persone nello Spazio economico europeo, ovvero di interessi fondamentali delle parti contraenti.

    B. RETI SPECIFICHE A SUPPORTO DELL'UEM E DELLE ATTIVITÀ E POLITICHE COMUNITARIE

    - Reti telematiche concernenti il finanziamento comunitario, segnatamente per creare un'interfaccia per le banche di dati esistenti della Commissione, al fine di facilitare l'accesso di organismi europei e in particolare delle PMI alle fonti di finanziamento comunitarie.

    - Reti telematiche nel campo statistico, per quanto riguarda segnatamente la rilevazione e la diffusione di informazioni statistiche.

    - Reti telematiche nel settore della pubblicazione di documenti ufficiali.

    - Reti telematiche nel settore industriale, concernenti in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in materia di industria, e tra queste e le federazioni di categoria, per lo scambio fra amministrazioni di dati relativi all'omologazione delle autovetture, nonché servizi per snellire e migliorare i procedimenti di compilazione dei moduli amministrativi.

    - Reti telematiche riguardanti la politica della concorrenza, segnatamente mediante il miglioramento dello scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali per facilitare le procedure di informazione e di consultazione.

    - Reti telematiche in materia di cultura, informazione, comunicazione e audiovisivi, in particolare per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione.

    - Reti telematiche nel settore dei trasporti, segnatamente a supporto dello scambio di dati relativi ai conducenti, ai veicoli e agli operatori dei trasporti.

    - Reti telematiche nel settore del turismo, dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della loro salute a supporto dello scambio di informazioni tra le parti contraenti del presente accordo.

    C. RETI INTERISTITUZIONALI

    - Reti telematiche a supporto dello scambio interistituzionale di informazioni, in particolare:- per facilitare il plurilinguismo negli scambi interistituzionali di informazioni, attraverso la gestione del flusso di lavoro della traduzione e i sussidi alla traduzione, mettendo in comune/scambiando risorse plurilingue e organizzando un accesso comune alle banche di dati terminologiche, e

    - per condividere i documenti fra le agenzie e gli organismi europei e le istituzioni europee.

    D. GLOBALIZZAZIONE DELLE RETI IDA

    - Estensione delle reti IDA ai paesi SEE, EFTA, PECO e ad altri paesi associati, nonché ai paesi del G7 e alle organizzazioni internazionali, soprattutto per quanto riguarda le reti telematiche previdenziali, sanitarie, farmaceutiche e ambientali.

    II. AZIONI E MISURE ORIZZONTALI

    Gli Stati EFTA partecipano alle seguenti misure e azioni orizzontali per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA), di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:

    - servizi generici,

    - strumenti e tecniche comuni,

    - interoperabilità del contenuto dell'informazione,

    - prassi giuridiche e di sicurezza di riferimento,

    - controllo e garanzia di qualità,

    - interoperabilità rispetto ad iniziative nazionali e regionali,

    - diffusione delle migliori prassi.".

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 15 dicembre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5).

    Essa si applica a decorrere dal 3 agosto 1999.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    G. S. Gunnarsson

    (1) GU L 193 del 9.7.1998, pag. 55.

    (2) GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 23.

    (3) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

    (4) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9.

    (5) Comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

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