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Document 22001D0042

Decisione del Comitato Misto SEE n. 42/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 158 del 14.6.2001, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/42/oj

22001D0042

Decisione del Comitato Misto SEE n. 42/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 14/06/2001 pag. 0051 - 0054


Decisione del Comitato Misto SEE

n. 42/2001

del 30 marzo 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo 5 atti in materia di questioni di controllo e 13 atti in materia di salute degli animali - scambi e immissione sul mercato di animali vivi.

(3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 1999/489/CE(2), 1999/496/CE(3), 1999/512/CE(4), 1999/513/CE(5), 1999/521/CE(6), 1999/550/CE(7), 1999/556/CE(8), 1999/577/CE(9), 1999/700/CE(10), 1999/716/CE(11), 2000/126/CE(12), 2000/171/CE(13), 2000/172/CE(14), 2000/173/CE(15), 2000/174/CE(16) 2000/187/CE(17), 2000/188/CE(18) e 2000/287/CE(19) della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(20) siano pervenute al comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

(2) GU L 190 del 23.7.1999, pag. 41.

(3) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 57.

(4) GU L 195 del 28.7.1999, pag. 37.

(5) GU L 195 del 28.7.1999, pag. 39.

(6) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 73.

(7) GU L 209 del 7.8.1999, pag. 39.

(8) GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 50.

(9) GU L 219 del 19.8.1999, pag. 38.

(10) GU L 276 del 27.10.1999, pag. 14.

(11) GU L 289 dell'11.11.1999, pag. 1.

(12) GU L 36 dell'11.2.2000, pag. 30.

(13) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 70.

(14) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 71.

(15) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 74.

(16) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 77.

(17) GU L 59 del 4.3.2000, pag. 14.

(18) GU L 59 del 4.3.2000, pag. 17.

(19) GU L 98 del 19.4.2000, pag. 12.

(20) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. 42/2001

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1. Al punto 12 (decisione 92/486/CEE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

- 399 D 0716: Decisione 1999/716/CE della Commissione, del 19 ottobre 1999 (GU L 289 dell'11.11.1999, pag. 1).

2. Al punto 39 (decisione 97/778/CE della Commissione) della parte 1.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

- 399 D 0577: Decisione 1999/577/CE della Commissione, del 20 luglio 1999 (GU L 219 del 19.8.1999, pag. 38),

- 399 D 0700: Decisione 1999/700/CE della Commissione, del 14 ottobre 1999 (GU L 276 del 27.10.1999, pag. 14),

- 32000 D 0126: Decisione 2000/126/CE della Commissione, del 31 gennaio 2000 (GU L 36 dell'11.2.2000, pag. 30).

3. Il testo del primo paragrafo del punto 46 (decisione 96/295/CE della Commissione) della parte 1.2 è sostituito dal testo seguente:

32000 D 0287: Decisione 2000/287/CE della Commissione, del 27 marzo 2000, che identifica le unità della rete informatizzata "Animo" e ne stabilisce l'elenco e che abroga la decisione 1999/717/CE (GU L 98 del 19.4.2000, pag. 12).

4. Il testo del punto 7 (decisione 92/538/CEE della Commissione) della parte 4.2 è sostituito dal testo seguente:

32000 D 0188: Decisione 2000/188/CE della Commissione, del 17 febbraio 2000, relativa allo status della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale e recante abrogazione delle decisioni 92/538/CEE e 97/185/CE (GU L 59 del 4.3.2000, pag. 17).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

5. Al punto 17 (decisione 93/74/CEE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

- 399 D 0489: Decisione 1999/489/CE della Commissione, del 5 luglio 1999 (GU L 190 del 23.7.1999, pag. 41).

6. Al punto 29 (decisione 95/124/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

- 399 D 0521: Decisione 1999/521/CE della Commissione, del 9 luglio 1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 73),

- 32000 D 0173: Decisione 2000/173/CE della Commissione, del 16 febbraio 2000 (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 74).

7. Al punto 30 (decisione 95/125/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

- 399 D 0550: Decisione 1999/550/CE della Commissione, del 20 luglio 1999 (GU L 209 del 7.8.1999, pag. 39).

8. Al punto 39 (decisione 95/473/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

- 399 D 0556: Decisione 1999/556/CE della Commissione, del 20 luglio 1999 (GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 50),

- 32000 D 0172: Decisione 2000/172/CE della Commissione, del 16 febbraio 2000 (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 71).

9. Al punto 44 (decisione 96/233/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

- 399 D 0512: Decisione 1999/512/CE della Commissione, dell'8 luglio 1999 (GU L 195 del 28.7.1999, pag. 37).

10. Al punto 49 (decisione 98/361/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

- 399 D 0513: Decisione 1999/513/CE della Commissione, del 9 luglio 1999 (GU L 195 del 28.7.1999, pag. 39),

- 32000 D 0187: Decisione 2000/187/CE della Commissione, del 17 febbraio 2000 (GU L 59 del 4.3.2000, pag. 14).

11. Dopo il punto 51 (decisione 1999/567/CE della Commissione) della parte 4.2 sono inseriti i seguenti punti:

52. 399 D 0496: Decisione 1999/496/CE della Commissione, del 6 luglio 1999, che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Germania, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 57).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

53. 32000 D 0171: Decisione 2000/171/CE della Commissione, del 16 febbraio 2000, che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Austria (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 70).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

12. Il testo del punto 41 (decisione 97/185/CE della Commissione) della parte 4.2 sotto il titolo "Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto" è soppresso.

13. Dopo il punto 46 (decisione 1999/465/CE della Commissione) della parte 4.2 sotto il titolo "Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto" è inserito il seguente punto:

47. 32000 D 0174: Decisione 2000/174/CE della Commissione, del 16 febbraio 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Francia per l'azienda "Sources de la Fabrique" (GU L 55 del 29.2.2000, p. 77).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

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