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Dokument 22000D1123(08)

Decisione del Comitato misto SEE n. 83/1999 del 25 giugno 1999 che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

GU L 296 del 23.11.2000, str. 41—43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 11 tomo 005 pag. 43 - 45

Altre edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, SK, SL, BG, RO, HR)

Status prawny dokumentu Obowiązujące

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/83(2)/oj

22000D1123(08)

Decisione del Comitato misto SEE n. 83/1999 del 25 giugno 1999 che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 23/11/2000 pag. 0041 - 0043


Decisione del Comitato misto SEE

n. 83/1999

del 25 giugno 1999

che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 74/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999(1).

(2) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 37/1999 del Comitato misto SEE, del 30 marzo 1999(2).

(3) L'allegato XI dell'accordo può comprendere atti riguardanti la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e, per garantire la trasparenza, le sue sezioni vanno estese di conseguenza.

(4) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(3) dev'essere integrata nell'accordo. Il capo IV di detta direttiva va modificato ai fini dell'accordo.

(5) Per garantire il corretto funzionamento dell'accordo, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento di dati personali verso paesi terzi, nel protocollo n. 37 dell'accordo dev'essere inserito il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dalla direttiva 95/46/CE, e occorre modificare l'allegato XI per specificare le modalità di associazione a tale gruppo,

DECIDE:

Articolo 1

Al protocollo n. 37 dell'accordo è aggiunto il punto seguente dopo il punto 12 (comitato di contatto per le attività televisive): "13. Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)".

Articolo 2

All'allegato XI dell'accordo è inserito il testo seguente dopo il punto 5d (direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio):

"Protezione dei dati

5e. 395 L 0046: Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come di seguito indicato:

a) Le parti contraenti si scambiano, nel quadro del Comitato misto SEE, le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3 e all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma.

b) Qualora, in base all'articolo 25, paragrafi 4 e 6, all'articolo 26, paragrafo 3, secondo comma o all'articolo 26, paragrafo 4, la Commissione intenda adottare misure a norma dell'articolo 31, gli Stati EFTA vengono informati analogamente agli Stati membri dell'Unione europea. Qualora la Commissione comunichi al Consiglio misure a norma dell'articolo 31, gli Stati EFTA vengono informati a tempo debito in merito a tale procedura. Qualsiasi misura adottata a norma dell'articolo 31 viene notificata agli Stati EFTA secondo le medesime modalità applicate agli Stati membri della CE. In attesa che il Comitato misto SEE decida di integrare nell'accordo le misure adottate a norma dell'articolo 31, gli Stati EFTA decidono se applicarle o no e ne informano la Commissione prima della loro entrata in vigore.

Qualora uno Stato EFTA non abbia preso una tale decisione, applica le misure adottate a norma dell'articolo 31 contemporaneamente agli Stati membri dell'Unione europea.

Qualora, in sede di Comitato misto SEE, non si riesca a raggiungere un accordo sull'integrazione nell'accordo SEE delle misure adottate secondo l'articolo 31 entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle stesse, uno Stato EFTA può sospendere l'applicazione di tali misure e ne informa senza indugio la Commissione.

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, le altre parti contraenti possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali verso uno Stato EFTA che non applichi le misure adottate a norma dell'articolo 31, nella misura in cui tali misure vietano il trasferimento di tali dati a un paese terzo.

c) Fatti salvi i negoziati avviati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, qualsiasi Stato EFTA può condurre negoziati per proprio conto. La Commissione e gli stati EFTA si scambiano informazioni e, su richiesta, procedono a consultazioni in merito a tali negoziati nel quadro del Comitato misto SEE.

Modalità per l'associazione del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia a norma dell'articolo 101 dell'accordo:

A norma del secondo comma dell'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ciascuno Stato EFTA può nominare una persona che rappresenta la o le autorità di controllo designate da ciascuno Stato EFTA per partecipare in veste di osservatore, senza diritto di voto, alle riunioni del gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito ai partecipanti le date delle riunioni del gruppo e trasmette loro la relativa documentazione."

Articolo 3

I testi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. Barbaso

(1) GU L 284 del 9.11.2000.

(2) GU L 266 del 19.10.2000.

(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

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