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Document 22000D1019(08)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 35/1999, del 26 marzo 1999, che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

    GU L 266 del 19.10.2000, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/35(2)/oj

    22000D1019(08)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 35/1999, del 26 marzo 1999, che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 266 del 19/10/2000 pag. 0022 - 0023


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 35/1999

    del 26 marzo 1999

    che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 7/1999 del Comitato misto SEE, del 29 gennaio 1999(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale(2), che sostituisce la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale(3),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il testo del punto 5c) (direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

    "- 398 L 0010: Direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

    a) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il riferimento all'articolo 26, lettera a), del trattato va considerato come un riferimento all'accordo tra gli Stati EFTA relativo all'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia;

    b) all'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

    'a) Qualora si ricorra alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 in un caso che interessa una o più autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA, la notifica dev'essere inviata all'autorità nazionale di regolamentazione e all'Autorità di vigilanza EFTA;

    b) qualora si ricorra alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 in un caso che interessa due o più autorità nazionali di regolamentazione dell'UE e di uno Stato EFTA, la notifica dev'essere inviata alle autorità nazionali di regolamentazione, alla Commissione e all'Autorità di vigilanza EFTA.';

    c) all'articolo 26, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

    'a) Qualora, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), l'autorità nazionale di regolamentazione o l'Autorità di vigilanza EFTA ritengano che vi siano i presupposti per un riesame, possono rinviare il caso a un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli Stati EFTA e delle loro autorità di regolamentazione interessate, e da un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA incaricato di presiedere il gruppo di lavoro. Se il presidente è convinto che siano stati compiuti tutti i ragionevoli sforzi a livello nazionale, avvia la procedura in base, mutatis mutandis, alle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 4;

    b) qualora, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, lettera b), un'autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione o l'Autorità di vigilanza EFTA ritengano che vi siano i presupposti per un riesame, possono rinviare il caso al Comitato misto SEE. Se è convinto che siano stati compiuti tutti i ragionevoli sforzi a livello nazionale, il Comitato misto SEE può creare un gruppo di lavoro costituito da un numero identico di rappresentanti degli Stati EFTA e delle loro autorità di regolamentazione interessate, da un lato, e da un numero identico di rappresentanti degli Stati membri dell'UE e delle loro autorità nazionali di regolamentazione interessate, dall'altro, nonché da rappresentanti dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Commissione. Il Comitato misto SEE nomina inoltre il presidente del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro si attiene, mutatis mutandis, alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 26, paragrafo 4.'"

    Articolo 2

    I testi della direttiva 98/10/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 27 marzo 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1999.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    F. Barbaso

    (1) GU L 35 del 10.2.2000, pag. 37.

    (2) GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

    (3) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 6.

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