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Document 22000D0630(02)

    Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 - Dichiarazioni comuni

    GU L 157 del 30.6.2000, p. 10–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/415/oj

    22000D0630(02)

    Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 - Dichiarazioni comuni

    Gazzetta ufficiale n. L 157 del 30/06/2000 pag. 0010 - 0029
    Gazzetta ufficiale n. L 245 29/09/2000 pag. 0001 - 1168


    Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico

    del 23 marzo 2000

    (2000/415/CE)

    IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

    visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti Messicani, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 (in appresso denominato "accordo interinale"), in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 12 in combinato disposto con l'articolo 9,

    consapevole dei diritti e degli obblighi delle Parti in quanto firmatarie dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata "OMC");

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 3 dell'accordo interinale, il Consiglio congiunto stabilisce le modalità e il calendario per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di merci, in conformità dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in appresso denominato "GATT 1994").

    (2) A norma dell'articolo 4 dell'accordo interinale, il Consiglio congiunto decide le modalità e il calendario più opportuni per conseguire la mutua e graduale apertura di determinati mercati delle commesse pubbliche.

    (3) A norma dell'articolo 5, dell'accordo interinale, il Consiglio congiunto definisce meccanismi di cooperazione e di coordinamento tra le autorità competenti per l'applicazione delle regole di concorrenza.

    (4) A norma dell'articolo 6, dell'accordo interinale, il Consiglio congiunto decide un meccanismo di consultazione atto a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente in caso di difficoltà per la tutela della proprietà intellettuale.

    (5) A norma dell'articolo 12 dell'accordo interinale, il Consiglio congiunto decide sull'avvio delle procedure di composizione di specifiche controversie commerciali o connesse al settore commerciale,

    DECIDE:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Obiettivi

    Il Consiglio congiunto prende le disposizioni necessarie per conseguire i seguenti obiettivi dell'accordo interinale:

    a) liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994;

    b) apertura dei mercati degli appalti pubblici concordati fra le Parti;

    c) instaurazione di un meccanismo di cooperazione nel settore della concorrenza;

    d) instaurazione di un meccanismo di consultazione sulle questioni inerenti alla proprietà intellettuale;

    e) instaurazione di un meccanismo di composizione delle controversie.

    TITOLO II

    LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

    Articolo 2

    Obiettivo

    La Comunità e il Messico istituiscono una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio non superiore a dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, in conformità delle disposizioni della presente decisione e dell'articolo XXIV del GATT 1994.

    CAPITOLO I

    Abolizione dei dazi doganali

    Sezione 1

    Disposizioni comuni

    Articolo 3

    1. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano ai prodotti originari del territorio delle Parti. Ai fini del presente capitolo, si considerano "originari" i prodotti conformi alle norme di origine di cui all'allegato III.

    2. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l'abolizione dei dazi doganali all'esportazione si applicano a tutte le merci esportate dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte.

    3. I dazi doganali sulle importazioni tra la Comunità e il Messico vengono aboliti in conformità degli articoli da 4 a 10. I dazi doganali sulle esportazioni tra la Comunità e il Messico vengono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione.

    4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, la Comunità e il Messico evitano di introdurre nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e di aumentare quelli già in vigore nei loro scambi commerciali.

    5. Ciascuna Parte si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto agli articoli 4-10, oppure a migliorare le condizioni di accesso ivi specificate qualora la sua situazione economica e la situazione del settore economico in questione lo permettano. Un'eventuale decisione del Consiglio congiunto relativa all'abolizione di un dazio doganale o al miglioramento delle condizioni di accesso sostituirebbe le condizioni di cui agli articoli 4-10 per il prodotto in questione.

    6. Agli scambi di merci tra la Comunità e il Messico si applica la classificazione dei rispettivi regimi tariffari delle Parti in conformità del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

    7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui agli articoli 4-10 è quello specificato nel calendario di smantellamento tariffario di ciascuna parte (allegati I e II). Salvo diverse disposizioni, le aliquote di base sono espresse in termini ad valorem.

    8. Nei dazi doganali rientrano tutti i diritti e gli oneri imposti in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

    a) degli oneri equivalenti ad imposte interne applicati conformemente all'articolo 13;

    b) dei dazi antidumping e antisovvenzioni;

    c) dei diritti o degli altri oneri, purché siano di importo limitato al costo approssimativo dei servizi prestati e non costituiscano né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né un'imposizione delle importazioni o delle esportazioni per scopi fiscali.

    9. All'entrata in vigore della presente decisione, le Parti aboliscono tutti i diritti e gli altri oneri di cui al paragrafo 8, lettera c) applicati ad valorem alle merci originarie.

    Sezione 2

    Prodotti industriali

    Articolo 4

    La presente sezione si applica a tutti i prodotti che non rientrano nella definizione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca di cui all'articolo 7.

    Articolo 5

    Dazi doganali sulle importazioni originarie del Messico

    1. All'entrata in vigore della presente decisione, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "A".

    2. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "B" sono aboliti in quattro fasi equivalenti, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore della presente decisione mentre le altre tre iniziano il 1o gennaio di ciascuno degli anni successivi, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi per il 1o gennaio 2003.

    Articolo 6

    Dazi doganali sulle importazioni originarie della Comunità

    1. All'entrata in vigore della presente decisione, il Messico abolisce tutti i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "A".

    2. I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "B" sono aboliti in quattro fasi equivalenti, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore della presente decisione mentre le altre tre iniziano il 1o gennaio di ciascuno degli anni successivi, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi per il 1o gennaio 2003.

    3. I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "B+" vengono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi per il 1o gennaio 2005:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "C" vengono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi per il 1o gennaio 2007:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Sezione 3

    Prodotti dell'agricoltura e della pesca

    Articolo 7

    Definizione

    1. La presente sezione si applica ai prodotti elencati nei capitoli 1-24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, cui si aggiungono tutti i prodotti elencati nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

    2. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 nonché sottovoci 0511 91, 2301 20 e ex 1902 20(1).

    Articolo 8

    Dazi doganali applicabili alle importazioni originarie del Messico

    1. All'entrata in vigore della presente decisione, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "1".

    2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "2" sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

    a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 75 % del dazio di base;

    b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

    c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 25 % del dazio di base;

    d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

    3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "3" sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

    a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'89 % del dazio di base;

    b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 78 % del dazio di base;

    c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 67 % del dazio di base;

    d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 56 % del dazio di base;

    e) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 45 % del dazio di base;

    f) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 34 % del dazio di base;

    g) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 23 % del dazio di base;

    h) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 12 % del dazio di base;

    i) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

    4. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "4" sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

    a) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'87 % del dazio di base;

    b) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 75 % del dazio di base;

    c) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 62 % del dazio di base;

    d) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

    e) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 37 % del dazio di base;

    f) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 25 % del dazio di base;

    g) nove anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 12 % del dazio di base;

    h) dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

    5. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "4a" sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

    a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 90 % del dazio di base;

    b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'80 % del dazio di base;

    c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 70 % del dazio di base;

    d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 60 % del dazio di base;

    e) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

    f) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 40 % del dazio di base;

    g) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 30 % del dazio di base;

    h) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 20 % del dazio di base;

    i) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 10 % del dazio di base;

    j) nove anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

    6. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "5" sono ridotti in conformità dell'articolo 10.

    7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, le importazioni nella Comunità di determinati prodotti dell'agricoltura e della pesca originari del Messico, elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "6" sono assoggettate a contingenti tariffari con dazi doganali ridotti, alle condizioni precisate nel suddetto allegato. I contingenti vengono gestiti in base a specifici documenti di esportazione rilasciati dalla Parte esportatrice. La Parte importatrice rilascia automaticamente le licenze d'importazione, entro il limite concordato, in base ai certificati di esportazione rilasciati dall'altra Parte.

    8. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "7" si applicano alle condizioni specificate in detto allegato.

    Il Consiglio congiunto può decidere di:

    a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati che figura nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "7";

    b) ridurre i dazi sulle importazioni dei prodotti agricoli trasformati e di modificare il livello dei contingenti.

    I dazi possono essere ridotti in caso di riduzione dei dazi applicabili ai prodotti di base negli scambi tra la Comunità e il Messico o in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

    9. I paragrafi 1-8 si applicano unicamente ai dazi doganali indicati nella colonna "Dazio di base" in termini ad valorem per i prodotti elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "EP" e non si applicano ai dazi specifici derivanti dall'applicazione di prezzi d'entrata. In caso di inosservanza del prezzo d'entrata per un dato prodotto, non si fanno distinzioni tra i dazi specifici corrisposti all'importazione nella Comunità dei prodotti originari del Messico e quelli corrisposti all'importazione nella Comunità di prodotti identici originari di altri paesi terzi.

    10. Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "O", in quanto detti prodotti rientrano nelle denominazioni protette all'interno della Comunità.

    11. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione fino al termine della fase di riduzione tariffaria corrispondente, a determinati prodotti di cui all'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) si applica, alle condizioni specificate in detto allegato, un contingente non soggetto a dazio.

    Articolo 9

    Dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Comunità

    1. All'entrata in vigore della presente decisione, il Messico abolisce tutti i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "1".

    2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "2" vengono aboliti secondo il seguente calendario:

    a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 75 % del dazio di base;

    b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

    c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 25 % del dazio di base;

    d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

    3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "3" vengono aboliti secondo il seguente calendario:

    a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'89 % del dazio di base;

    b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 78 % del dazio di base;

    c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 67 % del dazio di base;

    d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 56 % del dazio di base;

    e) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 45 % del dazio di base;

    f) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 34 % del dazio di base;

    g) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 23 % del dazio di base;

    h) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 12 % del dazio di base;

    i) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

    4. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "4" vengono aboliti secondo il seguente calendario:

    a) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'87 % del dazio di base;

    b) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 75 % del dazio di base;

    c) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 62 % del dazio di base;

    d) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

    e) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 37 % del dazio di base;

    f) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 25 % del dazio di base;

    g) nove anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 12 % del dazio di base;

    h) dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

    5. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "4a" vengono aboliti secondo il seguente calendario:

    a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 90 % del dazio di base;

    b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'80 % del dazio di base;

    c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 70 % del dazio di base;

    d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 60 % del dazio di base;

    e) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

    f) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 40 % del dazio di base;

    g) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 30 % del dazio di base;

    h) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 20 % del dazio di base;

    i) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 10 % del dazio di base;

    j) nove anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

    6. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "5" sono ridotti in conformità dell'articolo 10.

    7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, le importazioni in Messico di determinati prodotti dell'agricoltura e della pesca originari della Comunità, elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "6" sono assoggettate a contingenti tariffari con dazi doganali ridotti, alle condizioni precisate nel suddetto allegato. I contingenti vengono gestiti in base a specifici documenti di esportazione rilasciati dalla Parte esportatrice. La Parte importatrice rilascia automaticamente le licenze d'importazione, entro il limite concordato, in base ai certificati di esportazione rilasciati dall'altra Parte.

    8. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "7" si applicano alle condizioni specificate in detto allegato.

    Il Consiglio congiunto può decidere di:

    a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati che figura nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "7";

    b) ridurre i dazi sulle importazioni dei prodotti agricoli trasformati e di modificare il livello dei contingenti.

    I dazi possono essere ridotti in caso di riduzione dei dazi applicabili ai prodotti di base negli scambi tra il Messico e la Comunità o in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

    Articolo 10

    Clausola di riesame

    Prodotti dell'agricoltura e della pesca

    1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione il Consiglio congiunto prende in considerazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, la possibilità di liberalizzare ulteriormente gli scambi tra la Comunità e il Messico. A tal fine, si procede al riesame, caso per caso, dei dazi doganali applicabili ai prodotti elencati negli allegati I e II (calendari di smantellamento tariffario della Comunità e del Messico) alla categoria "5". Se del caso, inoltre, si rivedono anche le norme di origine corrispondenti.

    2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione il Consiglio congiunto riesamina, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, i contingenti tariffari fissati per i prodotti agricoli negli allegati I e II (calendari di smantellamento tariffario della Comunità e del Messico) alla categoria "6". All'occorrenza, si procede al riesame, caso per caso, dei prodotti elencati negli allegati suddetti.

    3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione il Consiglio congiunto riesamina, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, gli elementi pertinenti del processo di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e il Messico per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II (calendari di smantellamento tariffario della Comunità e del Messico), categoria "6".

    4. I prodotti elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "O" vengono riesaminati in funzione degli sviluppi in materia di diritti di proprietà intellettuale.

    5. Entro il 1o settembre 2001, le Parti avviano colloqui sull'eventuale apertura di un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per i pezzi di tonno prima del 1o gennaio 2002.

    CAPITOLO II

    Misure non tariffarie

    Articolo 11

    Campo di applicazione

    Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti del territorio di una Parte.

    Articolo 12

    Divieto di applicare restrizioni quantitative

    1. All'entrata in vigore della presente decisione vengono aboliti tutti i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione negli scambi tra la Comunità e il Messico, esclusi i dazi doganali e le imposte, siano essi applicati mediante contingenti, licenze d'importazione e di esportazione o altre misure. Non vengono inoltre introdotte altre misure di questo tipo.

    2. Il paragrafo 1 non si applica alle misure di cui all'allegato IV.

    Articolo 13

    Trattamento nazionale per quanto riguarda l'imposizione e la normativa interne

    1. Ai prodotti importati dal territorio dell'altra Parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte o altri oneri interni superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le Parti evitano inoltre di applicare imposte o altri oneri interni volti a proteggere la produzione nazionale(2).

    2. I prodotti importati dal territorio dell'altra Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale per quanto riguarda tutte le leggi, normative e condizioni inerenti alla vendita interna, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'uso.

    3. Le disposizioni del presente articolo non ostano al pagamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, compresi i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti delle imposte o degli oneri interni applicati in conformità del presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.

    4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, normative, procedure o prassi che disciplinano gli appalti pubblici, cui si applicano esclusivamente le disposizioni del titolo III.

    5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle misure di cui all'allegato V prima della data ivi specificata.

    Articolo 14

    Misure antidumping e compensative

    La Comunità e il Messico confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

    Articolo 15

    Clausola di salvaguardia

    1. Qualora un prodotto di una Parte sia importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

    a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice o

    b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

    la Parte importatrice interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui al presente articolo.

    2. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nella presente decisione per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto.

    3. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che è già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

    4. La Parte che intende prendere misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all'altra Parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente per le importazioni da quest'ultima. L'offerta di liberalizzazione consiste di norma in concessioni con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o in concessioni sostanzialmente equivalenti al valore dei dazi supplementari che dovrebbero risultare dalla misura di salvaguardia.

    5. L'offerta deve essere fatta prima dell'adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente all'informazione e alla consultazione del Consiglio congiunto a norma del presente articolo. Qualora l'offerta non sia giudicata soddisfacente dalla Parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende prendere la misura di salvaguardia, le Parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al presente articolo.

    6. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende prendere la misura di salvaguardia può prendere misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia di cui al presente articolo. La Parte che prende dette misure tariffarie compensative le applica per un periodo non superiore a quello necessario per ottenere effetti commerciali equivalenti.

    7. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 8, lettera b) del presente articolo, il più rapidamente possibile, la Comunità o il Messico, a seconda dei casi, fornisce al comitato misto tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

    8. I paragrafi precedenti si applicano secondo le seguenti disposizioni:

    a) le difficoltà derivanti dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte al comitato misto, che può prendere tutte le decisioni necessarie per porvi fine.

    Se il comitato misto o la Parte esportatrice non prende una decisione che metta fine alle difficoltà o se non si trova un'altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il comitato misto, la Parte importatrice può prendere le misure necessarie per ovviare al problema. In caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può prendere, ai sensi del presente articolo, una misura tariffaria compensativa notificandola immediatamente al comitato misto. Nello scegliere le misure di salvaguardia e le misure tariffarie compensative, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nella presente decisione;

    b) qualora circostanze eccezionali e critiche, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare subito, nelle situazioni specificate nel presente articolo, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte;

    c) le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

    9. Nel caso in cui la Comunità o il Messico assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

    Articolo 16

    Clausola di penuria

    1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del capitolo I o dell'articolo 12 porti:

    a) a una penuria grave, o alla minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; oppure

    b) a una penuria di ingenti quantitativi di materiali nazionali fondamentali per un'industria di trasformazione nazionale in periodi in cui il prezzo interno di detti materiali è tenuto al di sotto del prezzo mondiale nel quadro di un piano statale di stabilizzazione; oppure

    c) alla riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi dazi doganali all'esportazione oppure divieti o restrizioni di esportazione,

    e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può istituire restrizioni o dazi doganali all'esportazione.

    2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nella presente decisione. Tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi. Esse vengono inoltre abolite quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento. Le misure adottate a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, inoltre, non devono né aumentare le esportazioni o la protezione dell'industria di trasformazione nazionale interessata né discostarsi dalle disposizioni della presente decisione relative alla non discriminazione.

    3. Prima di prendere le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il più rapidamente possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunità o il Messico, fornisce al comitato misto tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono concordare, in sede di comitato misto, tutti i mezzi atti a porre fine alle difficoltà. Qualora non si giunga a un accordo entro 30 giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato misto, la Parte esportatrice può applicare le misure previste dal presente articolo alle esportazioni del prodotto in oggetto.

    4. Qualora circostanze eccezionali e critiche, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o il Messico, può applicare subito le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

    5. Tutte le misure prese a norma del presente articolo sono immediatamente notificate al comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a detto organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

    Articolo 17

    Cooperazione doganale

    1. Le Parti collaborano per garantire l'osservanza delle disposizioni del titolo II, per quanto si riferisce alle questioni doganali, e dell'allegato III, nonché per assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi sistemi doganali.

    2. Sono previsti in particolare:

    a) scambi di informazioni;

    b) l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione;

    c) l'introduzione del documento amministrativo unico (DAU);

    d) la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;

    e) il miglioramento dei metodi di lavoro;

    f) il rispetto della trasparenza, dell'efficienza, dell'integrità e della responsabilità delle operazioni;

    g) se del caso, assistenza tecnica.

    3. Le amministrazioni di entrambe le Parti si prestano un'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in conformità di un allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale che il Consiglio congiunto adotterà al più tardi dopo un anno dall'entrata in vigore della presente decisione.

    4. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine composto di rappresentanti delle Parti e incaricato di:

    a) sorvegliare l'applicazione e la gestione del presente articolo e dell'allegato III;

    b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui le procedure doganali, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;

    c) costituire una sede di consultazione e di discussione sulle questioni inerenti alle norme di origine e alla cooperazione amministrativa;

    d) intensificare la cooperazione per la definizione e l'applicazione delle procedure doganali, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, le norme di origine e la cooperazione amministrativa.

    5. Il comitato speciale si riunisce almeno una volta all'anno. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza tra le Parti. Il comitato speciale è presieduto a turno da ciascuna Parte. Esso riferisce annualmente al comitato misto.

    6. Le Parti possono decidere di indire riunioni ad hoc riguardanti la cooperazione doganale o le norme di origine e l'assistenza amministrativa reciproca.

    Articolo 18

    Valore in dogana

    A decorrere dal 1o gennaio 2003, ciascuna Parte concede alle importazioni di prodotti originari dell'altra Parte, per quanto riguarda il valore in dogana, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle importazioni di prodotti originari di qualsiasi altro paese, compresi gli Stati con i quali ha concluso un accordo notificato a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994.

    Articolo 19

    Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità

    1. Il presente articolo si applica alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità definiti nell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (in appresso "accordo TBT") che possono incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi di prodotti. Esso non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie, contemplate dall'articolo 20 della presente decisione.

    2. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti dall'accordo TBT per quanto riguarda le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità.

    3. Le Parti intensificano la cooperazione bilaterale in questo settore, visto che hanno entrambe interesse a facilitare l'accesso ai rispettivi mercati e a migliorare la comprensione e la conoscenza dei rispettivi sistemi.

    4. A tal fine, le Parti si adoperano per:

    a) scambiare informazioni sulle norme, sui regolamenti tecnici e sulle procedure di valutazione della conformità;

    b) tenere consultazioni bilaterali su specifici ostacoli tecnici agli scambi;

    c) promuovere l'uso delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità in vigore a livello internazionale;

    d) agevolare l'adozione delle rispettive norme, dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive procedure di valutazione della conformità in funzione dei requisiti internazionali.

    5. Ciascuna Parte fornisce all'altra, su richiesta, consulenza e assistenza tecnica sui modi concordati per migliorare le sue norme, i suoi regolamenti tecnici, le sue procedure di valutazione della conformità o le attività, i processi e i sistemi connessi.

    6. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 4, il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per le norme e sui regolamenti tecnici composto di rappresentanti delle Parti. Il comitato speciale si riunisce una volta all'anno. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza tra le Parti. Il comitato speciale è presieduto a turno da ciascuna Parte. Esso riferisce annualmente al comitato misto.

    7. Il comitato speciale ha il compito di:

    a) sorvegliare l'applicazione e la gestione del presente articolo;

    b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità;

    c) adoperarsi per ravvicinare e semplificare i requisiti in materia di etichettatura, compresi i regimi volontari, l'uso di simboli e pittogrammi, nonché per rendere le condizioni applicate ai prodotti di cuoio conformi alle prassi internazionali;

    d) intensificare la cooperazione per la definizione e l'applicazione di norme, regolamenti tecnici procedure di valutazione della conformità.

    Articolo 20

    Misure sanitarie e fitosanitarie

    1. Le Parti collaborano nei settori sanitario e fitosanitario onde agevolare gli scambi commerciali. Le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

    2. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per le misure sanitarie e fitosanitarie. Il comitato speciale si riunisce una volta all'anno. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza tra le Parti. Il comitato speciale è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte. Esso riferisce annualmente al comitato misto.

    3. Il comitato speciale ha il compito di:

    a) sorvegliare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo;

    b) permettere di individuare e di affrontare i problemi derivanti dall'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie specifiche onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili;

    c) all'occorrenza, elaborare disposizioni specifiche per applicare la regionalizzazione o valutare l'equivalenza;

    d) definire, se del caso, modalità specifiche per gli scambi di informazioni.

    4. Il comitato speciale può creare punti di contatto.

    5. Ciascuna Parte contribuisce ai lavori del comitato speciale e ne valuta i risultati in funzione delle sue procedure interne.

    Articolo 21

    Problemi a livello della bilancia dei pagamenti

    1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese quelle relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta quanto prima all'altra Parte il calendario relativo alla loro abolizione.

    2. Qualora uno o più Stati membri o il Messico abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Messico, a seconda dei casi, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro del GATT 1994, adottare misure restrittive relative alle importazioni, purché abbiano una durata limitata e una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o il Messico, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.

    Articolo 22

    Deroghe generali

    Nessuna disposizione della presente decisione impedisce a una delle Parti di adottare o di applicare misure che:

    a) sono necessarie per tutelare la pubblica moralità pubblica;

    b) sono necessarie per la tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante;

    c) sono necessarie per garantire la conformità con leggi o normative non incompatibili con la presente decisione, comprese quelle riguardanti i controlli doganali, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la prevenzione delle pratiche ingannevoli;

    d) si riferiscono all'importazione o all'esportazione di oro e argento;

    e) si riferiscono alla tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale;

    f) si riferiscono alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali.

    Tali misure, tuttavia, non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, oppure una restrizione dissimulata agli scambi tra le Parti.

    Articolo 23

    Unioni doganali e zone di libero scambio

    1. Nessuna disposizione della presente decisione osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o altri regimi tra un delle Parti e paesi terzi, sempreché lascino impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui alla presente decisione.

    2. Su richiesta di una delle Parti, la Comunità e il Messico si consultano in sede di comitato misto sugli accordi che istituiscono o adeguano le unioni doganali o le zone di libero scambio nonché, se del caso, su altri questioni di rilievo attinenti alle rispettive politiche commerciali delle Parti nei confronti dei paesi terzi.

    Articolo 24

    Comitato speciale per i prodotti di acciaio

    1. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per i prodotti di acciaio comprendente rappresentanti delle Parti esperti del settore siderurgico, in particolare del commercio di acciaio. Il comitato speciale può invitare alle sue riunioni rappresentanti dell'industria di ciascuna Parte. Esso si riunisce almeno due volte all'anno, su richiesta di una delle Parti. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza tra le Parti. Il comitato speciale è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.

    2. Il comitato speciale esamina le questioni pertinenti riguardanti il settore siderurgico, compreso il commercio di acciaio. Esso riferisce annualmente al comitato misto.

    TITOLO III

    APPALTI PUBBLICI

    Articolo 25

    Campo di applicazione

    1. Il presente titolo si applica a tutte le leggi, normative, procedure o pratiche riguardanti tutti gli appalti riguardanti:

    a) gli enti di cui all'allegato VI;

    b) le merci, a norma dell'allegato VII, i servizi, a norma dell'allegato VIII, o la costruzione, a norma dell'allegato IX;

    c) l'aggiudicazione di contratti il cui valore è stimato pari o superiore alla soglia fissata nell'allegato X(3).

    2. Il paragrafo 1 è soggetto alle disposizioni dell'allegato XI.

    3. Fatto salvo il paragrafo 4, se un contratto aggiudicato da un ente non è contemplato dal presente titolo, non si può considerare che le merci o i servizi parte del contratto rientrino nel presente titolo.

    4. Le Parti non possono preparare, elaborare o strutturare un contratto d'appalto in modo da eludere gli obblighi di cui al presente titolo.

    5. Gli appalti comprendono qualsiasi contratto concluso in forma di acquisto, di leasing o di locazione, con o senza opzione d'acquisto.

    6. Sono esclusi dagli appalti:

    a) gli accordi non contrattuali o qualsiasi forma di assistenza pubblica, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, partecipazioni azionarie, garanzie, incentivi fiscali e forniture statali di beni e servizi a persone fisiche o a governi statali, provinciali e regionali;

    b) l'acquisizione di servizi finanziari o di deposito, nonché di servizi di liquidazione e di gestione per istituzioni finanziarie soggette alla regolamentazione dello Stato e i contratti relativi alle operazioni di vendita e di distribuzione per il debito nazionale.

    Articolo 26

    Trattamento nazionale e non discriminazione

    1. Per quanto riguarda tutte le leggi, normative, procedure e pratiche sugli appalti pubblici di cui al presente titolo, ciascuna Parte concede ai prodotti, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai suoi prodotti, servizi e prestatori di servizi nazionali.

    2. Per quanto riguarda tutte le leggi, normative, procedure e pratiche sugli appalti pubblici di cui al presente titolo, ciascuna Parte si accerta che i suoi enti:

    a) non riservino a un fornitore stabilito il loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di proprietà di una persona dell'altra Parte;

    b) non discriminino i fornitori stabiliti in loco in funzione del paese di produzione della merce o del servizio forniti, purché detto paese di produzione sia l'altra Parte.

    3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano né ai dazi doganali e agli oneri di qualsiasi tipo imposti all'importazione o con essa collegati né al metodo di riscossione di tali dazi e oneri, alle altre normative e formalità d'importazione e alle misure riguardanti gli scambi di servizi diverse dalle leggi, normative, procedure e pratiche che disciplinano gli appalti pubblici di cui al presente titolo.

    Articolo 27

    Norme di origine

    1. Le Parti non possono applicare alle merci importate dall'altra Parte, ai fini degli appalti pubblici contemplati dal presente titolo, norme di origine diverse da o incompatibili con le norme di origine che una Parte applica nel corso di normali operazioni commerciali.

    2. Una Parte ha la facoltà di escludere dai benefici del presente titolo un prestatore di servizi dell'altra Parte, previa notifica e consultazione preliminari, se constata che il servizio viene fornito da un'impresa posseduta o controllata da persone di una terza parte che non svolge attività commerciali di rilievo sul territorio delle Parti.

    Articolo 28

    Divieto degli scambi di compensazione

    Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti non prendano in considerazione né chiedano o impongano compensazioni al momento della qualificazione e della selezione dei fornitori, delle merci e dei servizi, della valutazione delle offerte o dell'aggiudicazione dei contratti. Ai fini del presente articolo, per compensazioni si intendono le condizioni imposte o prese in considerazione da un ente prima o durante la procedura d'appalto, tali da favorire lo sviluppo locale o da migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti della sua Parte mediante requisiti riguardanti il contenuto locale, il rilascio delle licenze per la tecnologia, gli investimenti, il commercio estero di compensazione o analoghi requisiti.

    Articolo 29

    Procedure di appalto e altre disposizioni

    1. Il Messico e la Comunità applicano rispettivamente le norme e procedure di cui alla parte A e alla parte B dell'allegato XII. Si ritiene che entrambe le serie di norme e procedure garantiscano un trattamento equivalente.

    2. Le Parti possono modificare le norme e procedure di cui all'allegato XII solo in seguito a modifiche delle corrispondenti disposizioni dell'accordo di libero scambio nordamericano (in appresso "NAFTA") o, rispettivamente, dell'accordo OMC sugli appalti pubblici (in appresso "GPA"), purché le norme e procedure modificate applicate dalla Parte in questione continuino a garantire un trattamento equivalente.

    3. Se una Parte modifica, a norma del paragrafo 2, le sue norme e procedure di cui all'allegato XII, si consulta preventivamente con l'altra Parte ed è tenuta a dimostrare che le norme e procedure modificate continuano a garantire un trattamento equivalente.

    4. La Parte in questione notifica all'altra Parte tutte le modifiche alle norme e procedure di cui all'allegato XII al più tardi 30 giorni prima della loro entrata in vigore.

    5. Se una Parte ritiene che la modifica pregiudichi notevolmente l'accesso al mercato degli appalti dell'altra Parte, può chiedere consultazioni. Qualora non si trovi una soluzione soddisfacente, la Parte può avvalersi delle procedure di composizione delle controversie di cui al titolo VI per mantenere un livello equivalente di accesso al mercato degli appalti dell'altra Parte.

    6. Nessun ente di una Parte può riservare la qualificazione dei fornitori e l'aggiudicazione di un contratto ai fornitori cui in precedenza siano stati aggiudicati uno o più contratti da un ente della Parte in questione o che abbiano già un'esperienza lavorativa sul suo territorio.

    Articolo 30

    Impugnazione delle offerte

    1. Qualora un fornitore sporga reclamo per violazione del presente titolo nell'ambito di una gara d'appalto, ciascuna Parte lo invita a cercare una soluzione in consultazione con l'ente appaltatore, il quale procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che ciò pregiudichi la possibilità di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di impugnazione.

    2. Ciascuna Parte definisce procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed efficaci che consentano ai fornitori di denunciare le presunte violazioni del presente titolo avvenute nel contesto di gare d'appalto in cui abbiano o abbiano avuto un interesse.

    3. Ciascuna Parte specifica per iscritto le sue procedure di impugnazione e ne permette la consultazione senza limitazioni.

    4. Ciascuna Parte si assicura che la documentazione relativa a tutti gli aspetti della procedura riguardante gli appalti di cui al presente titolo venga conservata per tre anni.

    5. Il fornitore interessato può essere invitato ad avviare una procedura di impugnazione e a notificarlo all'ente appaltatore entro determinati termini a decorrere dal momento in cui gli elementi alla base della denuncia sono noti o avrebbero normalmente dovuto essere noti, con un minimo di 10 giorni dalla data in questione.

    6. Una Parte può imporre, a norma della sua legislazione, che la procedura di impugnazione delle offerte sia avviata solo dopo la pubblicazione del bando di gara oppure, qualora il bando non sia pubblicato, una volta resa disponibile la documentazione di gara. Se una Parte impone della condizione, il periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 5 non può avere inizio prima della data in cui viene pubblicato il bando di gara o della data in cui viene messa a disposizione la documentazione di gara. Nessun elemento della presente disposizione pregiudica il diritto dei fornitori in causa di ottenere un riesame giudiziario.

    7. Le contestazioni vengono sottoposte ad un'autorità verificatrice imparziale e indipendente, che non è interessata all'esito della gara d'appalto e i cui membri non subiscono alcuna influenza esterna per tutta la durata del loro mandato. Quando non si tratti di un tribunale, l'autorità verificatrice è soggetta a riesame giudiziario o segue procedure secondo le quali:

    a) i partecipanti possono essere sentiti prima che venga espresso un parere o che sia presa una decisione;

    b) i partecipanti possono essere rappresentati e accompagnati;

    c) i partecipanti hanno accesso a tutti i procedimenti;

    d) i procedimenti si svolgono pubblicamente;

    e) i pareri o le decisioni vengono messi per iscritto e corredati di una dichiarazione contenente le rispettive motivazioni;

    f) possono essere presentati testimoni;

    g) i documenti vengono trasmessi all'autorità verificatrice.

    8. Le procedure di impugnazione prevedono:

    a) misure provvisorie tempestive atte a rimediare alle violazioni del presente titolo e a salvaguardare le opportunità commerciali, che possono dar luogo ad una sospensione della procedura di appalto. Nel decidere se applicare dette misure, tuttavia, si può eventualmente tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compresi quelli pubblici. In tal caso, la mancata adozione delle misure deve essere giustificata per iscritto;

    b) se del caso, misure atte a rimediare alla violazione del presente titolo o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che potrebbero essere limitati al costo di preparazione dell'offerta o alle spese legali.

    9. Di norma, la procedura di impugnazione dovrebbe concludersi entro tempi ragionevoli onde tutelare i diversi interessi, commerciali o di altra natura.

    Articolo 31

    Informazione

    1. Ciascuna Parte pubblica tempestivamente tutte le leggi, i regolamenti, le sentenze precedenti, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale e tutte le procedure riguardanti gli appalti pubblici di cui al presente titolo nelle pubblicazioni di cui all'allegato XIII.

    2. All'entrata in vigore della presente decisione, ciascuna Parte predispone uno o più punti di contatto al fine di:

    a) facilitare la comunicazione tra le Parti;

    b) rispondere a tutte le ragionevoli richieste di informazioni dell'altra Parte sulle questioni contemplate del presente titolo;

    c) su richiesta del fornitore di una Parte, confermare per iscritto e con le debite motivazioni, entro un lasso di tempo ragionevole, al fornitore e all'altra Parte se un determinato ente è contemplato dal presente titolo.

    3. All'occorrenza, una Parte può chiedere ulteriori informazioni sull'aggiudicazione del contratto onde stabilire se detta aggiudicazione sia avvenuta in modo equo e imparziale, specie per quanto riguarda le offerte respinte. A tal fine, la Parte dell'ente appaltatore fornisce informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta vincitrice e sull'entità finanziaria del contratto. Quando la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza negli appalti futuri, esse vengono comunicate dalla Parte richiedente solo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite.

    4. Ciascuna Parte fornisce, su richiesta, all'altra le informazioni di cui dispone, e quelle di cui dispongono i suoi enti, in merito agli acquisti e ai singoli contratti aggiudicati dai suoi enti.

    5. Le Parti possono rivelare informazioni riservate, la cui divulgazione pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di una data persona o potrebbe pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori, solo previa autorizzazione formale della persona che ha fornito loro tali informazioni.

    6. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un obbligo per le Parti di rivelare informazioni riservate, la cui divulgazione osterebbe all'applicazione della legge o sarebbe comunque contraria al pubblico interesse.

    7. Ciascuna Parte mette insieme e scambia, su base annua, le statistiche relative ai suoi appalti di cui al presente titolo(4), che contengono le seguenti informazioni sui contratti aggiudicati da tutte gli enti appaltatori di cui al presente titolo:

    a) per gli enti di cui agli allegati VI.A.1 e VI.B.1, statistiche sul valore stimato dei contratti aggiudicati, al di sopra e al di sotto della soglia di valore, su base globale e ripartite per enti; per gli enti di cui agli allegati VI.A.2 e VI.B.2, statistiche sul valore stimato dei contratti aggiudicati, al di sopra della soglia di valore, su base globale e ripartite per categorie di enti;

    b) per gli enti di cui agli allegati VI.A.1 e VI.B.1, statistiche sul numero e sul valore totale dei contratti aggiudicati, al di sopra della soglia di valore, ripartite per enti e per categorie di prodotti e di servizi; per gli enti di cui agli allegati VI.A.2 e VI.B.2, statistiche sul valore stimato dei contratti aggiudicati, al di sopra della soglia di valore, ripartite per enti e per categorie di prodotti e di servizi;

    c) per gli enti di cui agli allegati VI.A.1 e VI.B.1, statistiche, ripartite per enti e per categorie di prodotti e di servizi, sul numero e sul valore totale dei contratti aggiudicati mediante procedura ristretta; per le categorie di enti di cui agli allegati VI.A.2 e VI.B.2, statistiche sul valore totale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia di valore secondo le diverse procedure ristrette;

    d) per gli enti di cui agli allegati VI.A.1 e VI.B.1, statistiche, ripartite per enti, sul numero e sul valore totale dei contratti aggiudicati in virtù delle deroghe al titolo contenute negli allegati corrispondenti; per le categorie di enti di cui agli allegati VI.A.2 e VI.B.2, statistiche sul valore totale dei contratti aggiudicati in virtù delle deroghe al titolo contenute negli allegati corrispondenti.

    8. Se dispone di tali informazioni, ciascuna Parte fornisce statistiche sul paese di origine dei prodotti e dei servizi acquistati dai suoi enti. Il comitato speciale istituito a norma dell'articolo 32 dà indicazioni sui metodi da utilizzare per garantire la comparabilità di tali statistiche. Ai fini di un efficace controllo degli appalti contemplati dal presente titolo, il Consiglio congiunto può decidere di modificare i requisiti di cui alle lettere da a) a d) per quanto riguarda la natura e la portata delle informazioni statistiche da scambiare(5).

    Articolo 32

    Cooperazione tecnica

    1. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per gli appalti pubblici, composto di rappresentanti delle Parti. Il comitato speciale può invitare alle sue riunioni funzionari responsabili degli appalti degli enti contemplati e rappresentanti dei rispettivi fornitori. Il comitato speciale si riunisce una volta all'anno o quando ciò sia necessario per discutere dell'applicazione del presente titolo e, all'occorrenza, formulare raccomandazioni allo scopo di migliorarne e ampliarne il campo di applicazione. Il comitato speciale riferisce annualmente al comitato misto.

    2. Esso ha il compito di:

    a) analizzare le informazioni statistiche sul mercato degli appalti di ciascuna Parte, comprese quelle di cui all'articolo 31, paragrafo 7;

    b) valutare l'effettivo accesso dei fornitori di una Parte agli appalti dell'altra contemplati dal presente titolo e raccomandare, se del caso, misure atte a migliorare detto accesso;

    c) favorire le possibilità di partecipare agli appalti per i fornitori di entrambe le Parti;

    d) sorvegliare l'applicazione delle disposizioni del presente titolo e costituire una sede dove individuare e discutere qualsiasi eventuale problema.

    3. Le Parti collaborano, secondo modalità stabilite di comune accordo, per migliorare la comprensione dei rispetti sistemi di appalti pubblici, onde permettere ai fornitori di entrambe di sfruttare al massimo le possibilità di accesso.

    4. Ciascuna Parte prende opportune misure per fornire all'altra Parte e ai fornitori di quest'ultima, secondo criteri di recupero dei costi, informazioni sui programmi di formazione e di orientamento relativi al suo sistema di appalti pubblici, nonché per garantire l'accesso, su basi non discriminatorie, a tutti i suoi programmi.

    5. I programmi di formazione e di orientamento di cui al paragrafo 4 prevedono:

    a) la formazione dei funzionari statali direttamente responsabili delle procedure relative agli appalti pubblici;

    b) la formazione dei fornitori interessati a partecipare agli appalti pubblici;

    c) l'illustrazione e la descrizione di elementi specifici dei sistemi di appalti pubblici di ciascuna Parte, quali la procedura di impugnazione delle offerte;

    d) informazioni sulle possibilità di partecipare agli appalti pubblici.

    6. All'entrata in vigore della presente decisione, ciascuna Parte predispone almeno un punto di contatto per fornire informazioni sui programmi di formazione e di orientamento di cui al presente articolo.

    Articolo 33

    Tecnologie dell'informazione

    1. Le Parti collaborano per garantire la comparabilità, in termini di qualità e di accessibilità, del tipo di informazioni sugli appalti, in particolare per quanto riguarda i bandi e la documentazione di gara, contenuto nelle rispettive basi di dati. Le Parti collaborano inoltre per garantire la comparabilità, in termini di qualità e di accessibilità, delle informazioni scambiate tra le parti interessate, attraverso i rispettivi mezzi elettronici, ai fini degli appalti pubblici.

    2. Fatta salva la necessaria interoperabilità e interconnettività, e avendo stabilito la comparabilità delle informazioni sugli appalti di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte permette ai fornitori di accedere alle informazioni sugli appalti, ad esempio ai bandi di gara, contenute nelle rispettive basi di dati, nonché ai rispettivi sistemi di appalti elettronici, ad esempio i bandi, a norma dell'articolo 26.

    Articolo 34

    Deroghe

    Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure:

    a) necessarie per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

    b) necessarie ai fini della tutela della vita o della salute delle persone e del mondo animale o vegetale;

    c) necessarie per tutelare la proprietà intellettuale;

    d) riguardanti i beni o i servizi collegati ai disabili, alle opere di beneficenza o al lavoro nelle prigioni.

    Articolo 35

    Rettifiche o modifiche

    1. Le Parti possono modificare il campo di applicazione del presente titolo solo in circostanze eccezionali.

    2. Se una Parte modifica il campo di applicazione del presente titolo, è tenuta a:

    a) informare l'altra Parte della modifica;

    b) riportare le modifiche nell'allegato corrispondente;

    c) proporre all'altra Parte opportuni adeguamenti compensativi per mantenere un livello di copertura paragonabile a quello che esisteva prima della modifica.

    3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una Parte può procedere a rettifiche formali e a modifiche minori degli allegati VI-IX e XI, purché ne informi l'altra Parte e quest'ultima non sollevi obiezioni entro 30 giorni. La Parte che procede a dette rettifiche o modifiche non è tenuta a proporre compensazioni.

    4. Fatte salve le altre disposizioni del presente titolo, una Parte può procedere, purché lo notifichi all'altra Parte, alla riorganizzazione dei suoi enti di appalti pubblici ivi contemplati, anche avviando programmi attraverso i quali gli appalti di detti enti vengono decentrati o gli enti pubblici, indipendentemente dal fatto che siano contemplati dal presente titolo, cessano di svolgere le funzioni pubbliche corrispondenti. La Parte che procede a dette riorganizzazioni o che avvia detti programmi non è tenuta a proporre compensazioni. Le Parti non possono procedere a riorganizzazioni o avviare programmi al fine di eludere gli obblighi del presente titolo.

    5. Se una Parte ritiene che:

    a) un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera c) non sia sufficiente a mantenere un livello paragonabile della copertura concordata;

    b) una rettifica o una modifica non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 3 e debba essere compensata,

    detta Parte può avvalersi delle procedure di composizione delle controversie di cui al titolo VI.

    6. Se una Parte ritiene che una riorganizzazione degli enti responsabili degli appalti non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 e debba essere compensata, può avvalersi delle procedure di composizione delle controversie di cui al titolo VI, purché abbia contestato detta riorganizzazione entro 30 giorni dalla data di notifica.

    Articolo 36

    Privatizzazione degli enti

    1. Se una Parte desidera ritirare un ente dalla sezione 2 degli allegati VI.A o VI.B, a seconda dei casi, perché il controllo statale su di esso è effettivamente cessato, ne informa l'altra Parte(6).

    2. Se una Parte contesta il ritiro adducendo che l'ente rimane soggetto al controllo statale, le Parti avviano consultazioni al fine di riequilibrare le loro offerte.

    Articolo 37

    Negoziati successivi

    Qualora la Comunità o il Messico offrano rispettivamente a una Parte del GPA o del NAFTA vantaggi supplementari, per quanto riguarda l'accesso ai loro appalti, rispetto a quanto concordato a norma del presente titolo, si avviano negoziati con l'altra Parte per estenderle tali vantaggi su base reciproca.

    Articolo 38

    Disposizioni finali

    1. Il Consiglio congiunto può prendere misure atte a migliorare l'accesso effettivo agli appalti di una Parte oppure, se del caso, a rivedere la copertura di una Parte onde mantenere condizioni eque per detto accesso.

    2. Le Parti si forniscono reciprocamente informazioni dettagliate sui rispettivi appalti delle imprese di Stato secondo il formato di cui all'allegato XIV, fatte salve le eventuali disposizioni sulla riservatezza esistenti nei rispettivi sistemi giuridici.

    3. Il presente Titolo entra in vigore dopo che il Consiglio congiunto ha constatato, su raccomandazione del comitato speciale, che le informazioni di cui al paragrafo 2 sono state scambiate in conformità dell'allegato XIV. A titolo eccezionale, l'articolo 32 entra in vigore in conformità dell'articolo 49.

    TITOLO IV

    CONCORRENZA

    Articolo 39

    Meccanismo di cooperazione

    1. Nell'allegato XV è istituito un meccanismo di cooperazione tra le autorità delle Parti incaricate di far applicare le regole di concorrenza.

    2. Le autorità di entrambe le Parti competenti in materia di concorrenza presenta annualmente al comitato misto una relazione sull'applicazione del meccanismo di cui al paragrafo 1.

    TITOLO V

    MECCANISMO DI CONSULTAZIONE PER LE QUESTIONI INERENTI ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    Articolo 40

    Comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale

    1. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale, composto di rappresentanti delle Parti. Il comitato speciale si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta di una delle Parti onde trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà insorte per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale. Il comitato speciale, che è presieduto a turno da ciascuna delle Parti, riferisce al comitato misto.

    2. Ai fini del paragrafo 1, il termine "tutela" si riferisce alle questioni inerenti alla disponibilità, all'acquisizione, alla portata, al mantenimento e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché alle questioni che riguardano l'esercizio di tali diritti.

    TITOLO VI

    COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

    CAPITOLO I

    Campo di applicazione e copertura

    Articolo 41

    Campo di applicazione e copertura

    1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le questioni inerenti alla presente decisione o agli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'accordo interinale (in appresso denominati "strumenti giuridici contemplati").

    2. In via eccezionale, la procedura di arbitrato di cui al capitolo III non si applica alle controversie inerenti all'articolo 14, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 1, e agli articoli 21, 23 e 40 della presente decisione.

    CAPITOLO II

    Consultazione

    Articolo 42

    Consultazione

    1. Le Parti si adoperano costantemente per concordare l'interpretazione e l'applicazione degli strumenti giuridici contemplati e trovare, attraverso la cooperazione e le consultazioni, soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle questioni che potrebbero comprometterne il funzionamento.

    2. Ciascuna Parte può chiedere consultazioni all'interno del comitato misto su tutte le questioni inerenti all'applicazione o all'interpretazione degli strumenti giuridici contemplati o ad altre questioni che, loro parere, potrebbero comprometterne il funzionamento.

    3. Il comitato misto si riunisce entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e si adopera per risolvere tempestivamente la controversia mediante una decisione in cui vengono specificati le misure di attuazione che deve prendere la Parte interessata e i termini corrispondenti.

    CAPITOLO III

    Procedura di arbitrato

    Articolo 43

    Costituzione dei panel arbitrali

    1. Qualora una Parte ritenga che una misura applicata dall'altra Parte violi gli strumenti giuridici contemplati e la questione non sia stata risolta entro 15 giorni dalla riunione del comitato misto indetta a norma dell'articolo 42, paragrafo 3 o entro 45 giorni dalla richiesta di riunione del comitato misto, ciascuna delle Parti può chiedere per iscritto che sia costituito un panel di arbitrato.

    2. La Parte richiedente trasmette la domanda, in cui specifica la misura e le disposizioni degli strumenti giuridici contemplati che ritiene pertinenti, all'altra Parte e al comitato misto.

    Articolo 44

    Nomina degli arbitri

    1. La Parte richiedente notifica all'altra Parte la nomina di un arbitro e propone un massimo di 3 candidati per la presidenza. L'altra Parte deve nominare un secondo arbitro entro 15 giorni e proporre anch'essa un massimo di 3 candidati per la presidenza.

    2. Le Parti fanno il possibile per giungere a un accordo sulla presidenza entro 14 giorni dalla nomina del secondo arbitro.

    3. La data di costituzione del panel arbitrale è la data di nomina della presidenza.

    4. Qualora una delle Parti non lo nomini a norma del paragrafo 1, il suo arbitro viene scelto nella rosa di candidati proposti. Se le Parti non giungono a un accordo sulla presidenza entro il termine di cui al paragrafo 2, la presidenza viene scelta nel giro di una settimana nella rosa di candidati proposti.

    5. In caso di decesso, ritiro o revoca di un arbitro, viene designato un sostituto entro 15 giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, il termine applicabile alle procedure del panel arbitrale è sospeso per un periodo che inizia alla data del decesso, del ritiro o della revoca dell'arbitro e finisce alla data in cui viene scelto il sostituto.

    Articolo 45

    Relazioni dei panel

    1. Di norma, il panel arbitrale presenta alle Parti una relazione iniziale, contenente le sue risultanze e conclusioni, entro tre mesi dalla data di costituzione, e comunque non oltre cinque mesi da questa data. Le Parti possono inviare al panel arbitrale osservazioni scritte sulla relazione iniziale entro 15 giorni dalla presentazione della stessa.

    2. Il panel arbitrale presenta alle Parti una relazione finale entro 30 giorni dalla presentazione della relazione iniziale.

    3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il panel arbitrale fa il possibile per presentare alle Parti la relazione finale entro tre mesi dalla data di costituzione. Il termine massimo per presentare detta relazione è comunque di quattro mesi. Nei casi urgenti, il panel arbitrale può formulare conclusioni provvisorie.

    4. Tutte le decisioni del panel arbitrale, compresa l'adozione della relazione finale e delle eventuali conclusioni provvisorie, vengono prese a maggioranza. Ogni arbitro dispone di un voto.

    5. La Parte che ha sporto reclamo può ritirarlo in qualsiasi momento prima che venga presentata la relazione finale, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di sporgere successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

    Articolo 46

    Applicazione delle relazioni del panel

    1. Le Parti sono tenute a prendere le misure necessarie per mettere in pratica la relazione finale di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

    2. La Parte interessata informa l'altra Parte, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale, delle misure di applicazione che intende prendere.

    3. Le Parti cercano di giungere a un accordo sulle misure specifiche necessarie per mettere in pratica la relazione finale.

    4. La Parte in causa ottempera immediatamente alla relazione finale. Qualora ciò non sia possibile, le Parti cercano di concordare un termine ragionevole. Se non si raggiunge un accordo in merito, ciascuna Parte può chiedere al panel arbitrale originale di fissare un periodo ragionevole in funzione delle specifiche circostanze. Il panel arbitrale si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta.

    5. La Parte in causa notifica all'altra le misure adottate per ottemperare alla relazione finale prima che scada il periodo ragionevole fissato a norma del paragrafo 4. Al momento della notifica, ognuna delle Parti può chiedere al panel arbitrale originale di pronunciarsi sulla conformità di dette misure con la relazione finale. Il panel arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta.

    6. Qualora la Parte in causa non notifichi le misure di applicazione prima dello scadere del periodo ragionevole fissato a norma del paragrafo 4, o qualora il panel arbitrale decreti l'incompatibilità delle misure notificate dalla Parte in causa con la relazione finale, detta Parte avvia, su richiesta della Parte che ha sporto reclamo, consultazioni con quest'ultima onde concordare una compensazione accettabile per entrambe. Se non si giunge ad un accordo entro 20 giorni dalla richiesta, la Parte che ha sporto reclamo ha il diritto di sospendere l'applicazione dei benefici concessi a norma degli strumenti giuridici contemplati in misura equivalente a quella interessata dalla misura giudicata incompatibile con detti strumenti giuridici.

    7. Nel considerare quali benefici sospendere, la Parte che ha sporto reclamo dovrebbe chiedere in primo luogo i benefici concessi nello stesso settore o negli stessi settori interessati dalla misura per la quale il panel ha riscontrato una violazione degli strumenti giuridici contemplati. Qualora tale Parte giudichi impossibile o inefficace sospendere i benefici nello stesso settore o negli stessi settori, essa può sospendere i benefici concessi in altri settori.

    8. La Parte che ha sporto reclamo notifica all'altra i benefici che intende sospendere entro e non oltre 60 giorni dalla data prevista per l'entrata in vigore della sospensione. Ciascuna delle Parti può chiedere, entro 15 giorni dalla notifica, al panel arbitrale originale di stabilire se i benefici che la Parte ricorrente intende sospendere sono equivalenti a quelli interessati dalla misura giudicata incompatibile con gli strumenti giuridici contemplati e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 6 e 7. Il panel arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il panel arbitrale non si è pronunciato.

    9. La sospensione dei benefici è provvisoria e viene applicata dalla Parte ricorrente finché la misura giudicata incompatibile con gli strumenti giuridici contemplati non viene ritirata o modificata onde renderla conforme con detti strumenti, o finché le Parti non sono giunte a un accordo risolutivo della controversia.

    10. Su richiesta di una delle Parti, il panel arbitrale originale si pronuncia sulla conformità con la relazione finale di tutte le misure di applicazione adottate dopo la sospensione dei benefici nonché, in funzione di detta valutazione, sull'opportunità di mantenere o di modificare detta sospensione. Il panel arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla data della richiesta.

    11. Le conclusioni di cui ai paragrafi 4, 5, 8 e 10 sono vincolanti.

    Articolo 47

    Disposizioni generali

    1. Tutti i periodi menzionati nel presente titolo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.

    2. Salvo diverso accordo fra le Parti, il panel arbitrale può procedere in conformità del modello di regolamento interno che figura nell'allegato XVI. Detto regolamento interno può essere modificato dal comitato misto.

    3. Le procedure di arbitrato di cui al presente titolo non si applicano alle questioni inerenti ai diritti e agli obblighi di ciascuna Parte nel quadro dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

    4. Il ricorso alle disposizioni del presente titolo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 43, paragrafo 1 del presente titolo o dell'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un panel ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

    TITOLO VII

    COMPITI SPECIFICI DEL COMITATO MISTO PER QUANTO RIGUARDA GLI SCAMBI E LE ALTRE QUESTIONI COMMERCIALI

    Articolo 48

    1. Il comitato misto ha il compito di:

    a) garantire la corretta applicazione della presente decisione e delle eventuali decisioni sugli scambi e sulle altre questioni commerciali;

    b) sorvegliare l'ulteriore elaborazione delle disposizioni della presente decisione;

    c) avviare consultazioni a norma dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, degli articoli 15, 16 e 23 e delle dichiarazioni comuni accluse alla presente decisione;

    d) svolgere tutti i compiti assegnatigli dalla presente decisione o da altre decisioni sugli scambi e sulle questioni commerciali;

    e) aiutare il Consiglio congiunto a svolgere i compiti inerenti agli scambi e alle altre questioni commerciali;

    f) sorvegliare i lavori di tutti i comitati speciali istituiti a norma della presente decisione;

    g) riferire annualmente al Consiglio congiunto.

    2. Il comitato misto ha la facoltà di:

    a) istituire comitati o organi speciali per le questioni di sua competenza, determinandone la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento;

    b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le Parti;

    c) esaminare tutte le questioni relative agli scambi e alle altre questioni commerciali e prendere le misure del caso nell'esercizio delle sue funzioni;

    d) prendere decisioni o formulare raccomandazioni sugli scambi e sulle altre questioni commerciali a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 dell'accordo interinale.

    3. Quando si riunisce per svolgere i compiti affidatigli dalla presente decisione, il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità europea e del governo del Messico, di norma alti funzionari statali, competenti per gli scambi e le questioni commerciali.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 49

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2000 o, se questa data è posteriore, il primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottata dal Consiglio congiunto.

    Articolo 50

    Allegati

    Gli allegati alla presente decisione, comprese le appendici, ne costituiscono parte integrante(7).

    Fatto a Lisbona, addì 23 marzo 2000.

    Per il Consiglio congiunto

    Il Presidente

    J. Gama

    (1) ex 1902 20: "Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici".

    (2) Un'imposta conforme ai requisiti della prima frase viene considerata incompatibile con la seconda frase solo in caso di concorrenza tra un prodotto tassato e un prodotto direttamente concorrente o sostituibile che non sia tassato nello stesso modo.

    (3) La soglia è calcolata e modificata a norma dell'allegato X.

    (4) Il primo scambio di informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 7, si svolge dopo due anni dall'entrata in vigore della presente decisione. Nel frattempo, le Parti si comunicano reciprocamente tutti i dati disponibili e paragonabili.

    (5) Il Consiglio congiunto modifica la presente disposizione tenendo conto delle future revisioni del GPA o del NAFTA.

    (6) Qualora entrambe le Parti abbiano adottato norme che consentono a un dato ente di derogare alle procedure di appalto, nel caso in cui l'ente in questione intenda acquistare solo per poter fornire beni o servizi, e quando gli altri partecipanti all'appalto siano liberi di offrire gli stessi beni e servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente equivalenti, le Parti riesaminano di conseguenza la formulazione della presente disposizione. In caso di modifica dell'articolo XXIV:6(b) del GPA o dell'articolo 1023 del NAFTA, le Parti riesaminano di conseguenza la formulazione della presente disposizione. La disposizione modificata del GPA o del NAFTA non si applica tra le Parti fintanto che non è stata inserita in conformità del presente paragrafo.

    (7) Questi allegati saranno pubblicati quanto prima nella Gazzetta ufficiale.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Dichiarazioni comuni I-XV della decisione del Consiglio congiunto CE-Messico(1)

    (1) Le dichiarazioni comuni I-XI saranno pubblicate quanto prima nella Gazzetta ufficiale.

    Dichiarazione comune XII relativa agli articoli 8 e 9 della decisione

    Nell'elaborare le componenti commerciali della decisione, le Parti hanno esaminato, caso per caso, l'impatto potenziale dei meccanismi di restituzione delle esportazioni sul processo di liberalizzazione degli scambi. Di conseguenza:

    fatto salvo l'articolo 8 (dazi doganali applicabili alle importazioni originarie del Messico), le riduzioni dei dazi doganali di cui a detto articolo si applicano solo alle esportazioni di origine messicana nella Comunità che non beneficiano di sovvenzioni.

    Fatto salvo l'articolo 9 (dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Comunità), la riduzione dei dazi doganali ivi prevista per i prodotti di cui ai codici della tariffa comunitaria 1509 10, 1509 90, 1510 00, 1517 10, 1517 90 02, 1517 90 99, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2207, 2208 20, 2208 90 91, 2208 90 99, 2905 43, 2905 44, 3502 20, 3502 10 50, 3505 20, 3809 10 e 3824 60 si applica unicamente alle disposizioni di origine comunitaria in Messico che non beneficiano di restituzioni all'esportazione nell'ambito del regime di cui al regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione del 15 aprile 1999.

    Dichiarazione comune XIII relativa all'articolo 15 della decisione

    La Comunità e il Messico applicano misure di salvaguardia solo tra di essi, in conformità della presente decisione.

    Dichiarazione comune XIV sui metodi alternativi di composizione delle controversie

    1. Le Parti incoraggiano e facilitano per quanto possibile il ricorso all'arbitrato e agli altri strumenti di composizione delle controversie commerciali internazionali tra privati nella zona di libero scambio.

    2. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono alle convenzione delle Nazioni Unite del 1958 per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri.

    Dichiarazione comune XV della Comunità e del Messico

    La Comunità e il Messico confermano che i riferimenti ad una Parte contenuti nella presente decisione si applicano, per quanto riguarda la Comunità, alle regioni ultraperiferiche che fanno parte del suo territorio.

    Allegati alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico

    del 23 marzo 2000(1)

    (1) GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

    ALLEGATO I

    CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'articolo 3)

    SEZIONE A

    Concessioni di contingenti tariffari per i prodotti compresi nella categoria "6" ai sensi dell'articolo 8 della decisione

    Le seguenti concessioni tariffarie si applicano annualmente, a partire dalla data di entrata in vigore della decisione, alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico.

    1. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 300 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0407 00 19, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 %:

    a) del dazio doganale della nazione più favorita (nel significato che a tale espressione è attribuito nel GATT 1994, in apresso "NPF") applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

    b) del dazio doganale del sistema di preferenze generalizzate (nel significato che a tale espressione è attribuito dalla normativa comunitaria, in appresso "SPG") applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    Il trattamento preferenziale stabilito nel presente punto si applica solo a uova prive di agenti patogeni specifici.

    2. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 1000 tonnellate metriche (equivalente uova in guscio) di prodotti originari del Messico classificati alle voci 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80 e 0408 99 80, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 %:

    a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

    b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    3. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 30000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0409 00 00, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 %:

    a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

    b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    4. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 350 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 0603 10 11, 0603 10 13, 0603 10 15, 0603 10 21 e 0603 10 25. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0 % ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.

    5. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 400 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0603 10 29. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0 % ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.

    6. La Comunità consente l'importazione di un quantità totale di 350 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 0603 10 51, 0603 10 53, 0603 10 55, 0603 10 61 e 0603 10 65. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0 % ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.

    7. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 400 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0603 10 69. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0 % ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.

    8. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 600 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0709 20 00. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0 % ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione. Il trattamento preferenziale stabilito nel presente punto si applica esclusivamente ai prodotti importati nella Comunità dopo l'ultimo giorno di febbraio e prima del 1o dicembre di ogni anno civile.

    9. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 500 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0710 21 00, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 %:

    a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

    b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    10. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 1000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0807 19 00, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 %:

    a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

    b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    Il trattamento preferenziale stabilito nel presente punto si applica esclusivamente ai prodotti importati nella Comunità durante i mesi di gennaio, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre di ogni anno civile.

    11. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 1000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0811 10 90, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 %:

    a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

    b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    12. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 2000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 y 1604 20 70, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 33,33 %:

    a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

    b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    Il contingente fissato nel presente punto aumenta ogni anno di 500 tonnellate metriche. Tale contingente è riesaminato conformemente all'articolo 10 della decisione.

    13. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 275000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 1703 10 00. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0 % ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.

    14. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 1000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 2005 60 00, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 %:

    a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

    b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    15. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 1500 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2008 92 51, 2008 92 74, 2008 92 92, 2008 92 93, 2008 92 94, 2008 92 96, 2008 92 97 e 2008 92 98, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 %:

    a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

    b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    16. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 1000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 11 91, 2009 19 11, 2009 19 19, 2008 19 91 e 2009 19 99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 %:

    a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

    b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    17. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 30000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 2009 11 99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 25 %:

    a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

    b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    Il trattamento preferenziale stabilito nel presente punto si applica solo ai prodotti con un grado di concentrazione superiore ai 20 brix (con una densità superiore a 1,083 grammi per centrimetro cubico a 20 °C).

    18. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 2500 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2009 40 11, 2009 40 19, 2009 40 30, 2009 40 91 e 2009 40 99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 %:

    a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

    b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    19. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 3000 tonnellate metriche (equivalente uova in guscio) di prodotti originari del Messico classificati alle voci 3502 11 90 e 3502 19 90. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0 % ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.

    SEZIONE B

    Concessioni tariffarie per i prodotti compresi nella categoria "7" ai sensi dell'articolo 8 della decisione

    Le seguenti concessioni tariffarie si applicano annualmente, a partire dalla data di entrata in vigore della decisione, alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico.

    1. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 0403 10 51, 0403 10 53, 0403 10 59, 0403 10 91, 0403 10 93, 0403 10 99, 0403 90 71, 0403 90 73, 0403 90 79, 0403 90 91, 0403 90 93 e 0403 90 99, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    2. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1517 10 10 e 1517 90 10, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    3. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 1000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1704 10 11, 1704 10 19, 1704 10 91 e 1704 10 99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 6 % ad valorem. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico di cui al presente punto non importati nel quadro del contingente tariffario stabilito nel presente punto, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    4. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1704 90 10, 1704 90 30, 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75, 1704 90 81 e 1704 90 99, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    5. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1901 20 00, 1901 90 11, 1901 90 19, 1904 10 10, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20 91, 1905 90 10 e 1905 90 20, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    6. La Comunitá consente l'importazione di prodotti originari del Messico classificati alla voce 2101 12 92, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 % del dazio doganale NPF oppure, se infereioe, del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    7. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2101 12 98 e 2101 20 98, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    8. La Comunità consente l'importazione di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2102 10 10, 2102 10 31, 2102 10 39, 2102 10 90 e 2102 20 11, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 % del dazio doganale NPF o, se inferiore, del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    9. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alla voce 3302 10 29, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

    10. Le concessioni tariffarie relative ai prodotti appartenenti alla categoria "7" non specificati ai punti da 1 a 9 sono valutate in base alle relative disposizioni dell'articolo 8 della decisione

    SEZIONE C

    Note

    (1) Ogni anno a partire dalla data di entrata in vigore della decisione e per un periodo di otto anni, la Comunità consentirà l'importazione di un quantitativo pari a 20000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla presente voce (per esempio: 0804 40 90). Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0 % ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione. Il trattamento preferenziale stabilito nel presente punto si applica esclusivamente ai prodotti importati nella Comunità durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno civile.

    (2) Per i veicoli classificati nelle presenti voci con un peso per veicolo inferiore a 8864 kg, il dazio doganale di base a cui successivamente applicare le riduzioni ai sensi del presente allegato è 4,4 % ad valorem.

    CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DEL MESSICO

    (Di cui all'articolo 3)

    SEZIONE A

    Concessioni di contingenti tariffari per i prodotti compresi nella categoria "6" ai sensi dell'articolo 8 della decisione

    Le seguenti concessioni tariffarie annuali si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore della decisione alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità.

    Il Messico autorizza l'importazione di una quantità totale di 2000 tonnellate metriche di prodotti originari della Comunità classificati alle voci 1604 14 01 e 1604 14 99, nonché di tonno lavorato classificato alle voci 1604 19 99 e 1604 20 99 con un dazio doganale preferenziale non superiore al 33,33 % del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione. Il contingente fissato nel presente punto aumenterà ogni anno di 500 tonnellate metriche. Tale contingente verrà rivisto conformemente all'articolo 10 della decisione. Il contingente fissato nel presente punto non si applica ai filetti di tonno e ai filetti di palamita delle voci 1604 14 01, 1604 14 99, 1604 19 99 e 1604 20 99.

    SEZIONE B

    Concessioni tariffarie per i prodotti compresi nella categoria "7" ai sensi dell'articolo 9 della decisione

    Le seguenti concessioni tariffarie annuali si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore della decisione alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità.

    1. Il Messico autorizza l'importazione di prodotti originari della Comunità classificati alle voci 1704 10 01 e 1704 90 99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 16 % ad valorem, più 0,39586 dollari usa/kg di contenuto in zucchero.

    2. Il Messico autorizza l'importazione di prodotti originari della Comunità classificati alle voci 2905 44 01 e 3824 60 01, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 % del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dalla Comunità.

    3. Le concessioni tariffarie relative ai prodotti appartenenti alla categoria "7" non specificati ai punti 1 e 2 sono valutate in base alle relative disposizioni dell'articolo 9.

    SEZIONE C

    Contingente tariffario per il settore automobilistico

    1. Contingente tariffario

    1.1. Dall'entrata in vigore della presente decisione, il Messico applica un contingente tariffario sulle importazioni dei veicoli a motore elencati al punto 5 originarie della Comunità. Il contingente tariffario è fissato in unità.

    1.2. Il contingente tariffario non è inferiore:

    i) fino al 31 dicembre 2003, ad una quantità annua equivalente al 14 % del numero totale di veicoli a motore elencati al punto 5 venduti in Messico nel corso dell'anno precedente.

    ii) a partire dal 1o gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006, ad una quantità annua equivalente al 15 % del numero totale di veicoli a motore elencati al punto 5 venduti in Messico nel corso dell'anno precedente.

    2. Dazi doganali preferenziali

    2.1. Il dazio doganale preferenziale applicabile alle importazioni in Messico dei veicoli a motore elencati al punto 5 originari della Comunità comprese nel contingente tariffario è del:

    i) 3,3 % ad valorem a partire dalla data di entrata in vigore della decisione fino al 31 dicembre 2000;

    ii) 2,2 % ad valorem dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;

    iii) 1,1 % ad valorem dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 e

    iv) tali dazi doganali sono del tutto eliminati entro il 1o gennaio 2003.

    2.2. Il dazio doganale preferenziale applicabile alle importazioni in Messico dei veicoli a motore elencati al punto 5 originari della Comunità, che non sono importati nell'ambito del contingente tariffario, non è superiore al 10 % ad valorem nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente decisione e il 31 dicembre 2006.

    2.3. I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei veicoli a motore elencati al punto 5 originari della Comunità sono del tutto eliminati entro il 1o gennaio 2007.

    3. Gestione del contingente

    3.1. Il contingente tariffario è gestito dal Messico mediante l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

    i) metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (metodo "primo arrivato, primo servito"),

    ii) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo "dell'esame simultaneo"),

    iii) metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo "importatori tradizionali/nuovi arrivati").

    3.2. Fino al 31 dicembre 2003, il Messico può riservare parte del contingente tariffario ai produttori che hanno sede in Messico e che soddisfano le disposizioni del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz dell'11 dicembre 1989 e i relativi emendamenti del 31 maggio 1995, a condizione che almeno una quota del 4 % delle vendite globali in Messico sia offerta in primo luogo ad altri operatori.

    3.3. In deroga al punto 3.1, le quote di contingente tariffario riservate ai produttori conformemente al punto 3.2 sono ripartite su base non discriminatoria tra tutti i produttori interessati secondo la quantità di motoveicoli elencati al punto 5 che ciascuno di loro ha fabbricato nel corso dell'anno precedente.

    3.4. Qualunque sia il metodo, o la combinazione di metodi, scelto per la gestione del contingente, questo deve consentire la piena utilizzazione del contingente tariffario ed evitare ogni discriminazione tra gli operatori interessati.

    4. Disposizioni generali

    4.1. La commissione mista può modificare le disposizioni relative alla gestione del contingente tariffario.

    4.2. Il Messico informa dettagliatamente la Commissione europea in merito alle norme adottate per la gestione del contingente tariffario e riguardo all'assegnazione di ciascuna quota.

    4.3. Le parti tengono consultazioni a scadenza regolare, ma almeno una volta all'anno. Su richiesta di una delle parti, esse si riuniscono immediatamente.

    5. Prodotti contemplati

    Veicoli a motore classificati alle voci 8703 e 8706 del sistema armonizzato e veicoli a motore classificati alle voci 8702, 8704 e 8705 del sistema armonizzato con peso inferiore a 8864 kg, come specificato alle note 3 e 4 del presente allegato.

    SEZIONE D

    Note

    (1) I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità classificati in queste voci tariffarie non sono superiori all'8 % ad valorem dalla data di entrata in vigore della decisione fino al 31 dicembre 2002, mentre tali dazi sono del tutto eliminati entro il 1o gennaio 2003.

    (2) I dazi doganale sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità classificati in queste voci tariffarie non sono superiori al:

    a) 5 % ad valorem a partire dalla data di entrata in vigore della decisione fino al 31 dicembre 2003;

    b) 4 % ad valorem dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e

    c) 3 % ad valorem dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

    Tali dazi doganali sono del tutto eliminati entro il 1o gennaio 2007.

    (3) Per quanto attiene ai prodotti importati in Messico originari della Comunità, classificati in queste voci, la sezione C si applica solo ai veicoli di peso inferiore a 8864 kg.

    (4) Per quanto attiene ai prodotti importati in Messico originari della Comunità, classificati in queste voci, si applica la sezione C.

    (5) In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006, il dazio doganale applicabile alle importazioni originarie della Comunità, classificate in questa voce doganale, è del 10 % ad valorem fintanto che gli scambi bilaterali tra Stati Uniti e Messico resteranno soggetti a dazi doganali. Tale dazio doganale è del tutto eliminato entro e non oltre il 1o gennaio 2007.

    CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DEL MESSICO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    (Di cui all'articolo 3)

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente allegato:

    a) per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio o le operazioni specifiche;

    b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

    c) per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

    d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;

    e) per "merci non originarie" si intendono i prodotti o i materiali che ai sensi del presente allegato non sono considerati originari;

    f) per "valore in dogana" si intende il valore calcolato, determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

    g) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - in Messico o nella Comunità - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne restituite o rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

    h) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Messico o nella Comunità;

    i) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera h);

    j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura del sistema armonizzato;

    k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

    l) per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

    m) per "parti" si intendono gli Stati Uniti del Messico (Messico) e la Comunità europea (Comunità);

    n) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali;

    o) per "sistema armonizzato" si intende il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci in vigore, comprese le norme generali e le note giuridiche alle sezioni, capitoli, voci e sottovoci, adottato dalle parti nelle rispettive legislazioni;

    p) per "autorità pubblica competente" si intende, nel caso del Messico, l'autorità designata nell'ambito della "Secretaría de Comercio y Fomento Industrial" (ministero del Commercio e dello Sviluppo industriale) o il suo sostituto.

    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

    Articolo 2

    Requisiti di carattere generale

    1. Ai fini della presente decisione, si considerano prodotti originari della Comunità:

    a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4;

    b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.

    2. Ai fini della presente decisione, si considerano prodotti originari del Messico:

    a) i prodotti interamente ottenuti in Messico ai sensi dell'articolo 4;

    b) i prodotti ottenuti in Messico in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Messico di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.

    Articolo 3

    Cumulo bilaterale dell'origine

    1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Messico si considerano materiali originari del Messico. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1.

    2. I materiali originari del Messico incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1.

    Articolo 4

    Prodotti interamente ottenuti

    1. Si considerano interamente ottenuti nella Comunità o in Messico:

    a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

    b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

    c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

    d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

    e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

    f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e del Messico, con le loro navi;

    g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

    h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami, purché tali articoli siano sotto il controllo delle autorità doganali del paese d'importazione;

    i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

    j) i prodotti estratti dal suolo marino o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo e

    k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

    2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

    a) che sono immatricolate o registrate in Messico o in uno Stato membro della Comunità;

    b) che battono bandiera del Messico o di uno Stato membro della Comunità;

    c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di uno Stato membro della Comunità o del Messico oppure ad una società la cui sede principale è situata in uno degli Stati membri della Comunità o in Messico, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Messico e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati, al Messico o ad organismi pubblici oppure a cittadini(1) degli Stati membri della Comunità o del Messico;

    d) il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Messico e

    e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri della Comunità o del Messico.

    Articolo 5

    Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

    1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato II.

    Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dalla presente decisione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

    2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti non interamente ottenuti che sono elencati all'appendice II, lettera a), si considerano sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 2, quando ricorrono le condizioni stabilite nell'elenco della stessa appendice.

    Le disposizioni del presente paragrafo si applicano per i periodi o ai prodotti elencati all'appendice II, lettera a).

    3. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati, a condizione che:

    a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

    Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. A tali prodotti si applica l'appendice I.

    4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

    Articolo 6

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    1. In deroga al paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

    a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, surgelazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

    b) la diluizione con acqua o con altra sostanza che di fatto non altera le caratteristiche del prodotto;

    c) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, classificazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pittura, mondatura o sgusciatura, sgranatura e taglio;

    d) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

    ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

    e) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

    f) la pulitura, compresa la rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

    g) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate all'appendice II per poter essere considerati originari della Comunità o del Messico;

    h) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

    i) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a h), e

    j) la macellazione degli animali.

    2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Messico su quel prodotto.

    Articolo 7

    Unità di riferimento

    1. L'unità di riferimento ai fini dell'applicazione del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

    Ne consegue che:

    a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento.

    b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente allegato ogni prodotto va considerato singolarmente.

    2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

    Articolo 8

    Separazione contabile

    1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli, su richiesta scritta degli interessati, l'autorità pubblica competente o le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".

    2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

    3. Il metodo deve essere registrato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel territorio della parte in cui il prodotto è fabbricato.

    4. L'autorità pubblica competente o le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.

    5. Il beneficiario di questa facilitazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta dell'autorità pubblica competente o delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

    6. L'autorità pubblica competente o le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirare tale autorizzazione in qualsiasi momento qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente allegato.

    Articolo 9

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

    Articolo 10

    Assortimenti

    Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

    Articolo 11

    Elementi neutri

    Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

    a) energia e combustibile;

    b) impianti e attrezzature, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione;

    c) macchine, utensili, filiere e forme e

    d) ogni altra merce che non entra, né è destinata ad entrare, nella composizione finale del prodotto.

    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 12

    Principio della territorialità

    1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere originario stabilite nel titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione in Messico o nella Comunità.

    2. Le merci originarie esportate dal Messico o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:

    a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate e

    b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

    Articolo 13

    Trasporto diretto

    1. Il trattamento preferenziale previsto dalla presente decisione si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra il Messico e la Comunità. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

    2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

    a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito, oppure

    b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito:

    i) che fornisca un'esatta descrizione dei prodotti;

    ii) che indichi le date dello scarico e del ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati e

    iii) che certifichi le condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito oppure,

    c) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi altro documento probatorio.

    TITOLO IV

    RESTITUZIONE O ESENZIONE

    Articolo 14

    Divieto di restituzione dei dazi all'importazione o di esenzione da tali dazi

    1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o del Messico ai sensi del presente allegato, per i quali è stata rilasciata o redatta una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono oggetto, nella Comunità o in Messico, di restituzione di dazi all'importazione o di esenzione da tali dazi.

    2. Ai fini del presente articolo, il termine "dazi all'importazione" include i dazi doganali, come da definizione fornita all'articolo 3, paragrafo 8, della decisione, e i dazi antidumping e compensatori applicati ai sensi dell'articolo 14 della decisione.

    3. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi all'importazione applicabili nella Comunità o in Messico ai materiali utilizzati nella fabbricazione qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno(2).

    4. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi all'importazione applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

    5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili, ai sensi dell'articolo 9, nonché agli assortimenti, ai sensi dell'articolo 10, quando detti articoli sono non originari.

    6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano esclusivamente ai prodotti esportati che beneficiano di qualunque trattamento tariffario preferenziale nel territorio dell'altra parte. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per i prodotti agricoli.

    7. Il presente articolo si applica a partire dal 1o gennaio 2003.

    TITOLO V

    PROVA DELL'ORIGINE

    Articolo 15

    Requisiti di carattere generale

    1. I prodotti originari della Comunità importati in Messico e i prodotti originari del Messico importati nella Comunità beneficiano della presente decisione su presentazione di:

    a) un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'appendice III, oppure

    b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'appendice IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso "dichiarazione su fattura"), che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

    2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25, i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano della presente decisione senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

    Articolo 16

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

    1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dalla autorità pubblica competente del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

    2. A tale scopo, l'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano nell'appendice III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatta la presente decisione e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

    3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente allegato.

    4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del Messico o della Comunità e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

    5. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano, in particolare, che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

    6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

    7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

    Articolo 17

    Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

    1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

    a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari oppure

    b) vengono fornite alle autorità doganali o all'autorità pubblica competente prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

    2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

    3. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. Tale certificato è accettato dalle autorità doganali del paese di importazione conformemente al diritto interno di ciascuna parte, come stabilito nell'appendice V.

    4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

    "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

    5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

    Articolo 18

    Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

    1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali o all'autorità pubblica competente che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

    2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

    "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

    3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

    4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

    Articolo 19

    Rilascio di certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

    1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o dall'autorità pubblica competente cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

    2. Il certificato sostitutivo è considerato un certificato di circolazione EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente allegato, comprese le disposizioni del presente articolo.

    3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda.

    Articolo 20

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

    1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

    a) da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 21, oppure

    b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR.

    2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del Messico o della Comunità e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

    3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

    4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale appendice e in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

    5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale o all'autorità pubblica competente del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

    6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata alle autorità doganali del paese d'importazione entro il periodo fissato dalla legislazione nazionale di ciascuna parte, come stabilito nell'appendice V.

    Articolo 21

    Esportatore autorizzato

    1. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi della presente decisione a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali o all'autorità pubblica competente le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

    2. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

    3. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione da riportare sulla dichiarazione su fattura.

    4. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

    5. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

    Articolo 22

    Validità della prova dell'origine

    1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

    2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

    3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

    Articolo 23

    Presentazione della prova dell'origine

    Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfanno le condizioni previste per l'applicazione del presente allegato.

    Articolo 24

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

    Articolo 25

    Esonero dalla prova dell'origine

    1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

    2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

    3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

    Articolo 26

    Documenti giustificativi

    I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari del Messico o della Comunità e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato, possono consistere, tra l'altro, in:

    a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

    b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in Messico o nella Comunità dove tali documenti sono utilizzati, conformemente a quanto disposto dal diritto interno;

    c) documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni cui sono stati sottoposti i materiali in Messico o nella Comunità, rilasciati o compilati in Messico o nella Comunità dove tali documenti sono utilizzati, conformemente a quanto disposto dal diritto interno, oppure

    d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in Messico o nella Comunità a norma del presente allegato.

    Articolo 27

    Conservazione della prova dell'origine e dei documenti giustificativi

    1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

    2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

    3. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

    4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

    Articolo 28

    Discordanze ed errori formali

    1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

    2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

    Articolo 29

    Importi espressi in euro

    1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione, equivalenti a quelli espressi in euro nel presente allegato, sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

    2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o in quella del Messico, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese interessato.

    3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di giugno del 2000.

    4. Gli importi espressi in euro nel presente allegato e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità e del Messico vengono riveduti dal comitato misto su richiesta del Messico o della Comunità. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in euro nel presente allegato.

    TITOLO VI

    MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 30

    Assistenza reciproca

    1. Le autorità doganali del Messico e degli Stati membri della Comunità o l'autorità pubblica competente del Messico si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente responsabili del controllo di detti certificati e dichiarazioni su fattura.

    2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, il Messico e la Comunità si prestano reciproca assistenza, mediante le rispettive amministrazioni, nella verifica dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 31

    Controllo delle prove dell'origine

    1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano fondati motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

    2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali o all'autorità pubblica competente del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

    3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

    4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

    5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del Messico o della Comunità e se gli stessi soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

    6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo possono, salvo circostanze eccezionali, rifiutare la concessione del trattamento preferenziale.

    Articolo 32

    Composizione delle controversie

    1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali o l'autorità pubblica competente responsabili della sua esecuzione, o qualora tali controversie sollevino una questione relativa all'interpretazione del presente allegato, sono sottoposte al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine.

    2. Le controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione sono sottoposte alla legislazione di detto paese.

    Articolo 33

    Riservatezza

    Tutte le informazioni di carattere riservato o fornite su base di riservatezza sono coperte dall'obbligo del segreto professionale, conformemente alle normative di ciascuna parte sulla materia. Esse non possono essere divulgate dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente senza l'esplicito permesso della persona o dell'autorità che le ha fornite. La comunicazione delle informazioni è consentita nei casi in cui le autorità doganali o l'autorità pubblica competente siano costrette o autorizzate a farlo ai sensi delle disposizioni in vigore, in particolare in materia di protezione dei dati, o nell'ambito di procedimenti giuridici.

    Articolo 34

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 35

    Zone franche

    1. Il Messico e la Comunità adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

    2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari del Messico o della Comunità importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato.

    TITOLO VII

    CEUTA E MELILLA

    Articolo 36

    Applicazione dell'allegato

    1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

    2. I prodotti originari del Messico importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Messico riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dalla decisione e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

    3. Il presente allegato si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni speciali di cui all'articolo 37.

    Articolo 37

    Condizioni particolari

    1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

    1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

    a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

    b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

    i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, oppure

    ii) tali prodotti siano originari del Messico o della Comunità ai sensi del presente allegato e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

    2) prodotti originari del Messico:

    a) i prodotti totalmente ottenuti in Messico;

    b) i prodotti ottenuti in Messico nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

    i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, oppure

    ii) tali prodotti siano originari di Ceuta o di Melilla o della Comunità ai sensi del presente allegato e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

    2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

    3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Messico" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

    4. Le autorità doganali spagnole provvedono all'applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 38

    Modifiche dell'allegato

    Il comitato misto può modificare il presente allegato.

    Articolo 39

    Note esplicative

    1. Le parti concordano "note esplicative" riguardo all'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente allegato, nell'ambito del comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine.

    2. Le parti applicano simultaneamente le note esplicative così concordate, conformemente alle loro rispettive procedure interne.

    Articolo 40

    Merci in transito o in deposito

    Le disposizioni della presente decisione sono applicabili alle merci che soddisfano le disposizioni del presente allegato e che alla data di entrata in vigore della presente decisione sono in transito o si trovano in Messico o nella Comunità oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che alle autorità doganali del paese d'importazione sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un certificato EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente del paese di esportazione accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

    (1) Ai fini del presente paragrafo, il termine "cittadini" include anche le società.

    (2) Le parti concordano che il pagamento dei dazi all'importazione può essere differito fino ad esportazione del prodotto finale avvenuta, in modo che le autorità possano conoscere la destinazione finale del prodotto.

    Appendice I

    NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELLE APPENDICI II E II (A)

    Nota 1

    L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'allegato III, articolo 5

    Nota 2

    2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda contiene la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta dalle lettere "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

    2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

    2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

    2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

    Nota 3

    3.1. Le disposizioni dell'allegato III, articolo 5, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale prodotto sia stato fabbricato nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento in Messico o nella Comunità.

    Ad esempio:

    Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 %(1) del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

    Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato prodotto in Messico o nella Comunità. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si calcola il valore dei materiali non originari utilizzati.

    3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce ..." significa che possono essere utilizzati soltanto materiali classificati nella stessa voce del prodotto con designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

    3.4. L'unità di riferimento per la determinazione dell'origine è il prodotto specifico classificato nella nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che gli imballaggi classificati con le merci, ad esempio le scatole in cui è imballato un prodotto per la vendita al minuto, devono essere considerati parti del prodotto nella determinazione dell'origine del prodotto stesso. Non si tiene conto degli imballaggi utilizzati esclusivamente per il trasporto delle merci nella parte che importa.

    Ad esempio:

    La regola relativa ai computer della voce 8471 stabilisce che il valore dei materiali non originari utilizzati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica. I computer sono imballati in scatole per la vendita al minuto e esportati in contenitori di legno che contengono ognuno 10 pezzi. Nel determinare se i computer rispettano la percentuale stabilita per il prodotto, non si tiene conto del valore dei contenitori di legno, ma si include il valore dell'imballaggio per la vendita al minuto.

    3.5. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

    Ad esempio:

    La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

    3.6. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

    Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

    Ad esempio:

    La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

    Ad esempio:

    Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62(2) fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

    3.7. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

    Nota 4

    4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

    4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003, nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

    4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

    4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

    Nota 5

    5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più dell'8 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

    5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

    Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

    - seta;

    - lana;

    - peli grossolani di animali;

    - peli fini di animali;

    - crine di cavallo;

    - cotone;

    - carta e materiali per la fabbricazione della carta;

    - lino;

    - canapa;

    - iuta ed altre fibre tessili liberiane;

    - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

    - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

    - filamenti sintetici;

    - filamenti artificiali;

    - filamenti conduttori elettrici;

    - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

    - fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

    - fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

    - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

    - fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

    - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

    - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

    - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

    - altre fibre sintetiche in fiocco;

    - fibre artificiali in fiocco di viscosa;

    - altre fibre artificiali in fiocco;

    - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

    - filati di poliuretano segmentati con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

    - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

    - altri prodotti di cui alla voce 5605.

    Ad esempio:

    Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto all'8 %, in peso, del filato.

    Ad esempio:

    Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi l'8 % del peso del tessuto.

    Ad esempio:

    Una superficie tessile "tufted" della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

    Ad esempio:

    Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

    5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è dell'8 % per tali filati.

    5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

    Nota 6

    6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

    Ad esempio:

    Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

    6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tenere conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

    Nota 7

    7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

    a) distillazione sotto vuoto;

    b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(3);

    c) cracking;

    d) reforming;

    e) estrazione mediante solventi selettivi;

    f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g) polimerizzazione;

    h) alchilazione;

    i) isomerizzazione.

    7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

    a) distillazione sotto vuoto;

    b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(4);

    c) cracking;

    d) reforming;

    e) estrazione mediante solventi selettivi;

    f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g) polimerizzazione;

    h) alchilazione;

    i) isomerizzazione;

    k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

    l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

    m) solo per gli oli pesanti della voce 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

    n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

    o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

    7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

    7.4. Per ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto si intende la distillazione (diversa dalla predistillazione) mediante un processo continuo o discontinuo utilizzata negli impianti industriali che usano i distillati delle sottovoci 2710 00, 2711 11, da 2711 12 a 2711 19, 2711 21 e 2711 29 (diverso dal propano di purezza uguale o superiore al 99 %) per ottenere:

    1) Idrocarburi isolati a elevata purezza (uguale o superiore al 90 %, nel caso di olefine, o uguale o superiore al 95 %, nel caso degli altri idrocarburi), miscele di isomeri che presentano la stessa composizione organica, considerati idrocarburi isolati.

    Sono ammissibili esclusivamente i processi mediante i quali è possibile ottenere almeno tre diversi prodotti. Tuttavia, se il processo consiste nella separazione di isomeri, tale restrizione non si applica. Nel caso degli xileni, l'etilbenzene è incluso tra gli isomeri dello xilene.

    2) Prodotti delle sottovoci da 2707 10 a 2707 30, 2707 50 e 2710 00:

    a) senza sovrapposizione tra il punto finale di ebollizione di una frazione e il punto iniziale di ebollizione della frazione successiva e con meno di 60 °C di differenza tra le temperature a cui distillano il 5 e il 90 % del loro volume (comprese le perdite) secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972);

    b) con sovrapposizione tra il punto finale di ebollizione di una frazione e il punto iniziale di ebollizione della frazione successiva e con meno di 30 °C di differenza tra le temperature a cui distillano il 5 e il 90 % del loro volume (comprese le perdite) secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972).

    (1) Cfr. nota 11 dell'appendice II bis.

    (2) Cfr. nota 6 dell'appendice II bis.

    (3) Cfr. nota introduttiva 7.4.

    (4) Cfr. nota introduttiva 7.4.

    Appendice II

    ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO OTTENUTO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

    Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dalla decisione. È pertanto necessario consultare le altre parti della decisione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice II bis

    ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO OTTENUTO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

    Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dalla decisione. È pertanto necessario consultare le altre parti della decisione

    Nota 1

    Fino al 31 dicembre 2002, l'eccezione concernente il frumento duro e i suoi derivati si applica anche al granturco Zea indurata.

    Nota 2

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nota 3

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nota 4

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nota 5

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nota 6

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nota 7

    Questa regola si applica dopo il 31 dicembre 2002.

    Nota 8

    Questa regola si applica(1) dopo il 31 dicembre 2003.

    Nota 9

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Tali quote saranno allocate dal Messico mediante asta competitiva(2).

    Nota 10

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nota 11

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nota 12

    12.1.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    La quota sarà allocata dal Messico.

    12.2.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Cfr. la dichiarazione congiunta VIII.

    (2) Cfr. la dichiarazione congiunte IX e X.

    Appendice III

    CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E SUE MODALITÀ DI RILASCIO

    1. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

    2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi il diritto di stampare i certificati oppure affidarne la stampa a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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    Appendice IV

    DICHIARAZIONE SU FATTURA

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    Appendice V

    TERMINI PER LA FORNITURA DELLE INFORMAZIONI PER IL RILASCIO A POSTERIORI DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E PER LA REDAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE SU FATTURA DI CUI AGLI ARTICOLI 17, PARAGRAFO 3 E 20, PARAGRAFO 6, DELL'ALLEGATO III

    1. Per la Comunità europea, due anni.

    2. Per il Messico, un anno.

    ALLEGATO IV

    (Riferimento di cui all'articolo 12)

    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 12, il Messico può mantenere le misure specificate nel presente allegato, a condizione che dette misure siano applicate conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti per il paese dall'accordo OMC e in modo tale da non concedere un trattamento più favorevole alle importazioni originarie di qualsiasi altro paese terzo, compresi gli Stati con i quali il Messico ha concluso un accordo notificato a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994.

    2. Per i soli prodotti sotto elencati, il Messico può limitare la concessione di licenze d'importazione e di esportazione esclusivamente allo scopo di riservarsi gli scambi con l'estero relativi a tali prodotti:

    (A titolo puramente indicativo, le voci sono accompagnate dalla relativa descrizione del prodotto)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Il Messico può mantenere divieti o restrizioni all'importazione dei prodotti sotto elencati fino al 31 dicembre 2003.

    (A titolo puramente indicativo, le voci sono accompagnate dalla relativa descrizione del prodotto)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. Il Messico può mantenere, fino al 31 dicembre 2003, divieti o restrizioni all'importazione dei prodotti usati di cui alle voci e sottovoci 8426 91, 8427 20, 8429 20, 8452 29, 8471, 8474 20, 8504 40, 8701 90, 8705, 8711, 8712 e 8716 del sistema armonizzato.

    5. Il Messico può mantenere divieti o restrizioni all'importazione dei prodotti usati di cui alla voce 6309 del sistema armonizzato.

    6. Il Messico può mantenere divieti o restrizioni all'importazione dei veicoli usati di cui alle voci del sistema armonizzato sotto elencate, a condizione che dette misure siano applicate conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti per il paese dall'accordo OMC.

    (A titolo puramente indicativo, le voci sono accompagnate dalla relativa descrizione del prodotto)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO V

    (Riferimento di cui all'articolo 13)

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, il Messico può mantenere, fino al 31 dicembre 2003, le disposizioni di cui al "Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz" (Decreto per lo sviluppo e la modernizzazione dell'industria automobilistica), dell'11 dicembre 1989, nonché alle sue modifiche del 31 maggio 1995, a condizione che dette misure siano applicate conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti per il paese dall'accordo OMC e in modo tale da non concedere un trattamento meno favorevole ai prodotti importati dalla Comunità di quello riservato ai prodotti importati da qualsiasi altro paese terzo, compresi gli Stati con i quali il Messico ha concluso un accordo notificato a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994.

    ALLEGATO VI

    ENTI CONTEMPLATI NEL TITOLO III

    (di cui all'articolo 25)

    PARTE A

    ENTI CONTEMPLATI DAL MESSICO

    Sezione 1

    Enti del governo federale

    (Fa fede la versione spagnola)

    1. Secretaría de Gobernación (Ministry of Government); comprende:

    - Centro Nacional de Desarrollo Municipal (National Centre for Municipal Studies)

    - Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas (Illustrated Periodicals and Publications Classification Commission)

    - Consejo Nacional de Población (National Population Council)

    - Archivo General de la Nación (General Archives of the Nation)

    - Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (National Institute for Historical Studies on the Mexican Revolution)

    - Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo en el Distrito Federal (Social Reintegration Assistance Foundation)

    - Centro Nacional de Prevención de Desastres (National Disaster Prevention Centre)

    2. Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministry of Foreign Relations)

    3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ministry of Finance and Public Credit); comprende:

    - Comisión Nacional Bancaria y de Valores (National Banking and Securities Commission)

    - Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (National Insurance and Bonds Commission)

    - Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (National Institute for Statistics, Geography and Informatics)

    4. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Ministry of Agriculture, Livestock and Rural Development); comprende:

    - Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) (Support Services for Agricultural Marketing)

    - Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (National Forestry and Agricultural Research Institute)

    5. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Ministry of Communication and Transport); comprende:

    - Comisión Federal de Telecomunicaciones (Telecommunications Federal Commission)

    - Instituto Mexicano de Transporte (Mexican Institute for Transport)

    6. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Ministry of Commerce and Industrial Development)

    7. Secretaría de Educación Pública (Ministry of Public Education); comprende:

    - Instituto Nacional de Antropología e Historia (National Institute for Anthropology and History)

    - Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (National Institute for Fine Arts and Literature)

    - Radio Educación (Radio Education)

    - Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Engineering and Industrial Development Centre)

    - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (National Council for Culture and the Arts)

    - Comisión Nacional del Deporte (National Sports Commission)

    8. Secretaría de Salud (Ministry of Health); comprende:

    - Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (Public Charity Fund Administration)

    - Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (National Blood Transfusion Centre)

    - Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Office for General Management of Biologicals and Reagents)

    - Centro Nacional de Rehabilitación (National Rehabilitation Centre)

    - Consejo para la Prevención y Control de Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (Conasida) (Council for the Prevention and Control of the Acquired Immuno-deficiency Syndrome)

    9. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Ministry of Labour and Social Welfare); comprende:

    - Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Office of the Federal Attorney for Labour Defence)

    10. Secretaría de la Reforma Agraria (Ministry of Agrarian Reform); comprende:

    - Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (National Institute for Agrarian Development)

    11. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Ministry of Environment, Natural Resources and Fisheries); comprende:

    - Instituto Nacional de la Pesca (National Institute for Fisheries)

    - Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Mexican Institute for Water Technology)

    12. Procuraduría General de la República (Office of the Attorney-General of the Republic)

    13. Secretaría de Energía (Ministry of Energy); comprende:

    - Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (National Commission for Nuclear Safety and Safeguards)

    - Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (National Commission for Energy Conservation)

    14. Secretaría de Desarrollo Social (Ministry of Social Development)

    15. Secretaría de Turismo (Ministry of Tourism)

    16. Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Ministry of Comptroller and Administrative Development)

    17. Secretaría de la Defensa Nacional (Ministry of National Defence)

    18. Secretaría de Marina (Ministry of the Navy)

    Sezione 2

    Aziende governative

    (Fa fede la versione spagnola)

    1. Talleres Gráficos de México (National Printers)

    2. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) (Airports and Auxiliary Services)

    3. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Federal Toll Roads and Bridges and Related Services)

    4. Servicio Postal Mexicano (Mexican Postal Service)

    5. Ferrocarriles Nacionales de México (FERRONALES) (National Railways of Mexico)

    6. Telecomunicaciones de México (TELECOM) (Telecommunications of Mexico)

    7. Petróleos Mexicanos (Mexican Petroleum) (PEMEX Corporativo) (No incluye las compras de combustibles y gas.) (PEMEX Corporative) (Not including procurements of fuels or gas)

    - PEMEX Exploración y Producción (PEMEX Exploration and Production)

    - PEMEX Refinación (PEMEX Refining)

    - PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PEMEX Gas and Basic Petrochemicals)

    - PEMEX Petroquímica (PEMEX Petrochemical).

    8. Comisión Federal de Electricidad (Federal Electricity Commission)

    9. Consejo de Recursos Minerales (Mineral Resources Council)

    10. Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo S.A. de C.V. (DICCONSA) (Commercial Distributor and Trade Promotion S.A. de C.V)

    11. Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. (LICONSA) (No incluye las compras de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la alimentación humana.) (Conasupo Industrialised Milk, S.A. de C.V.) (Not including procurements of agricultural goods made in furtherance of agricultural support programmes or goods for human feeding programmes)

    12. Procuraduría Federal del Consumidor (Office of the Federal Attorney for Consumers)

    13. Servicio Nacional de Información de Mercados (National Markets Information Service)

    14. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Social Security and Services Institute for Government Workers)

    15. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Mexican Social Security Institute)

    16. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (No incluye las compras de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la alimentación humana.) (National System for Integrated Family Development) (Not including procurements of agricultural goods made in furtherance of agricultural support programmes or goods for human feeding programmes)

    17. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Social Security Institute for the Mexican Armed Forces)

    18. Instituto Nacional Indigenista (INI) (National Institute for Indian Peoples)

    19. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (National Institute for Adult Education)

    20. Centros de Integración Juvenil (Youth Integration Centres)

    21. Instituto Nacional de la Senectud (National Institute for Old Age)

    22. Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) (Administrative Committee of the School Construction Federal Programme)

    23. Comisión Nacional del Agua (CNA) (National Water Commission)

    24. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Commission for the Regularisation of Land Tenure)

    25. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (National Science and Technology Council)

    26. NOTIMEX S.A. de C.V.

    27. Instituto Mexicano de Cinematografía (Mexican Institute for Cinematography)

    28. Lotería Nacional para la Asistencia Pública (National Lottery for Public Assistance)

    29. Pronósticos para la Asistencia Pública (Sports Lottery)

    30. Comisión Nacional de Zonas Áridas (National Commission on Arid Zones)

    31. Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (National Commission for Free Textbooks)

    32. Comisión Nacional de Derechos Humanos (National Commission on Human Rights)

    33. Consejo Nacional de Fomento Educativo (National Educational Development Council)

    Sezione 3

    Enti del governo subfederale

    Nulla.

    PARTE B

    ENTI CONTEMPLATI DELLA COMUNITÀ

    Sezione 1

    Enti dei governi centrali

    A. Enti delle Comunità europee

    1. Consiglio dell'Unione europea

    2. Commissione europea

    B. Austria

    (Fa fede la versione inglese)

    A. Present coverage of entities (Enti attualmente contemplati)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. All other central public authorities including their regional and local subdivisions provided that they do not have an industrial or commercial character (Tutte le altre autorità pubbliche centrali, comprese le loro suddivisioni regionali e locali, a condizione che non abbiano carattere industriale o commerciale)

    C. Belgio

    (Fa fede la versione francese)

    A. L'État fédéral (lo Stato federale)

    1. Services du premier ministre

    2. Ministère des affaires économiques

    3. Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

    4. Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement

    5. Ministère des classes moyennes et de l'agriculture

    6. Ministère des communications et de l'infrastructure

    7. Ministère de la défense nationale(1)

    8. Ministère de l'emploi et du travail

    9. Ministère des finances

    10. Ministère de la fonction publique

    11. Ministère de l'intérieur

    12. Ministère de la justice

    B. Autres (Altri)

    1. La Poste(2)

    2. La Régie des bâtiments

    3. L'Office national de sécurité sociale

    4. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

    5. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité

    6. L'Office national des pensions

    7. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

    8. Le Fonds des maladies professionnelles

    9. L'Office national de l'emploi

    D. Danimarca

    (Fa fede la versione inglese)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    E. Germania

    (Fa fede la versione inglese)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nota:

    In base agli obblighi nazionali in vigore, gli enti di cui al presente elenco devono, rispettando speciali procedure, aggiudicare contratti a determinati gruppi al fine di eliminare difficoltà provocate dall'ultima guerra.

    F. Spagna

    (Fa fede la versione spagnola)

    1. Ministerio de Asuntos Exteriores

    2. Ministerio de Justicia

    3. Ministerio de Defensa(3)

    4. Ministerio de Economía y Hacienda

    5. Ministerio del Interior

    6. Ministerio de Fomento

    7. Ministerio de Educación y Cultura

    8. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

    9. Ministerio de Industria y Energía

    10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

    11. Ministerio de la Presidencia

    12. Ministerio para las Administraciones Públicas

    13. Ministerio de Sanidad y Consumo

    14. Ministerio de Medio Ambiente

    G. Finlandia

    (Fa fede la versione inglese)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    H. Francia

    (Fa fede la versione francese)

    A. Principales entités acheteuses (Principali enti acquirenti)

    a) Budget général

    1. Services du premier ministre

    2. Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville

    3. Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

    4. Ministère de la justice

    5. Ministère de la défense

    6. Ministère des affaires étrangères

    7. Ministère de l'éducation nationale

    8. Ministère de l'économie

    9. Ministère de l'industrie, des Postes et télécommunications et du commerce extérieur

    10. Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

    11. Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat

    12. Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

    13. Ministère de la culture et de la francophonie

    14. Ministère du budget

    15. Ministère de l'agriculture et de la pêche

    16. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

    17. Ministère de l'environnement

    18. Ministère de la fonction publique

    19. Ministère du logement

    20. Ministère de la coopération

    21. Ministère des départements et territoires d'outre-mer

    22. Ministère de la jeunesse et des sports

    23. Ministère de la communication

    24. Ministère des anciens combattants et victimes de guerre

    b) Budget annexe

    Si può segnalare in particolare:

    1. Imprimerie nationale

    c) Comptes spéciaux du Trésor

    Si può segnalare in particolare:

    1. Fonds forestier national

    2. Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

    3. Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

    4. Caisse autonome de la reconstruction

    B. Etablissements publics nationaux à caractère administratif (Stabilimenti nazionali pubblici di carattere amministrativo)

    1. Académie de France à Rome

    2. Académie de marine

    3. Académie des sciences d'outre-mer

    4. Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss)

    5. Agences financières de bassins

    6. Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact)

    7. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah)

    8. Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

    9. Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (Anifom)

    10. Assemblée permanente des chambres d'agriculture (Apca)

    11. Bibliothèque nationale

    12. Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

    13. Bureau d'études des Postes et télécommunications d'outre-mer (Beptom)

    14. Caisse des dépôts et consignations

    15. Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)

    16. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam)

    17. Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

    18. Caisse nationale des autoroutes (CNA)

    19. Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

    20. Caisse nationale des monuments historiques et des sites

    21. Caisse nationale des télécommunications(4)

    22. Caisse de garantie du logement social

    23. Casa de Velázquez

    24. Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

    25. Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

    26. Centre d'études supérieures de sécurité sociale

    27. Centres de formation professionnelle agricole

    28. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

    29. Centre national de la cinématographie française

    30. Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

    31. Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

    32. Centre national de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

    33. Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

    34. Centre national des lettres

    35. Centre national de documentation pédagogique

    36. Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous)

    37. Centre national d'opthalmologie des Quinze-Vingts

    38. Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

    39. Centre national de promotion rurale de Marmilhat

    40. Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

    41. Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France

    42. Centres d'éducation populaire et de sport (Creps)

    43. Centres régionaux des oeuvres universitaires (Crous)

    44. Centres régionaux de la propriété forestière

    45. Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

    46. Chancelleries des universités

    47. Collège de France

    48. Commission des opérations de bourse

    49. Conseil supérieur de la pêche

    50. Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

    51. Conservatoire national des arts et métiers

    52. Conservatoire national supérieur de musique

    53. Conservatoire national supérieur d'art dramatique

    54. Domaine de Pompadour

    55. École centrale - Lyon

    56. École centrale des arts et manufactures

    57. École française d'archéologie d'Athènes

    58. École française d'Extrême-Orient

    59. École française de Rome

    60. École des hautes études en sciences sociales

    61. École nationale d'administration

    62. École nationale de l'aviation civile (Enac)

    63. École nationale des chartes

    64. École nationale d'équitation

    65. École nationale du génie rural des eaux et des forêts (Engref)

    66. Écoles nationales d'ingénieurs

    67. École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

    68. Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

    69. École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

    70. École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (Enitef)

    71. École nationale de la magistrature

    72. Écoles nationales de la marine marchande

    73. École nationale de la santé publique (ENSP)

    74. École nationale de ski et d'alpinisme

    75. École nationale supérieure agronomique - Montpellier

    76. École nationale supérieure agronomique - Rennes

    77. École nationale supérieure des arts décoratifs

    78. École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

    79. École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

    80. Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

    81. École nationale supérieure des beaux-arts

    82. École nationale supérieure des bibliothécaires

    83. École nationale supérieure de céramique industrielle

    84. École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

    85. École nationale supérieure d'horticulture

    86. École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

    87. École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)

    88. École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

    89. Écoles nationales vétérinaires

    90. École nationale de voile

    91. Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

    92. Écoles normales nationales d'apprentissage

    93. Écoles normales supérieures

    94. École polytechnique

    95. École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

    96. École de sylviculture - Crogny (Aube)

    97. École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)

    98. École de viticulture - Avize (Marne)

    99. Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

    100. Établissement national des invalides de la marine (Enim)

    101. Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

    102. Fondation Carnegie

    103. Fondation Singer-Polignac

    104. Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

    105. Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

    106. Institut de l'élevage et de médicine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

    107. Institut français d'archéologie orientale du Caire

    108. Institut géographique national

    109. Institut industriel du Nord

    110. Institut international d'administration publique (IIAP)

    111. Institut national agronomique de Paris-Grignon

    112. Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

    113. Institut national d'astronomie et de géophysique (Inag)

    114. Institut national de la consommation (INC)

    115. Institut national d'éducation populaire (Inep)

    116. Institut national d'études démographiques (Ined)

    117. Institut national des jeunes aveugles - Paris

    118. Institut national des jeunes sourdes - Bordeaux

    119. Institut national des jeunes sourds - Chambéry

    120. Institut national des jeunes sourds - Metz

    121. Institut national des jeunes sourds - Paris

    122. Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (INPNPP)

    123. Institut national de promotion supérieure agricole

    124. Institut national de la propriété industrielle

    125. Institut national de la recherche agronomique (Inra)

    126. Institut national de recherche pédagogique (INRP)

    127. Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)

    128. Institut national des sports

    129. Instituts nationaux polytechniques

    130. Instituts nationaux des sciences appliquées

    131. Instituts national supérieur de chimie industrielle de Rouen

    132. Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria)

    133. Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRTS)

    134. Instituts régionaux d'administration

    135. Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

    136. Musée de l'armée

    137. Musée Gustave Moreau

    138. Musée de la marine

    139. Musée national J.-J. Henner

    140. Musée national de la Légion d'honneur

    141. Musée de la Poste

    142. Muséum national d'histoire naturelle

    143. Musée Auguste Rodin

    144. Observatoire de Paris

    145. Office de coopération et d'accueil universitaire

    146. Office français de protection des réfugiés et apatrides

    147. Office national des anciens combattants

    148. Office national de la chasse

    149. Office national d'information sur les enseignements et les professions (Oniep)

    150. Office national d'immigration (Oni)

    151. ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

    152. Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

    153. Palais de la découverte

    154. Parcs nationaux

    155. Réunion des musées nationaux

    156. Syndicat des transports parisiens

    157. Thermes nationaux - Aix-les-Bains

    158. Universités

    C. Autre organisme public national (Altro ente nazionale pubblico)

    1. Union des groupements d'achats publics (Ugap)

    I. Grecia

    (Fa fede la versione inglese)

    List of entities (Elenco degli enti)

    1. Ministry of the Interior, Public Administration and Decentralisation

    2. Ministry of Foreign Affairs

    3. Ministry of the National Economy

    4. Ministry of Finance

    5. Ministry of Development

    6. Ministry of the Environment, Planning and Public Works

    7. Ministry of Education and Religion

    8. Ministry of Agriculture

    9. Ministry of Labour and Social Security

    10. Ministry of Health and Social Welfare

    11. Ministry of Justice

    12. Ministry of Culture

    13. Ministry of the Merchant Marine

    14. Ministry of Macedonia and Thrace

    15. Ministry of the Aegean

    16. Ministry of Transport and Communications

    17. Ministry of the Press and Media

    18. Ministry to the Prime Minister

    19. Army General Staff

    20. Navy General Staff

    21. Airforce General Staff

    22. General Secretariat for Equality

    23. General Secretariat for Greeks Living Abroad

    24. General Secretariat for Commerce

    25. General Secretariat for Research and Technology

    26. General Secretariat for Industry

    27. General Secretariat for Public Works

    28. General Secretariat for Youth

    29. General Secretariat for Further Education

    30. General Secretariat for Social Security

    31. General Secretariat for Sport

    32. General State Laboratory

    33. National Centre of Public Administration

    34. National Printing Office

    35. National Statistical Service

    36. National Welfare Organisation

    37. University of Athens

    38. University of Thessaloniki

    39. University of Patras

    40. University of Ioannina

    41. University of Thrace

    42. University of Macedonia

    43. University of the Aegean

    44. Polytechnic School of Crete

    45. Sivitanidios Technical School

    46. Eginitio Hospital

    47. Areteio Hospital

    48. Greek Atomic Energy Commission

    49. Greek Highway Fund

    50. Hellenic Post (ELTA)

    51. Workers' Housing Organisation

    52. Farmers' Insurance Organisation

    53. Public Material Management Organisation

    54. School Building Organisation

    J. Irlanda

    (Fa fede la versione inglese)

    A. Main purchasing entities (Principali enti acquirenti)

    1. Office of Public Works

    B. Other departments (Altri dipartimenti)

    1. President's Establishment

    2. Houses of the Oireachtas (Parliament)

    3. Department of the Taoiseach (Prime Minister)

    4. Office of the Tánaiste (Deputy Prime Minister)

    5. Central Statistics Office

    6. Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

    7. National Gallery of Ireland

    8. Department of Finance

    9. State Laboratory

    10. Office of the Comptroller and Auditor-General

    11. Office of the Attorney-General

    12. Office of the Director of Public Prosecutions

    13. Valuation Office

    14. Civil Service Commission

    15. Office of the Ombudsman

    16. Office of the Revenue Commissioners

    17. Department of Justice

    18. Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

    19. Department of the Environment

    20. Department of Education

    21. Department of the Marine

    22. Department of Agriculture, Food and Forestry

    23. Department of Enterprise and Employment

    24. Department of Tourism and Trade

    25. Department of Defence(5)

    26. Department of Foreign Affairs

    27. Department of Social Welfare

    28. Department of Health

    29. Department of Transport, Energy and Communications

    K. Italia

    (Fa fede la versione inglese)

    Purchasing Entities (Enti acquirenti)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    L. Lussemburgo

    (Fa fede la versione francese)

    1. Ministère du budget: service central des imprimés et des fournitures de l'État

    2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

    3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

    4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

    5. Ministère de la force publique: armée(6) - gendarmerie - police

    6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires

    7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

    8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

    9. Ministère des communications: centre informatique de l'État

    10. Ministère de l'environnement: administration de l'environnement

    M. Paesi Bassi

    (Fa fede la versione inglese)

    List of entities (Elenco degli enti)

    Ministries and central governmental bodies (Ministeri ed enti del governo centrale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    N. Portogallo

    (Fa fede la versione inglese)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    O. Svezia

    (Fa fede la versione inglese)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    P. Regno Unito

    (Fa fede la versione inglese)

    1. CABINET OFFICE

    Civil Service College

    Office of Public Services

    The Buying Agency

    Parliamentary Counsel Office

    Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA)

    2. CENTRAL OFFICE OF INFORMATION

    3. CHARITY COMMISSION

    4. CROWN PROSECUTION SERVICE

    5. CROWN ESTATE COMMISSIONERS (vote expenditure only)

    6. CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

    7. DEPARTMENT OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT

    8. DEPARTMENT OF NATIONAL SAVINGS

    9. DEPARTMENT OF EDUCATION AND EMPLOYMENT

    Higher Education Funding Council for England

    Office of Manpower Economics

    10. DEPARTMENT OF HEALTH

    Central Council for Education and Training in Social Work

    Dental Practice Board

    English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

    National Health Service Authorities and Trusts

    Prescription Pricing Authority

    Public Health Laboratory Service Board

    UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

    11. DEPARTMENT OF NATIONAL HERITAGE

    British Library

    British Museum

    Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

    Imperial War Museum

    Museums and Galleries Commission

    National Gallery

    National Maritime Museum

    National Portrait Gallery

    Natural History Museum

    Royal Commission on Historical Manuscripts

    Royal Commission on Historical Monuments of England

    Royal Fine Art Commission (England)

    Science Museum

    Tate Gallery

    Victoria and Albert Museum

    Wallace Collection

    12. DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

    Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

    Regional Medical Service

    Independent Tribunal Service

    Disability Living Allowance Advisory Board

    Occupational Pensions Board

    Social Security Advisory Committee

    13. DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

    Building Research Establishment Agency

    Commons Commission

    Countryside Commission

    Valuation Tribunal

    Rent Assessment Panels

    Royal Commission on Environmental Pollution

    14. DEPARTMENT OF THE PROCURATOR-GENERAL AND TREASURY SOLICITOR

    Legal Secretariat to the Law Officers

    15. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

    National Weights and Measures Laboratory

    Domestic Coal Consumers' Council

    Electricity Committees

    Gas Consumers' Council

    Central Transport Consultative Committees

    Monopolies and Mergers Commission

    Patent Office

    Employment Appeal Tribunal

    Industrial Tribunals

    16. DEPARTMENT OF TRANSPORT

    Coastguard Services

    17. EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENT

    18. FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE

    Wilton Park Conference Centre

    19. GOVERNMENT ACTUARY'S DEPARTMENT

    20. GOVERNMENT COMMUNICATIONS HEADQUARTERS

    21. HOME OFFICE

    Boundary Commission for England

    Gaming Board for Great Britain

    Inspectors of Constabulary

    Parole Board and Local Review Committees

    22. HOUSE OF COMMONS

    23. HOUSE OF LORDS

    24. INLAND REVENUE, BOARD OF

    25. INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE

    26. LORD CHANCELLOR'S DEPARTMENT

    Combined Tax Tribunal

    Council on Tribunals

    Immigration Appellate Authorities

    Immigration Adjudicators

    Immigration Appeal Tribunal

    Lands Tribunal

    Law Commission

    Legal Aid Fund (England and Wales)

    Pensions Appeal Tribunals

    Public Trust Office

    Office of the Social Security Commissioners

    Supreme Court Group (England and Wales)

    Court of Appeal, Criminal

    Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

    Transport Tribunal

    27. MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD

    Agricultural Dwelling House Advisory Committees

    Agricultural Land Tribunals

    Agricultural Wages Board and Committees

    Cattle Breeding Centre

    Plant Variety Rights Office

    Royal Botanic Gardens, Kew

    28. MINISTRY OF DEFENCE(7)

    Meteorological Office

    Procurement Executive

    29. NATIONAL AUDIT OFFICE

    30. NATIONAL INVESTMENT AND LOANS OFFICE

    31. NORTHERN IRELAND COURT SERVICE

    Coroners Courts

    County Courts

    Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

    Crown Court

    Enforcement of Judgments' Office

    Legal Aid Fund

    Magistrates Court

    Pensions Appeals Tribunals

    32. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF AGRICULTURE

    33. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

    34. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF EDUCATION

    35. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

    36. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF FINANCE AND PERSONNEL

    37. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES

    38. NORTHERN IRELAND OFFICE

    Crown Solicitor's Office

    Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

    Northern Ireland Forensic Science Laboratory

    Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

    Police Authority for Northern Ireland

    Probation Board for Northern Ireland

    State Pathologist Service

    39. OFFICE OF FAIR TRADING

    40. OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS

    National Health Service Central Register

    41. OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION AND HEALTH SERVICE COMMISSIONERS

    42. PAYMASTER GENERAL'S OFFICE

    43. POSTAL BUSINESS OF THE POST OFFICE

    44. PRIVY COUNCIL OFFICE

    45. PUBLIC RECORD OFFICE

    46. REGISTRY OF FRIENDLY SOCIETIES

    47. ROYAL COMMISSION ON HISTORICAL MANUSCRIPTS

    48. ROYAL HOSPITAL, CHELSEA

    49. ROYAL MINT

    50. SCOTLAND, CROWN OFFICE AND PROCURATOR

    Fiscal Service

    51. SCOTLAND, REGISTERS OF SCOTLAND

    52. SCOTLAND, GENERAL REGISTER OFFICE

    53. SCOTLAND, LORD ADVOCATE'S DEPARTMENT

    54. SCOTLAND, QUEEN'S AND LORD TREASURER'S REMEMBRANCER

    55. SCOTTISH COURTS ADMINISTRATION

    Accountant of Court's Office

    Court of Justiciary

    Court of Session

    Lands Tribunal for Scotland

    Pensions Appeal Tribunals

    Scottish Land Court

    Scottish Law Commission

    Sheriff Courts

    Social Security Commissioners' Office

    56. THE SCOTTISH OFFICE CENTRAL SERVICES

    57. THE SCOTTISH OFFICE AGRICULTURE AND FISHERIES DEPARTMENT

    Crofters Commission

    Red Deer Commission

    Royal Botanic Gardens, Edinburgh

    58. THE SCOTTISH OFFICE INDUSTRY DEPARTMENT

    59. THE SCOTTISH OFFICE EDUCATION DEPARTMENT

    National Galleries of Scotland

    National Library of Scotland

    National Museums of Scotland

    Scottish Higher Education Funding Council

    60. THE SCOTTISH OFFICE ENVIRONMENT DEPARTMENT

    Rent Assesment Panel and Committees

    Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

    Royal Fine Art Commission for Scotland

    61. THE SCOTTISH OFFICE HOME AND HEALTH DEPARTMENTS

    HM Inspectorate of Constabulary

    Local Health Councils

    National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

    Parole Board for Scotland and Local Review Committees

    Scottish Council for Postgraduate Medical Education

    Scottish Crime Squad

    Scottish Criminal Record Office

    Scottish Fire Service Training School

    Scottish National Health Service Authorities and Trusts

    Scottish Police College

    62. SCOTTISH RECORD OFFICE

    63. HM TREASURY

    64. WELSH OFFICE

    Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

    Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

    Local Government Boundary Commission for Wales

    Valuation Tribunals (Wales)

    Welsh Higher Education Funding Council

    Welsh National Health Service Authorities and Trusts

    Welsh Rent Assessment Panels

    Sezione 2

    Aziende governative

    Enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 93/38/CEE che sono autorità pubbliche o imprese pubbliche e che hanno fra le loro attività una qualsiasi tra quelle di cui sotto o una combinazione di esse:

    a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile o l'alimentazione con acqua potabile di tali reti;

    b) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità o l'alimentazione con elettricità di tali reti;

    c) la messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri impianti terminali di trasporto;

    d) la messa a disposizione dei vettori marittimi e fluviali di porti marittimi o interni, nonché di altri impianti terminali di trasporto;

    e) la gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti urbani per ferrovia(8), sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo conformemente alla direttiva 93/38/CEE.

    Le autorità pubbliche o le imprese pubbliche elencate nell'allegato I (produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile), nell'allegato II (produzione, trasporto o distribuzione di elettricità), nell'allegato VII (enti aggiudicatori nel settore dei trasporti urbani per ferrovia, sistemi automatici, tranvia, filovia o autobus), nell'allegato VIII (enti aggiudicatori nel settore degli impianti aeroportuali) e nell'allegato IX (enti aggiudicatori nel settore degli impianti portuali marittimi o interni o di altri impianti terminali di trasporto) della direttiva 93/38/CEE rispettano i criteri di cui sopra. Tali elenchi sono soltanto indicativi (cfr. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 199 del 9 agosto 1993, pag. 84 e C 241 del 29 agosto 1994, pag. 228).

    Documento accluso alla parte B, sezione 2, dell'allegato VI

    ELENCHI DI ENTI E CATEGORIE DI ENTI DI CUI AGLI ALLEGATI I, II, VII, VIII E IX DELLA DIRETTIVA 93/38/CEE

    Allegato I: Produzione, trasporto e distribuzione di acqua potabile

    AUSTRIA

    Entities of local authorities (Gemeinden) and associations of local authorities (Gemeindeverbände) producing, transporting or distributing drinking water pursuant to the Wasserversorgungsgesetze of the nine Länder.

    BELGIO

    - Entity set up pursuant to the décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau.

    - Entity set up pursuant to the arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau.

    - Entity set up pursuant to the arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau.

    - Entities producing or distributing water and set up pursuant to the loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

    - Entities producing or distributing water set up pursuant to the code communal, article 47 bis, ter et quater sur les régies communales.

    DANIMARCA

    Entities producing or distributing water referred to in Article 3, paragraph 3 of lovbekendtgørelse om vandforsyning mv. af 4. juli 1985.

    GERMANIA

    - Entities producing or distributing water pursuant to the Eigenbetriebsverordnungen or Eigenbetriebsgesetze of the Länder (Kommunale Eigenbetriebe).

    - Entities producing or distributing water pursuant to the Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit of the Länder.

    - Entities producing water pursuant to the Gesetz über Wasser- und Bodenverbände vom 10. Februar 1937 and the Erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937.

    - (Regiebetriebe) producing or distributing water pursuant to the Kommunalgesetze and notably with the Gemeindeordnungen der Länder.

    - Entities set up pursuant to the Aktiengesetz vom 6. September 1965, zuletzt geändert am 19. Dezember 1985, or GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898, zuletzt geändert am 15. Mai 1986, or having the legal status of a Kommanditgesellschaft, producing or distributing water on the basis of a special contract with regional or local authorities.

    GRECIA

    - The Water Company of Athens/Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Etaireia Ydrefsis Apochetefsis Protevoyusis) set up pursuant to Law 1068/80 of 23 August 1980.

    - The Water Company of Salonica/Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Organismos Ydrefsis Thessalonikis) operating pursuant to Presidential Decree 61/1988.

    - The Water Company of Voios/Εταιρεία Ύδρευσης Βόλου (Etaireia Ydrefsis Volou) operating pursuant to Law 890/1979.

    - Municipal companies/Δημοτικές Επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis apochetefsis) producing or distributing water and set up pursuant to Law 1059/80 of 23 August 1980.

    - Associations of local authorities/Σύνδεσμοι ύδρευσης (Syndesmoi ydrefsys) operating pursuant to the Code of local authorities Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Kodikas Dimon kai Koinotiton) implemented by Presidential Decree 76/1985.

    SPAGNA

    - Entities producing or distributing water pursuant to Ley n° 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las bases del Régimen local, and to Real Decreto n° 781/1986. Texto refundido Régimen local.

    - Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984.

    - Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946.

    FINLANDIA

    Entities producing, transporting or distributing drinking water pursuant to Article 1 of Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) of 23 December 1977.

    FRANCIA

    Entities producing or distributing water pursuant to the:

    - dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies), or

    - code des communes L 323-8 R 323-4 [régies directes (ou de fait)], or

    - décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière), or

    - code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière), or

    - code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage), or

    - jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance), or

    - code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régie intéressée), or

    - circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls), or

    - décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte), or

    - code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages).

    IRLANDA

    Entities producing or distributing water pursuant to the Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

    ITALIA

    - Entities producing or distributing water pursuant to the Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 and to Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

    - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese set up pursuant to RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.

    - Ente Acquedotti Siciliani set up pursuant to leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2, e 9 agosto 1980, n. 81.

    - Ente Sardo Acquedotti e Fognature set up pursuant to legge 5 luglio 1963 n. 9.

    LUSSEMBURGO

    - Local authorities distributing water.

    - Associations of local authorities producing or distributing water set up pursuant to the loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 and pursuant to the loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

    PAESI BASSI

    Entities producing or distributing water pursuant to the Waterleidingwet van 6 april 1957, amended by the wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986.

    PORTOGALLO

    - Empresa pública das águas livres producing or distributing water pursuant to the Decreto-Lei n.o 190/81 de 4 de Julho de 1981.

    - Local authorities producing or distributing water.

    SVEZIA

    Local authorities and municipal companies which produce, transport or distribute drinking water pursuant to lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

    REGNO UNITO

    - Water companies producing or distributing water pursuant to the Water Acts 1945 and 1989.

    - The Central Scotland Water Development Board producing water and the water authorities producing or distributing water pursuant to the Water (Scotland) Act 1980.

    - The Department of the Environment for Northern Ireland responsible for producing and distributing water pursuant to the Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973.

    Allegato II: Produzione, trasporto e distribuzione di elettricità

    AUSTRIA

    Entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to the second Verstaatlichungsgesetz (BGBl. Nr. 81/1947), and the Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 260/1975), including the Elektrizitätswirtschaftsgesetze of the nine Länder.

    BELGIO

    - Entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to Article 5: Des régies communales et intercommunales of the loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

    - Entities transporting or distributing electricity pursuant to the loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

    - EBES, Intercom, Unerg and other entities producing, transporting or distributing electricity and granted a concession for distribution pursuant to Article 8 - les concessions communales et intercommunales of the loi du 10 mars 1952 sur les distributions d'énergie électrique.

    - The société publique de production d'électricité (SPÉ).

    DANIMARCA

    - Entities producing or transporting electricity on the basis of a licence pursuant to § 3, stk. 1, of the lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde.

    - Entities distributing electricity as defined in § 3, stk. 2, of the lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde and on the basis of authorisations for expropriation pursuant to Articles 10 to 15 of the lov om elektriske stærkstrømsanlæg, jf. lovbekendtgørelse nr. 669 af 28. december 1977.

    GERMANIA

    Entities producing, transporting or distributing electricity as defined in § 2 Absatz 2 of the Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) of 13 December 1935. Last modified by the Gesetz of 19 December 1977, and auto-production of electricity so far as this is covered by the field of application of the Directive pursuant to Article 2, paragraph 5.

    GRECIA

    Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Dimosia Epicheirisi Ilektrismou) (Public Power Corporation) set up pursuant to law 1468 of 2 August 1950 Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismou), and operating pursuant to law 57/85: Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνικοποιημένης Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitourgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheiriseos Ilektrismou).

    SPAGNA

    - Entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to Article 1 of the Decreto de 12 de marzo de 1954, approving the Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía and pursuant to Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización administrativa en materia de instalaciones eléctricas.

    - Red Eléctrica de Spagna SA, set up pursuant to Real Decreto 91/1985 de 23 de enero.

    FINLANDIA

    Entities producing, transporting or distributing electricity on the basis of a concession pursuant to Article 27 of Sähkölaki (319/79) of 16 March 1979.

    FRANCIA

    - Électricité de France, set up and operating pursuant to the loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

    - Entities (sociétés d'économie mixte or régies) distributing electricity and referred to in Article 23 of loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

    - Compagnie nationale du Rhône.

    IRLANDA

    The Electricity Supply Board (ESB) set up and operating pursuant to the Electricity Supply Act 1927.

    ITALIA

    - Ente nazionale per l'energia elettrica set up pursuant to legge n. 1643, 6 dicembre 1962 approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

    - Entities operating on the basis of a concession pursuant to Article 4(5) or (8) of legge 6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

    - Entities operating on the basis of concession pursuant to Article 20 of Decreto del Presidente delle Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

    LUSSEMBURGO

    - Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg, producing or distributing electricity pursuant to the convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvée par la loi du 4 janvier 1928.

    - Société électrique de l'Our (SEO).

    - Syndicat de communes SIDOR.

    PAESI BASSI

    - Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland.

    - Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA).

    - Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH).

    - Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ).

    - Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

    - Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP).

    - Entities distributing electricity on the basis of a licence (vergunning) granted by the provincial authorities pursuant to the Provinciewet.

    PORTOGALLO

    - Electricidade de Portogallo (EDP), set up pursuant to the Decreto-Lei n.o 502/76 de 30 de Junho de 1976.

    - Entities distributing electricity pursuant to artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, amended by Decreto-Lei n.o 297/86 de 19 de Setembro de 1986. Entities producing electricity pursuant to Decreto-Lei n.o 189/88 de 27 de Maio de 1988.

    - Independent producers of electricity pursuant to Decreto-Lei n.o 189/88 de 27 de Maio de 1988.

    - Empresa de electricidade dos Açores - EDA, EP, created pursuant to the Decreto regional n.o 16/80 de 21 de Agosto de 1980.

    - Empresa de electricidade da Madeira, EP, created pursuant to the Decreto-Lei n.o 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 and regionalised pursuant to the Decreto-Lei n.o 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979, Decreto-Lei n.o 91/79 de 19 de Abril de 1979.

    SVEZIA

    Entities which transport or distribute electricity on the basis of a concession pursuant to lagen (1902:71, s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

    REGNO UNITO

    - Central Electricity Generating (CEGB), and the Area Electricity Boards producing, transporting or distributing electricity pursuant to the Electricity Act 1947 and the Electricity Act 1957.

    - The North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), producing, transporting and distributing electricity pursuant to the Electricity (Scotland) Act 1979.

    - The South of Scotland Electricity Board (SSEB) producing, transporting and distributing electricity pursuant to the Electricity (Scotland) Act 1979.

    - The Northern Ireland Electricity Service (NIES), set up pursuant to the Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972.

    Allegato VII: Enti aggiudicatori nel settore dei trasporti urbani per ferrovia, tranvia, filovia o autobus

    AUSTRIA

    Entities providing transport services pursuant to the Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957) and the Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. Nr. 84/1952).

    BELGIO

    - Societé nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB).

    - Entities providing transport services to the public on the basis of a contract granted by SNCV pursuant to Articles 16 and 21 of the arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

    - Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB).

    - Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA).

    - Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG).

    - Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC).

    - Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL).

    - Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), and other entities set up pursuant to the loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer of 22 February 1962.

    - Entities providing transport services to the public on the basis of a contract with STIB pursuant to Article 10 or with other transport entities pursuant to Article 11 of the arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications.

    DANIMARCA

    - Danske Statsbaner (DSB).

    - Entities providing bus services to the public (almindelig rutekørsel) on the basis of an authorisation pursuant to lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel.

    GERMANIA

    Entities providing, on the basis of an authorisation, short-distance transport services to the public (Öffentlicher Personennahverkehr) pursuant to the Personenbeförderungsgesetz vom 21. März 1961, as last amended on 25 July 1989.

    GRECIA

    - Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς (Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios, Electric buses of the Athens-Piraeus area) operating pursuant to Decree 768/1970 and Law 588/1977.

    - Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios, Athen-Piraeus electric railways) operating pursuant to Laws 352/1976 and 588/1977.

    - Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (Epicheirisi Astikon Sygkoinonion, Enterprise of urban transport) operating pursuant to Law 588/1977.

    - Κοινό Ταμείο Εισπράξεως Λεωφορείων (Koino Tameio Eispraxeos Leoforeion, Joint receipts fund of buses) operating pursuant to Decree 102/1973.

    - ΡΟΔΑ (Δημοτική Επιχείρηση Λεωφορείων Ρόδου) (Dimotiki Epicheirisi Leoforeion Rodou): Municipal bus enterprise in Rhodes.

    - Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis, Urban transport organisation of Thessaloniki) operating pursuant to Decree 3721/1957 and Law 716/1980.

    SPAGNA

    - Entities providing transport services to the public pursuant to the Ley de régimen local.

    - Corporación metropolitana de Madrid.

    - Corporación metropolitana de Barcelona.

    - Entities providing urban or interurban bus services to the public pursuant to Articles 113 to 118 of the Ley de ordenación de transportes terrestres de 31 de julio de 1987.

    - Entities providing bus services to the public, pursuant to Article 71 of the Ley de ordenación de transportes terrestres de 31 de julio de 1987.

    - FEVE, RENFE (or Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) providing bus services to the public pursuant to the Disposiciones adicionales. Primera, de la Ley de ordenación de transportes terrestres de 31 de julio de 1957.

    - Entities providing bus services to the public pursuant to Disposiciones transitorias, Tercera, de la Ley de ordenación de transportes terrestres de 31 de julio de 1957.

    FINLANDIA

    Public or private entities operating bus services according to Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä and Helsingin kaupungin liikennelaitos / Helsingfors stads trafikverk (Helsinki Transport Board), which provides metro and tramway services to the public.

    FRANCIA

    - Entities providing transport services to the public pursuant to Articles 7 to 11 of loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, transports intérieurs, orientation.

    - Régie autonome des transports parisiens, société nationale des chemins de fer français, APTR, and other entities providing transport services to the public on the basis of an authorisation granted by the syndicat des transports parisiens pursuant to the ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.

    IRLANDA

    - Iarnrod Éireann (Irish Rail).

    - Bus Éireann (Irish Bus).

    - Bus Átha Cliath (Dublin Bus).

    - Entities providing transport services to the public pursuant to the amended Road Transport Act 1932.

    ITALIA

    - Entities providing transport services of a concession pursuant to Legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - Article 1 as modified by Article 45 of Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

    - Entities providing transport services to the public pursuant to Article 1(15) of Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

    - Entities operating on the basis of a concession pursuant to Article 242 or 255 of Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

    - Entities or local authorities operating on the basis of a concession pursuant to Article 4 of Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

    - Entities operating on the basis of a concession pursuant to Article 14 of Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

    LUSSEMBURGO

    - Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

    - Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg.

    - Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

    - Bus service undertakings operating pursuant to the règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

    PAESI BASSI

    Entities providing transport services to the public pursuant to Chapter II (Openbaar vervoer) of the Wet Personenvervoer van 12 maart 1987.

    PORTOGALLO

    - Rodoviária nacional, EP.

    - Companhia Carris de ferro de Lisboa.

    - Metropolitano de Lisboa, EP.

    - Serviços de transportes colectivos do Porto.

    - Serviços municipalizados de transporte do Barreiro.

    - Serviços municipalizados de transporte de Aveiro.

    - Serviços municipalizados de transporte de Braga.

    - Serviços municipalizados de transporte de Coimbra.

    - Serviços municipalizados de transporte de Portalegre.

    SVEZIA

    Entities operating urban railway or tramway services according to lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Public or private entities operating a trolley bus or bus service in accordance with lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik and lagen (1983:293) om yrkestrafik.

    REGNO UNITO

    - Entities providing bus services to the public pursuant to the London Regional Transport Act 1984.

    - Glasgow Underground.

    - Greater Manchester Rapid Transit Company.

    - Docklands Light Railway.

    - London Underground Ltd.

    - British Railways Board.

    - Tyne and Wear Metro.

    Allegato VIII: Enti aggiudicatori nel settore degli impianti aeroportuali

    AUSTRIA

    - Austro Control GmbH.

    - Entities as defined in Articles 60 to 80 of the Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957).

    BELGIO

    Régie des voies aériennes set up pursuant to the arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes amended by arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la règie des voies aériennes.

    DANIMARCA

    Airports operating on the basis of an authorisation pursuant to § 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985.

    GERMANIA

    Airports as defined in Article 38(2) of the Luftverkehrszulassungsordnung vom 19. März 1979, as last amended by the Verordnung vom 21. Juli 1986.

    GRECIA

    - Airports operating pursuant to law 517/1931 setting up the civil aviation service [Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)].

    - International airports operating pursuant to presidential decree 647/981.

    SPAGNA

    Airports managed by Aeropuertos Nacionales operating pursuant to the Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.

    FINLANDIA

    Airports managed by Ilmailulaitos/Luftfartsverket pursuant to Ilmailulaki (595/64).

    FRANCIA

    - Aéroports de Paris operating pursuant to titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile.

    - Aéroport de Bâle-Mulhouse, set up pursuant to the convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

    - Airports as defined in article L 270-1, code de l'aviation civile.

    - Airports operating pursuant to the cahier des charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955.

    - Airports operating on the basis of a convention d'exploitation pursuant to article L 221, code de l'aviation civile.

    IRLANDA

    - Airports of Dublin, Cork and Shannon managed by Aer Rianta-Irish Airports.

    - Airports operating on the basis of a Public-use Licence granted, pursuant to the Air Navigation and Transport Act No 23 1936, the Transport Fuel and Power Transfer of Departmental, Administration and Ministerial Functions Order 1959 (SI No 125 of 1959) and the Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970).

    ITALIA

    - Civil Stat. airports (aerodroal civili istituiti dallo Stato referred to in Article 692 of the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

    - Entities operating airport facilities on the basis of a concession granted pursuant to Article 694 of the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

    LUSSEMBURGO

    Aéroport de Findel.

    PAESI BASSI

    Airports operating pursuant to Articles 18 and following of the Luchtvaartwet of 15 January 1958, amended on 7 June 1978.

    PORTOGALLO

    - Airports managed by Aeroportos de navegação aérea (ANA), EP pursuant to Decreto-Lei n.o 246/79.

    - Aeroporto do Funchal and Aeroporto de Porto Santo, regionalised pursuant to the Decreto-Lei n.o 284/81.

    SVEZIA

    - Publicly owned and operated airports in accordance with lagen (1957:297) om luftfart.

    - Privately owned and operated airports with an exploitation permit under the act, where this permit corresponds to the criteria of Article 2 (3) of the Directive.

    REGNO UNITO

    Airports managed by British Airports Authority plc. Airports which are public limited companies (plc) pursuant to the Airports Act 1986.

    Allegato IX: Enti aggiudicatori nel settore degli impianti portuali marittimi o interni o di altri impianti terminali di trasporto

    AUSTRIA

    Inland ports owned totally or partially by Länder and/or Gemeinden.

    BELGIO

    - Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.

    - Port autonome de Liège.

    - Port autonome de Namur.

    - Port autonome de Charleroi.

    - Port de la ville de Gand.

    - Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen.

    - Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers).

    - Port de Nieuwport.

    - Port d'Ostende.

    DANIMARCA

    Ports as defined in Article 1, I to III of the bekendtgørelse nr. 604 af 16. december 1985 om, hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne.

    GERMANIA

    - Seaports owned totally or partially by territorial authorities (Länder, Kreise, Gemeinden).

    - Inland ports subject to the Hafenordnung pursuant to the Wassergesetze der Länder.

    GRECIA

    - Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς/Piraeus port (Organismos Limenos Peiraios) set up pursuant to Emergency Law 1559/1950 and Law 1630/1951.

    - Οργανισμός Λιμένος Θεσαλονίκης/Thessaloniki port (Organismos Limenos Thessalonikis) set up pursuant to Decree N.A. 2251/1953.

    - Other ports governed by presidential Decree 649/1977 (NA. 649/1977) Εποπτεία, οργάνωση λειτουργίας, διοικητικός έλεγχος λιμένων (Epopteia, organosi leitourgias, dioikitikos elegchos limenon, supervision, organisation of functioning and administrative control).

    SPAGNA

    - Puerto de Huelva set up pursuant to the Decreto de 2 de octubre de 1969, n° 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.

    - Puerto de Barcelona set up pursuant to the Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.

    - Puerto de Bilbao set up pursuant to the Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2048/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.

    - Puerto de Valencia set up pursuant to the Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía.

    - Juntas de Puertos operating pursuant to the Ley 27/68 de 20 de junio de 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía and to the Decreto de 9 de abril de 1970, n° 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.

    - Ports managed by the Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, operating pursuant to the Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 and Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981.

    - Ports listed in the Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general.

    FINLANDIA

    - Ports operating pursuant to Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).

    - Saimaa Canal (Saimaan kanavan hoitokunta).

    FRANCIA

    - Port autonome de Paris set up pursuant to loi 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.

    - Port autonome de Strasbourg set up pursuant to the convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approved by the loi du 26 avril 1924.

    - Other inland waterway ports set up or managed pursuant to Article 6 (navigation intérieure) of the décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes.

    - Ports autonomes operating pursuant to articles L 111-1 et suivants of the code des ports maritimes.

    - Ports non autonomes operating pursuant to articles R 121-1 et suivants of the code des ports maritimes.

    - Ports managed by regional authorities (départements) or operating pursuant to a concession granted by the regional authorities (départements) pursuant to Article 6 of loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et l'État.

    IRLANDA

    - Ports operating pursuant to the Harbour Acts 1946 to 1976.

    - Port of Dun Laoghaire operating pursuant to the State Harbours Act 1924.

    - Port of Rosslare Harbour operating pursuant to the Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899.

    ITALIA

    - State ports and other ports managed by the Capitaneria di Porto pursuant to the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.

    - Autonomous ports (enti portuali) set up by special laws pursuant to Article 19 of the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

    LUSSEMBURGO

    Port de Mertert set up and operating pursuant to loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle.

    PAESI BASSI

    - Havenbedrijven, set up and operating pursuant to the Gemeentewet van 29 juni 1851.

    - Havenschap Vlissingen, set up by wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen.

    - Havenschap Terneuzen, set up by wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen.

    - Havenschap Delfzijl, set up by wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl.

    - Industrie- en havenschap Moerdijk, set up by gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approved by Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972.

    PORTOGALLO

    - Porto de Lisboa set up pursuant to Decreto real de 18 de Fevereiro de 1907 and operating pursuant to Decreto-Lei n.o 36976 de 20 de Julho de 1948.

    - Porto do Douro e Leixões set up pursuant to Decreto-Lei n.o 36977 de 20 de Julho de 1948.

    - Porto de Sines set up pursuant to Decreto-Lei n.o 508/77 de 14 de Dezembro de 1977.

    - Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimão e Faro operating pursuant to Decreto-Lei n.o 37754 de 18 de Fevereiro de 1950.

    SVEZIA

    Ports and terminal facilities according to lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

    REGNO UNITO

    Harbour Authorities within the meaning of Section 57 of the Harbours Act 1964 providing port facilities to carriers by sea or inland waterway.

    Sezione 3

    Enti governativi subcentrali

    Nulla.

    (1) Soltanto i materiali non da guerra di cui alla parte B dell'allegato VII.

    (2) Attività postali previste dalla legge del 24 dicembre 1993.

    (3) Soltanto i materiali non da guerra di cui alla parte B dell'allegato VII.

    (4) Soltanto le poste.

    (5) Soltanto i materiali non da guerra di cui alla parte B dell'allegato VII.

    (6) Soltanto i materiali non da guerra di cui alla parte B dell'allegato VII.

    (7) Soltanto i materiali non da guerra di cui alla parte B dell'allegato VII.

    (8) Sono esclusi gli enti di cui all'allegato VI della direttiva 93/38/CEE del Consiglio.

    ALLEGATO VII

    BENI CONTEMPLATI

    (di cui all'articolo 25)

    PARTE A

    ELENCO DEI BENI CONTEMPLATI DAL MESSICO

    Il presente titolo si applica a tutti i beni. Tuttavia, nel caso di appalti della Secretaría de la Defensa Nacional e della Secretaría de Marina, il presente titolo riguarda solo i seguenti beni:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nota:

    la numerazione si riferisce ai codici della Federal Supply Classification

    PARTE B

    ELENCO DEI BENI CONTEMPLATI DALLA COMUNITÀ

    Il presente titolo si applica a tutti i beni, salvo diversa indicazione in altre parti del titolo o dei suoi allegati. Tuttavia, per gli appalti dei ministeri della difesa di Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito il presente titolo riguarda solo il seguente elenco di beni e apparecchiature:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (Codici del sistema armonizzato)

    ALLEGATO VIII

    SERVIZI CONTEMPLATI

    (di cui all'articolo 25)

    PARTE A

    ELENCO DEI SERVIZI CONTEMPLATI DAL MESSICO

    Il presente titolo si applica a tutti i servizi indicati in appresso dati in appalto dagli enti elencati nell'allegato VI, parte A.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nota:

    L'elenco si basa sulla classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (Central Product Classification - CPC)

    PARTE B

    ELENCO DEI SERVIZI CONTEMPLATI DALLA COMUNITÀ

    Il presente titolo si applica a tutti i servizi indicati in appresso dati in appalto dagli enti elencati nell'allegato VI, parte B.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IX

    SERVIZI DEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE CONTEMPLATI

    (di cui all'articolo 25)

    PARTE A

    ELENCO DEI SERVIZI DEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE CONTEMPLATI DAL MESSICO

    Il presente titolo si applica a tutti i servizi del settore della costruzione indicati in appresso dati in appalto dagli enti elencati nell'allegato VI, parte A.

    Codici delle opere di costruzione

    Nota:

    L'elenco si basa sulla classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (Central Product Classification - CPC), divisione 51.

    Definizione dei "servizi del settore della costruzione": opera di pre-edificazione; nuova costruzione e riparazione, alterazione, restauro e manutenzione di edifici residenziali e non residenziali e opere d'ingegneria civile. Queste opere possono essere eseguite completamente da un'impresa generale, che realizza i lavori di costruzione su incarico dell'ente appaltante o per conto proprio, oppure essere suddivise in singole parti e subappaltate ad appaltatori specializzati, ad esempio, in lavori d'installazione, se il lavoro svolto dai subappaltatori fa parte dell'opera dell'appaltatore principale. I prodotti qui classificati sono servizi essenziali nel processo di produzione dei vari tipi di costruzione e per il risultato finale delle attività di costruzione.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PARTE B

    ELENCO DEI SERVIZI DEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE CONTEMPLATI DALLA COMUNITÀ

    Il presente titolo si applica a tutti i servizi del settore della costruzione indicati in appresso dati in appalto dagli enti elencati nell'allegato VI, parte B.

    Definizione: Ai fini della parte B del presente allegato, un contratto di servizi del settore della costruzione è un contratto mirante all'esecuzione, con qualsivoglia mezzo, di opere d'ingegneria civile o di costruzione di edifici ai sensi della divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC).

    Elenco della divisione 51 della CPC

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO X

    SOGLIE

    (di cui all'articolo 25)

    PARTE A

    SOGLIE APPLICABILI AL MESSICO

    1. Le soglie relative agli appalti aggiudicati dagli enti elencati all'allegato VI, parte A, sezione 1 (Enti del governo federale) sono le seguenti:

    - 100000 USD per i beni e servizi indicati agli allegati VII e VIII o qualsiasi loro combinazione

    - 6500000 USD per i servizi del settore della costruzione indicati all'allegato IX.

    2. Le soglie relative agli appalti aggiudicati dagli enti elencati all'allegato VI, parte A, sezione 2 (enti pubblici) sono le seguenti:

    - 250000 USD per i beni e servizi indicati agli allegati VII e VIII o qualsiasi loro combinazione

    - 8000000 USD per i servizi del settore della costruzione indicati all'allegato IX.

    3. Tuttavia, per garantire l'equivalenza con il valore attuale delle soglie applicate nell'ambito del NAFTA, il Messico applica, dall'entrata in vigore della presente decisione, le soglie effettive NAFTA invece di quelle indicate ai paragrafi 1 e 2.

    PARTE B

    SOGLIE APPLICABILI ALLA COMUNITÀ

    1. Le soglie relative agli appalti aggiudicati dagli enti elencati all'allegato VI, parte B, sezione 1 (Enti dei governi centrali) sono le seguenti:

    - 130000 DSP per le forniture;

    - 130000 DSP per i servizi di cui all'allegato VIII;

    - 5000000 DSP per le opere di cui all'allegato IX.

    2. Le soglie relative agli appalti aggiudicati dagli enti elencati all'allegato VI, parte B, sezione 2, sono le seguenti:

    - 400000 DSP per le forniture;

    - 400000 DSP per i servizi di cui all'allegato VIII;

    - 5000000 DSP per le opere di cui all'allegato IX.

    PARTE C

    NOTE GENERALI

    1. Il Messico calcola il valore delle soglie in pesos e le converte utilizzando il tasso di conversione del Banco de México. Detto tasso corrisponde al valore del peso messicano rispetto al dollaro statunitense al 1o dicembre e al 1o giugno di ogni anno, o il primo giorno lavorativo ad essi successivo. Il tasso di conversione del 1o dicembre si applica dal 1o gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e il tasso di conversione del 1o giugno si applica dal 1o luglio al 31 dicembre dello stesso anno.

    2. La Comunità calcola il valore delle soglie in euro e le converte utilizzando il tasso di conversione della Banca centrale europea. Detto tasso corrisponde al valore dell'euro rispetto ai DSP al 1o dicembre e al 1o giugno di ogni anno, o il primo giorno lavorativo ad essi successivo. Il tasso di conversione del 1o dicembre si applica dal 1o gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e il tasso di conversione del 1o giugno si applica dal 1o luglio al 31 dicembre dello stesso anno.

    3. Il Messico e la Comunità si comunicano reciprocamente, nelle rispettive valute, il nuovo valore delle soglie al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore.

    ALLEGATO XI

    NOTE GENERALI

    (di cui all'articolo 25)

    PARTE A

    OSSERVAZIONI GENERALI E DEROGHE APPLICABILI ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MESSICO DI CUI AGLI ALLEGATI DA VI A X

    Sezione 1

    Disposizioni transitorie

    Fatte salve le altre disposizioni del presente titolo, gli allegati da VI a X sono soggetti alle seguenti disposizioni transitorie:

    Pemex, CFE e costruzioni del settore non energetico

    1. Per ciascun esercizio successivo all'entrata in vigore del presente titolo, il Messico può esentare dagli obblighi in esso sanciti la rispettiva percentuale, precisata al paragrafo 2, del valore totale:

    a) dei contratti di acquisto di beni, servizi e qualsiasi loro combinazione e dei contratti di servizi del settore della costruzione aggiudicati da Pemex durante lo stesso anno, che siano superiori alle soglie indicate nell'allegato X;

    b) dei contratti di acquisto di beni, servizi e qualsiasi loro combinazione e dei contratti di servizi del settore della costruzione aggiudicati da CFE durante lo stesso anno, che siano superiori alle soglie indicate nell'allegato X;

    c) dei contratti di acquisto di servizi del settore della costruzione aggiudicati durante lo stesso anno, che siano superiori alle soglie indicate nell'allegato X, esclusi i contratti di servizi del settore della costruzione aggiudicati da Pemex e CFE.

    2.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Il valore dei contratti di acquisto finanziati con prestiti di istituzioni finanziarie regionali o multilaterali non sono inclusi nel calcolo del valore totale dei contratti di acquisto di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2. I contratti finanziati con detti prestiti non sono inoltre soggetti alle restrizioni stabilite nel presente titolo.

    4. Il Messico assicura che il valore totale dei contratti di acquisto di Pemex o CFE di una determinata categoria FSC (o di altro sistema di classificazione concordato tra le parti), esentati a norma dei paragrafi 1 e 2 per qualsiasi esercizio, non superi il 15 % del valore totale dei contratti di acquisto di Pemex o CFE che possono essere esentati in quell'esercizio.

    5. Il Messico assicura che dopo il 31 dicembre del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente titolo Pemex e CFE compino tutti gli sforzi possibili per garantire che il valore totale dei loro rispettivi contratti di acquisto di una determinata categoria FSC (o di altro sistema di classificazione concordato tra le parti), esentati a norma dei paragrafi 1 e 2 per qualsiasi esercizio, non superi il 50 % del valore totale di tutti i contratti di acquisto di Pemex o CFE di quella categoria FSC (o di altro sistema di classificazione concordato tra le parti) per quell'esercizio.

    Prodotti farmaceutici

    6. Fino al 1o gennaio dell'ottavo anno successivo alla sua entrata in vigore, il presente titolo non si applica agli acquisti effettuati dalla Secretaría de Salud, dall'IMSS, dall'ISSSTE, dalla Secretaría de la Defensa Nacional e dalla Secretaría de Marina di medicinali che non siano brevettati in Messico o i cui brevetti messicani siano scaduti. Il presente paragrafo non pregiudica in alcun modo la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

    Sezione 2

    Disposizioni permanenti

    1. Il presente titolo non si applica agli acquisti effettuati:

    a) in vista di una rivendita commerciale da parte di punti di rivendita pubblici;

    b) ricorrendo a prestiti di istituzioni finanziarie regionali o multilaterali, qualora tali istituzioni prevedano procedure diverse (eccetto per i requisiti relativi al contenuto nazionale);

    c) da un ente presso un altro ente messicano;

    d) per la fornitura di acqua, energia o combustibili destinati alla produzione di energia.

    2. Il presente titolo non si applica ai servizi pubblici (compresi i servizi di telecomunicazioni, di trasmissione, di fornitura di acqua e di energia).

    3. Il presente titolo non si applica ai servizi di trasporto, ossia: ai trasporti terrestri (CPC 71), ai trasporti per vie navigabili (CPC 72), ai trasporti aerei (CPC 73), ai trasporti di appoggio e ausiliari (CPC 74), alle poste e telecomunicazioni (CPC 75), ai servizi di riparazione di altri mezzi di trasporto, forniti su base forfettaria o contrattuale (CPC 8868).

    4. Il presente titolo non si applica all'acquisto di servizi di trasporto che facciano parte di o siano connessi a contratti di fornitura.

    5. Il presente titolo non si applica ai servizi finanziari, ai servizi di ricerca e sviluppo e ai contratti di gestione aggiudicati a centri di ricerca e sviluppo finanziati con fondi federali o connessi con l'esecuzione di programmi di ricerca finanziati dallo Stato.

    6. Fatte salve le altre disposizioni del presente titolo, il Messico può esentare i contratti di fornitura dagli obblighi in esso previsti, alle seguenti condizioni:

    a) il valore totale dei contratti esentati non può superare l'equivalente in pesos messicani di:

    i) 1,0 miliardi di USD per ciascun anno fino al 31 dicembre del settimo anno successivo all'entrata in vigore del presente titolo, per i contratti di tutti gli enti eccetto Pemex e CFE;

    ii) 1,8 miliardi di USD per ciascun anno a decorrere dal 1o gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore del presente titolo, per i contratti di tutti gli enti;

    b) nessun ente soggetto alle disposizioni della lettera a) può esentare in un esercizio contratti per un valore superiore al 20 % del valore totale dei contratti esentabili per quell'esercizio;

    c) il valore totale dei contratti esentati da Pemex o CFE non può superare l'equivalente in pesos messicani di 720 milioni di USD per ciascun esercizio, a decorrere dal 1o gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore del presente titolo.

    7. A partire da un anno dall'entrata in vigore del presente titolo, i valori del dollaro di cui al paragrafo 6 sono adeguati annualmente per tenere conto dell'inflazione accumulata dalla data di entrata in vigore del presente titolo, assumendo come base il deflatore implicito dei prezzi del PIL degli Stati Uniti o qualsiasi indice successivo pubblicato dal Council of Economic Advisors in Economic Indicators.

    I valori del dollaro adeguati per tener conto dell'inflazione cumulata fino al gennaio di ciascun anno successivo al 2000 sono pari ai valori originari del dollaro moltiplicati per il rapporto tra:

    a) il deflatore implicito dei prezzi del PIL degli Stati Uniti o qualsiasi indice successivo pubblicato dal Council of Economic Advisors in Economic Indicators vigente nel gennaio dello stesso anno e

    b) il deflatore implicito dei prezzi del PIL degli Stati Uniti o qualsiasi indice successivo pubblicato dal Council of Economic Advisors in Economic Indicators vigente alla data di entrata in vigore del presente titolo,

    purché i deflatori dei prezzi di cui alle lettere a) e b) abbiano lo stesso anno di base. I risultanti valori del dollaro sono arrotondati al valore più prossimo in milioni di USD.

    8. La deroga relativa alla sicurezza nazionale, di cui all'articolo 13 dell'accordo transitorio, comprende anche gli acquisti connessi alla salvaguardia di materiali e tecnologie nucleari.

    9. Fatte salve le altre disposizioni del presente titolo, un ente può imporre che una percentuale di acquisti sia effettuata a livello locale, purché non superi:

    a) il 40 %, per progetti "chiavi in mano" o grandi progetti integrati ad alta intensità di manodopera o

    b) il 25 %, per progetti "chiavi in mano" o grandi progetti integrati ad alta intensità di capitale.

    Ai fini del presente paragrafo, per "progetto 'chiavi in mano' o grande progetto integrato" s'intende, in generale, un progetto di costruzione, fornitura o installazione, realizzato da una persona conformemente al diritto attribuitole da un ente, ai termini del quale:

    a) l'apppaltatore principale ha la facoltà di selezionare le imprese generali o i subappaltatori;

    b) né lo Stato messicano né i suoi enti finanziano il progetto;

    c) la persona assume i rischi connessi alla non esecuzione;

    d) l'impianto sarà gestito da un ente o mediante un contratto di appalto di tale ente.

    10. Fatte salve le soglie di cui all'allegato X, si applica l'articolo 26 a qualsiasi appalto di forniture o apparecchiature per giacimenti petroliferi o di gas aggiudicato da Pemex a fornitori locali sul luogo sul quale tale società effettua lavori.

    11. Qualora in un determinato anno il Messico superi il valore totale dei contratti che possono essere esentati per tale anno, conformemente al paragrafo 6 o alla sezione 1, paragrafi 1, 2 e 4, il Messico si consulta con la Comunità in vista di raggiungere un accordo su una compensazione sotto forma di opportunità di appalti supplementari per l'anno successivo. Le consultazioni avvengono nel rispetto dei diritti delle parti di cui al titolo VI.

    12. Nessuna delle disposizioni del presente titolo è interpretata in modo che Pemex debba concludere contratti che prevedono la ripartizione dei rischi.

    PARTE B

    OSSERVAZIONI GENERALI E DEROGHE APPLICABILI ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMUNITÀ DI CUI AGLI ALLEGATI DA VI A X

    1. Il presente titolo non si applica ai contratti aggiudicati ai sensi di:

    a) un accordo internazionale e intesi alla realizzazione o alla gestione comuni di un progetto da parte dei firmatari;

    b) un accordo internazionale relativo allo stazionamento di truppe;

    c) procedure particolari di un'organizzazione internazionale;

    d) programmi di aiuto della Comunità o di suoi Stati membri a favore di paesi terzi.

    2. Il presente titolo non si applica alla fornitura di prodotti agricoli effettuata nel quadro di programmi di aiuto all'agricoltura e di programmi per l'alimentazione umana.

    3. Il presente titolo non si applica agli appalti aggiudicati dagli enti di cui all'allegato VI, parte B, sezioni 1 e 3, in relazione ad attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

    4. Il presente titolo non si applica ai contratti aggiudicati dagli enti di cui all'allegato VI, parte B, sezione 2:

    a) per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili per la produzione di energia;

    b) per fini diversi dallo svolgimento delle loro attività, quali sono descritte nel presente allegato, o per lo svolgimento di tali attività in uno Stato diverso dagli Stati membri;

    c) per fini di rivendita o di noleggio a terzi, a condizione che gli enti aggiudicatori non godano di diritti speciali ed esclusivi di vendita o noleggio dell'oggetto di tali contratti ed altri enti siano liberi di venderli o noleggiarli alle stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori.

    5. Il presente titolo non si applica ai contratti:

    a) per l'acquisto o la locazione di terre, fabbricati già esistenti, altri beni immobili o relativi a diritti su detti beni;

    b) per l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte di società di radiodiffusione e relativi al tempo di trasmissione.

    6. La fornitura di servizi, compresi i servizi del settore della costruzione, nel contesto di procedure di appalto eseguite in conformità del presente titolo è soggetta alle condizioni e alle limitazioni relative all'accesso al mercato e al trattamento nazionale che l'Austria deve rispettare conformemente ai suoi impegni derivanti dall'accordo generale sul commercio dei servizi nell'OMC.

    7. Il presente titolo non si applica ai contratti aggiudicati ad un ente che in Finlandia o in Svezia costituisce un'autorità aggiudicatrice ai sensi della rispettiva legge sugli appalti pubblici ["Laki julkisista hankinnoista" (1505/92) in Finlandia, "Lag om offentlig upphandling" (1992:1528) in Svezia], se ciò avviene in forza di un diritto esclusivo di cui tale ente gode, a norma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o in base a contratti d'impiego, rispettivamente in Finlandia o in Svezia.

    8. Qualora un determinato appalto sia in grado di pregiudicare importanti obiettivi di politica nazionale, il governo finlandese o il governo svedese possono ritenere necessario derogare, in casi specifici, al principio del trattamento nazionale di cui al presente titolo. Una decisione in tal senso è adottata a livello governativo. La Finlandia esprime inoltre una riserva riguardo all'applicazione del presente titolo alle isole Åland (Ahvenanmaa).

    ALLEGATO XII

    PROCEDURE DI APPALTO E ALTRE DISPOSIZIONI

    (di cui all'articolo 29)

    PARTE A

    DISPOSIZIONI NAFTA APPLICABILI AL MESSICO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PARTE B

    DISPOSIZIONI DEL GPA APPLICABILI ALLA COMUNITÀ

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO XIII

    PUBBLICAZIONI

    (di cui all'articolo 31)

    Il presente allegato elenca le pubblicazioni utilizzate dalle parti per la pubblicazione di leggi, regolamenti, sentenze, norme amministrative di applicazione generale, compresi gli inviti a partecipare e la qualificazione dei fornitori e qualsiasi altra procedura relativa agli appalti pubblici oggetto della presente decisione.

    PARTE A

    MESSICO

    Diario Oficial de la Federación

    Semanario Judicial de la Federación (solo per la giurisprudenza)

    PARTE B

    COMUNITÀ EUROPEA

    Comunità europea

    Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

    Austria

    Österreichisches Bundesgesetzblatt, Amtsblatt zur Wiener Zeitung

    Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes

    Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes - administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

    Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen

    Belgio

    Leggi, regolamenti reali, regolamenti ministeriali, circolari ministeriali: Le Moniteur belge

    Giurisprudenza: Pasicrisie

    Danimarca

    Leggi e regolamenti: Lovtidende

    Sentenze: Ugeskrift for Retsvaesen

    Norme e procedure amministrative: Ministerialtidende

    Decisioni della Commissione d'appello per gli appalti pubblici: Konkurrencerådets Dokumentation

    Germania

    Legislazione e regolamentazioni: Bundesanzeiger, Herausgeber: der Bundesminister der Justiz

    Sentenze: Entscheidungssammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

    Spagna

    Legislazione: Boletín Oficial del Estado

    Sentenze: nessuna pubblicazione ufficiale

    Francia

    Legislazione: Journal officiel de la République française

    Giurisprudenza: Recueil des arrêts du Conseil d'État

    Revue des marchés publics

    Grecia

    Gazzetta ufficiale greca, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

    Irlanda

    Legislazione e regolamenti: Iris Oifigiúil (Gazzetta ufficiale del governo irlandese)

    Italia

    Legislazione: Gazzetta ufficiale

    Giurisprudenza: nessuna pubblicazione ufficiale

    Lussemburgo

    Legislazione: Mémorial

    Giurisprudenza: Pasicrisie

    Paesi Bassi

    Legislazione: Nederlandse Staatscourant e/o Staatsblad

    Giurisprudenza: nessuna pubblicazione ufficiale

    Portogallo

    Legislazione: Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

    Pubblicazioni giudiziarie: Boletim do Ministério da Justiça,

    Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo,

    Colectânea de Jurisprudência das Relações

    Finlandia

    Suomen Säädöskokoelma - Finlands Författningssamling (Raccolta degli statuti della Finlandia)

    Svezia

    Svensk författningssamling (Codice svedese degli statuti)

    Regno Unito

    Legislazione: HM Stationery Office

    Giurisprudenza: Law Reports

    "Public Bodies": HM Stationery Office

    ALLEGATO XIV

    MODULO PER LA COMUNICAZIONE D'INFORMAZIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 38, PARAGRAFO 2

    (di cui all'articolo 38)

    1. La Comunità redige un elenco indicativo di 150 autorità o imprese pubbliche di cui all'allegato VI, parte B, sezione 2, e fornisce le informazioni statistiche relative a tali enti, conformemente al modulo contenuto nel presente allegato. Gli enti figuranti in tale elenco sono, per la sfera delimitata dal suddetto allegato, rappresentativi in termini di ubicazione geografica e distribuzione settoriale.

    2. Dopo aver ricevuto tali informazioni, il Messico fornisce informazioni sugli enti di cui all'allegato VI, parte A, sezione 2, mediante il modulo contenuto nel presente allegato.

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    ALLEGATO XV

    (di cui all'articolo 39)

    CAPITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Obiettivi

    1. Le parti si impegnano ad applicare le rispettive norme di concorrenza in modo da evitare che i benefici derivanti dalla presente decisione possano essere ridotti o annullati da attività anticoncorrenziali.

    2. Gli obiettivi del presente meccanismo sono i seguenti:

    a) promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti per quanto riguarda l'applicazione delle loro norme di concorrenza nei rispettivi territori e assicurare una reciproca assistenza riguardo a qualunque aspetto della concorrenza per il quale le parti lo ritengano necessario;

    b) eliminare le attività anticoncorrenziali mediante applicazione della legislazione appropriata, in modo da evitare effetti negativi sul commercio e sullo sviluppo economico, nonché l'eventuale impatto negativo di tali attività sugli interessi dell'altra parte; e

    c) promuovere la cooperazione in modo da chiarire eventuali differenze nell'applicazione delle rispettive norme di concorrenza.

    3. Nell'applicare il presente meccanismo, al fine di impedire distorsioni o restrizioni della concorrenza che potrebbero eventualmente pregiudicare gli scambi commerciali tra la Comunità e il Messico, le parti presteranno una particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a) per la Comunità: accordi tra società, decisioni di associazione tra società e pratiche concordate tra società, sfruttamento abusivo di una posizione dominante e fusioni;

    b) per il Messico: pratiche monopolistiche assolute o relative e fusioni.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente allegato, si intende:

    a) per "norme di concorrenza":

    i) per la Comunità, gli articoli 81, 82, 85 e 86 del trattato che istituisce la Comunità europea, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, gli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e i relativi regolamenti di applicazione, in particolare la decisione n. 24/54 dell'Alta Autorità;

    ii) per il Messico, la Ley Federal de Competencia del 24 dicembre 1992, il Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia del 28 agosto 1998 e il Reglamento de la Ley Federal de Competencia del 4 marzo 1998;

    iii) qualsiasi eventuale emendamento delle suddette normative;

    iv) eventuali altre norme, nella misura in cui possano avere un rapporto con la concorrenza in relazione al presente meccanismo;

    b) per "autorità garante della concorrenza":

    i) per la Comunità, la Commissione delle Comunità europee;

    ii) per il Messico, la Comisión Federal de Competencia;

    c) per "provvedimento di applicazione", qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall'autorità garante della concorrenza di una parte, dal quale possano risultare sanzioni o rimedi;

    d) per "attività anticoncorrenziali" e "comportamenti e pratiche restrittivi della concorrenza", i comportamenti, le operazioni o gli atti, quali definiti nell'ambito delle norme di concorrenza di una parte, soggetti a sanzioni o rimedi.

    CAPITOLO II

    COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

    Articolo 3

    Notifica

    1. Le autorità garanti della concorrenza si notificano reciprocamente un provvedimento di applicazione qualora:

    a) esso sia attinente a provvedimenti di applicazione dell'altra parte;

    b) possa avere ripercussioni su interessi rilevanti dell'altra parte;

    c) riguardi restrizioni della concorrenza che potrebbero avere ripercussioni sul territorio dell'altra parte; e

    d) qualora vi sia l'eventualità che vengano adottate decisioni che condizionino o vietino azioni nel territorio dell'altra parte.

    2. Per quanto possibile e a condizione che questa modalità non sia contraria alle norme di concorrenza delle parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all'autorità garante della concorrenza destinataria di esprimere il suo parere. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall'altra autorità garante della concorrenza al momento di adottare le decisioni.

    3. Le notifiche di cui al paragrafo 1 devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione alla luce degli interessi dell'altra parte. Le notifiche devono comprendere tra l'altro quanto segue:

    a) descrizione degli effetti restrittivi dell'operazione sulla concorrenza e indicazione della base giuridica applicabile;

    b) informazioni sul mercato del prodotto o servizio in questione e sul suo ambito geografico, descrizione delle caratteristiche del settore economico interessato e dati sui soggetti economici coinvolti nell'operazione; e

    c) termini previsti per la deliberazione, nei casi in cui la procedura sia stata iniziata, e per quanto possibile indicazioni riguardo al suo probabile esito e alle misure che potrebbero essere prese o previste.

    4. Ciascuna autorità garante della concorrenza notifica quanto prima possibile all'autorità garante della concorrenza dell'altra parte l'esistenza di misure diverse dai provvedimenti di applicazione qualora esse possano influire su interessi rilevanti dell'altra parte, tenendo presente quanto stabilito al paragrafo 1. In particolare, dette autorità procederanno in tal senso nei casi seguenti:

    a) procedimenti amministrativi o giudiziari; e

    b) misure prese da altri organismi governativi, compresi gli organismi di regolamentazione attuali o futuri, che possano influire sul miglioramento della concorrenza in settori soggetti ad una regolamentazione specifica.

    Articolo 4

    Scambio di informazioni

    1. Al fine di facilitare l'efficace applicazione delle rispettive norme di concorrenza e di promuovere una migliore comprensione del rispettivo quadro giuridico, le autorità garanti della concorrenza si scambiano i seguenti tipi di informazioni:

    a) per quanto possibile, testi di teoria del diritto, giurisprudenza o studi di mercato del settore pubblico o, in assenza di tali documenti, informazioni o sintesi non riservate;

    b) informazioni relative all'applicazione della normativa sulla concorrenza purché senza effetti negativi per la persona che fornisce tali informazioni e al solo scopo di contribuire alla conclusione della procedura; e

    c) informazioni riguardo a qualsiasi attività anticoncorrenziale nota e a qualsiasi innovazione introdotta nei rispettivi ordinamenti giuridici per migliorare l'applicazione delle rispettive norme di concorrenza.

    2. Le autorità garanti della concorrenza si aiutano reciprocamente a raccogliere altri tipi di informazioni nei rispettivi territori, qualora le circostanze lo richiedano.

    3. Rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza delle due parti si riuniscono per promuovere presso entrambe la conoscenza delle rispettive norme e politiche di concorrenza e per valutare i risultati del meccanismo di cooperazione. Essi si possono incontrare a livello informale, nonché nell'ambito di riunioni istituzionali in un contesto multilaterale, quando le circostanze lo consentono.

    Articolo 5

    Coordinamento dei provvedimenti di applicazione

    1. Un'autorità garante della concorrenza può notificare la propria disponibilità al coordinamento dei provvedimenti di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle parti di prendere decisioni autonome.

    2. Nel determinare la portata del coordinamento, le parti considerano quanto segue:

    a) i risultati che il coordinamento potrebbe effettivamente dare;

    b) le informazioni supplementari da ottenere;

    c) la riduzione dei costi per le autorità garanti della concorrenza e per i soggetti economici coinvolti; e

    d) i termini applicabili nel quadro delle rispettive legislazioni.

    Articolo 6

    Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una parte nel territorio dell'altra parte

    1. L'autorità garante della concorrenza di una parte, qualora ritenga che interessi rilevanti di tale parte possano essere lesi da un'indagine o un procedimento condotti dall'autorità garante della concorrenza dell'altra parte, comunica il suo punto di vista sulla questione, o chiede consultazioni, all'altra autorità garante della concorrenza. Quest'ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, deve considerare con la debita attenzione le osservazioni dell'autorità richiedente e, in particolare, gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze o gli obiettivi dell'indagine o del procedimento in materia di concorrenza.

    2. Qualora l'autorità garante della concorrenza di una parte ritenga che gli interessi di tale parte siano lesi in modo sostanziale da pratiche anticoncorrenziali di qualsiasi origine che siano o siano state applicate da una o più imprese situate nell'altra parte, può chiedere consultazioni con l'autorità garante della concorrenza di quest'ultima parte, restando inteso che l'avvio delle consultazioni non pregiudica le azioni svolte nel quadro delle norme di concorrenza di detta parte né la piena libertà dell'autorità in questione quanto alla decisione finale. L'autorità garante della concorrenza destinataria della richiesta deve considerare con la debita attenzione le osservazioni e gli elementi oggettivi addotti dall'autorità richiedente e, in particolare, la natura delle pratiche anticoncorrenziali in questione, le imprese coinvolte e i pretesi effetti negativi sugli interessi ai quali si riferisce l'autorità richiedente.

    Articolo 7

    Prevenzione dei conflitti

    1. Nella messa in atto dei provvedimenti di applicazione ciascuna parte tiene conto, ove possibile e in conformità della propria legislazione, degli interessi rilevanti dell'altra parte.

    2. Qualora, nonostante il rispetto della disposizione di cui sopra, i provvedimenti abbiano effetti negativi per una parte, le autorità garanti della concorrenza cercano una soluzione reciprocamente accettabile. In tale contesto, si possono considerare i seguenti elementi:

    a) l'importanza della misura e l'impatto che essa ha sugli interessi di una parte, a fronte dei vantaggi che saranno ottenuti dall'altra parte;

    b) la presenza o assenza, nelle azioni dei soggetti economici interessati, dell'intenzione di influire sui consumatori, i fornitori o i concorrenti;

    c) il livello di incompatibilità tra la legislazione di una parte e le misure che saranno applicate dall'altra parte;

    d) l'eventualità che i soggetti economici interessati siano soggetti a richieste delle due parti incompatibili tra loro;

    e) l'avvio della procedura o l'imposizione di sanzioni o rimedi;

    f) l'ubicazione delle attività dei soggetti economici interessati; e

    g) l'importanza della sanzione da imporre nel territorio dell'altra parte.

    Articolo 8

    Riservatezza

    Lo scambio di informazioni è soggetto alle norme di riservatezza vigenti in ciascuna delle parti. Informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le parti, non possono essere fornite senza l'esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorità garante della concorrenza rispetta la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall'altra autorità nel quadro del presente meccanismo e respinge ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l'autorizzazione dell'autorità garante della concorrenza che le ha fornite.

    Articolo 9

    Cooperazione tecnica

    1. Le parti si prestano reciprocamente assistenza tecnica per avvalersi l'una dell'esperienza dell'altra e per rafforzare l'attuazione delle loro regole e politiche di concorrenza.

    2. La cooperazione comprende le seguenti attività:

    a) formazione dei funzionari delle autorità garanti della concorrenza di entrambe le parti per consentir loro di acquisire un'esperienza pratica; e

    b) seminari, in particolare per i dipendenti pubblici.

    3. Le parti possono effettuare studi comuni in materia di concorrenza o relativi alle norme e politiche di concorrenza al fine di sostenerne lo sviluppo.

    4. Le parti riconoscono che lo sviluppo dei sistemi di comunicazione e informatici è pertinente alle attività che esse intendono svolgere e che sarebbe opportuno, per quanto possibile, avvalersene per promuovere la comunicazione e facilitare l'accesso all'informazione sulle politiche di concorrenza. A tal fine esse cercano di:

    a) estendere le rispettive home page in modo da fornire informazioni sugli sviluppi relativi alle loro attività;

    b) promuovere la diffusione di temi attinenti a studi sulla concorrenza attraverso pubblicazioni quali il Boletín Latinoamericano de Competencia, il Bollettino sulla politica di concorrenza della direzione generale della Concorrenza della Comunità europea e le relazioni annuali e la Gaceta de Competencia Económica pubblicate dalla Comisión Federal de Competencia del Messico;

    c) creare un archivio elettronico della giurisprudenza relativa ai casi esaminati, che consenta di individuare i singoli casi, la natura della pratica o del comportamento analizzati, il relativo quadro giuridico nonché l'esito e la data delle deliberazioni.

    Articolo 10

    Emendamenti

    Il presente allegato può essere emendato dal Comitato misto.

    ALLEGATO XVI

    MODELLO DI REGOLE DI PROCEDURA

    (di cui all'articolo 47)

    Definizioni

    1. Ai fini delle presenti regole si intende per:

    "consulente", una persona incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

    "Parte ricorrente", la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi del titolo VI, capitolo III, della decisione;

    "collegio arbitrale", un collegio arbitrale costituito ai sensi del titolo VI, capitolo III, della decisione;

    "rappresentante di una Parte", un funzionario di un dicastero, di un organismo governativo o di qualunque altro ente statale di una Parte.

    2. Le Parti possono incaricare un organismo specializzato di amministrare i procedimenti di risoluzione delle controversie.

    3. Salvo diversa intesa tra le Parti, queste si riuniscono con il collegio arbitrale entro i quindici giorni successivi alla data della sua costituzione al fine di definire questioni quali:

    a) retribuzione e spese da pagare agli arbitri, che di regola si adeguano agli standard dell'OMC;

    b) l'amministrazione dei procedimenti, qualora le Parti non abbiano designato un organismo specializzato ai sensi del punto 2, e

    c) altre questioni che le Parti ritengano pertinenti.

    Qualificazione degli arbitri

    4. Gli arbitri si dovrebbero selezionare in modo da garantire la loro indipendenza e imparzialità, una formazione sufficientemente diversa e una vasta esperienza. Gli arbitri operano a titolo personale e non come rappresentanti di una pubblica amministrazione o di una qualsiasi organizzazione. Essi sono tenuti a rispettare il codice di condotta di cui all'appendice I.

    Mandato

    5. A meno che le Parti non convengano diversamente entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, questo ha il mandato seguente: "Esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti degli strumenti giuridici contemplati, la questione sottoposta al comitato misto (quale indicata nella richiesta di riunione di detto comitato) e decidere in merito alla compatibilità delle misure in causa con gli strumenti giuridici contemplati."

    6. Le Parti trasmettono senza indugio al collegio arbitrale qualsiasi mandato convenuto.

    Comunicazioni scritte e altri documenti

    7. Se le Parti hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, una Parte o il collegio arbitrale, rispettivamente, trasmettono qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento a tale organismo. L'organismo designato ai sensi del punto 2, ricevuta una comunicazione scritta, la trasmette ai destinatari nel modo più rapido possibile.

    8. Se le Parti non hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, una Parte o il collegio arbitrale, rispettivamente, trasmettono qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento secondo l'accordo raggiunto a norma del punto 3.

    9. Una Parte, per quanto possibile, fornisce una copia del documento in formato magnetico.

    10. Salvo che sia convenuto diversamente a norma del punto 3, una Parte fornisce una copia di ogni sua comunicazione scritta per l'altra Parte e una copia per ciascuno degli arbitri.

    11. La Parte ricorrente trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro e non oltre venticinque giorni a decorrere dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo trasmette la sua comunicazione scritta entro e non oltre venti giorni a decorrere dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale.

    12. Salvo che sia convenuto diversamente a norma del punto 3, in caso di richieste, avvisi o altri documenti relativi al procedimento arbitrale non contemplati dal punto 10 o 11 la Parte trasmette all'altra Parte e a ciascuno degli arbitri una copia del documento per fax o altro mezzo di trasmissione elettronica.

    13. Errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento arbitrale possono essere corretti mediante trasmissione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

    14. Qualora il termine ultimo per la trasmissione di un documento coincida con una festa nazionale o con qualsiasi altro giorno in cui gli uffici siano chiusi per ordine del governo o per causa di forza maggiore, il documento può essere trasmesso il giorno lavorativo successivo.

    Funzionamento dei collegi arbitrali

    15. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

    16. Salvo che le presenti regole stabiliscano diversamente, il collegio arbitrale può svolgere la sua attività tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare per telefono, fax o collegamento informatico.

    17. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare assistenti, personale amministrativo, interpreti o traduttori a presenziare alle discussioni.

    18. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle presenti regole il collegio arbitrale può adottare una procedura appropriata non incompatibile con la decisione.

    19. Qualora il collegio arbitrale ritenga che sia necessario modificare un termine applicabile nell'ambito del procedimento o introdurre nel procedimento qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle Parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, fornendo un'indicazione del termine o dell'adeguamento necessario.

    Audizioni

    20. Se le Parti hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione d'intesa con le Parti, con gli altri membri del collegio arbitrale e con tale organismo. Quest'ultimo notifica per iscritto alle Parti la data, l'ora e il luogo dell'audizione.

    21. Se le Parti non hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione d'intesa con le Parti e con gli altri membri del collegio arbitrale, secondo l'accordo raggiunto a norma del punto 3. Data, ora e luogo dell'audizione sono comunicati per iscritto alle Parti secondo l'accordo raggiunto a norma del punto 3.

    22. A meno che le Parti non convengano diversamente, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte ricorrente è il Messico e a Città del Messico se la Parte ricorrente è la Comunità.

    23. Il collegio arbitrale può convocare altre audizioni con il consenso delle Parti.

    24. Tutti gli arbitri presenziano alle audizioni.

    25. Possono presenziare ad un'audizione le persone seguenti:

    a) i rappresentanti di una Parte;

    b) i consulenti di una Parte, purché non si rivolgano al collegio arbitrale e purché né essi stessi, né i loro datori di lavoro, partner, soci d'affari o familiari abbiano un interesse finanziario o personale nel procedimento;

    c) personale amministrativo, interpreti, traduttori e stenografi; e

    d) gli assistenti degli arbitri.

    26. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'audizione ciascuna Parte trasmette l'elenco dei nomi delle persone che procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per suo conto e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione.

    27. Il collegio arbitrale condurrà l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando che la Parte ricorrente e la Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo dispongano dello stesso tempo:

    Argomentazione

    a) argomentazione della Parte ricorrente,

    b) argomentazione della Parte contro cui è stato sporto reclamo;

    Confutazione

    a) replica della Parte ricorrente,

    b) controreplica della Parte contro cui è stato sporto reclamo.

    28. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti in qualsiasi momento dell'audizione.

    29. Se le Parti hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, tale organismo provvede affinché sia redatto un resoconto di ciascuna audizione e, dopo che il resoconto è stato redatto, ne trasmette quanto prima possibile una copia alle Parti e al collegio arbitrale.

    30. Se le Parti non hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, viene redatto un resoconto di ciascuna audizione secondo l'accordo raggiunto a norma del punto 3 e, una volta redatto, viene quanto prima possibile trasmesso alle Parti e al collegio arbitrale.

    31. Il collegio arbitrale può rivolgere per iscritto domande a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento di un procedimento. Esso trasmette le domande scritte alla o alle Parti cui sono rivolte.

    32. Una Parte alla quale il collegio arbitrale pone domande scritte trasmette una copia delle risposte scritte. A ciascuna Parte sarà data la possibilità di fornire osservazioni scritte sulle risposte entro i cinque giorni successivi alla data in cui queste sono state comunicate.

    33. Entro i dieci giorni successivi alla data dell'audizione ciascuna Parte può comunicare osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sorta durante l'audizione.

    Regole di interpretazione e onere della prova

    34. I collegi arbitrali interpretano le disposizioni degli strumenti giuridici contemplati in conformità alle regole del diritto pubblico consuetudinario internazionale.

    35. Se una Parte asserisce che una misura dell'altra Parte è incompatibile con le disposizioni degli strumenti giuridici contemplati, è tenuta a provare tale incompatibilità.

    36. Se una Parte asserisce che una misura è oggetto di una deroga in conformità agli strumenti giuridici contemplati, è tenuta a provare che la deroga è applicabile.

    Riservatezza

    37. Le Parti rispettano il carattere riservato delle audizioni, delle discussioni e della relazione iniziale del collegio arbitrale, nonché di tutte le osservazioni scritte trasmesse al collegio e delle comunicazioni con lo stesso.

    Contatti unilaterali

    38. Il collegio arbitrale non si incontra né si mette in contatto con una Parte in assenza dell'altra Parte.

    39. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle Parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

    Ruolo degli esperti

    40. Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa il collegio arbitrale può chiedere informazioni e consulenza tecnica alle persone o agli organismi che ritenga appropriati, purché le Parti siano d'accordo e secondo le condizioni e modalità approvate dalle Parti.

    41. Qualora ai sensi del punto 40 venga chiesta una relazione scritta di un esperto, qualsiasi termine applicabile nell'ambito del procedimento arbitrale è sospeso per un periodo che va dalla data di presentazione della richiesta alla data di presentazione della relazione al collegio arbitrale.

    Relazioni del collegio arbitrale

    42. A meno che le Parti non convengano diversamente, il collegio arbitrale basa la sua relazione sulle comunicazioni e argomentazioni delle Parti e sulle informazioni fornitegli ai sensi del punto 40.

    43. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione iniziale, il collegio arbitrale, di sua iniziativa o su richiesta dell'una o l'altra Parte, può:

    a) chiedere il punto di vista delle Parti;

    b) riconsiderare la sua relazione, e

    c) effettuare qualsiasi ulteriore esame che ritenga opportuno.

    44. Gli arbitri possono esprimere opinioni separate sulle questioni che non sono oggetto di consenso unanime. Nessun collegio arbitrale può, nella relazione iniziale né in quella definitiva, rendere noto quali arbitri sostengano le opinioni maggioritarie o minoritarie.

    Casi urgenti

    45. In caso d'urgenza, il collegio arbitrale modifica opportunamente i termini per la presentazione della relazione iniziale e delle osservazioni delle Parti su tale relazione.

    Traduzione e interpretariato

    46. Se le Parti hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, una Parte, prima di trasmettere la sua comunicazione scritta iniziale nell'ambito di un procedimento arbitrale, provvede, entro un termine ragionevole, ad informare per iscritto tale organismo della lingua in cui saranno formulate le sue comunicazioni scritte e orali.

    47. Se le Parti non hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, al più tardi nella riunione di cui al punto 3 indicano per iscritto la lingua in cui saranno formulate le loro comunicazioni scritte e orali.

    48. Ciascuna delle Parti assicura, sostenendo i relativi costi, la traduzione delle sue comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra Parte ai sensi del punto 46 o 47. Su richiesta di una Parte che ha presentato una comunicazione, il collegio arbitrale può sospendere il procedimento per il tempo necessario a consentire a detta Parte di ultimare la traduzione.

    49. Le Parti assicurano la traduzione simultanea delle comunicazioni orali nella lingua da loro scelta.

    50. Le relazioni del collegio arbitrale sono presentate nella o nelle lingue scelte dalle Parti ai sensi del punto 46 o 47.

    51. I costi relativi alla traduzione di una relazione arbitrale sono sostenuti dalle Parti in parti uguali.

    52. Le Parti possono fare osservazioni sul testo tradotto di un documento elaborato conformemente alle presenti regole.

    Calcolo dei termini

    53. Quando la decisione, le presenti regole o il collegio arbitrale prescrivano che un'azione sia compiuta entro un certo numero di giorni dopo, prima o a decorrere da una data o un evento specificati, la data specificata o quella in cui avviene l'evento specificato non sono comprese nel conteggio del numero di giorni indicato.

    54. Quando, in applicazione del punto 14, una Parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è ricevuto dall'altra Parte, qualsiasi termine la cui determinazione dipenda dalla ricezione del documento si calcola dalla data di ricezione più recente.

    Altri procedimenti

    55. Le presenti regole si applicano ai procedimenti di cui al titolo VI, articolo 46, paragrafi 4, 5, 8 e 10, salvo che:

    a) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 4, trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro i tre giorni successivi alla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmette la sua comunicazione scritta entro i 4 giorni successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale;

    b) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 5, trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmette la sua comunicazione scritta entro i venti giorni successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale;

    c) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 8, trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmette la sua comunicazione scritta entro i quindici giorni successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale; e

    d) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 10, trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro i cinque giorni successivi alla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmette la sua comunicazione scritta entro i dieci giorni successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale.

    56. Se necessario, il collegio arbitrale fissa il termine per la presentazione di altre eventuali comunicazioni scritte, comprese repliche scritte, in modo da dare a ciascuna Parte l'opportunità di presentare lo stesso numero di comunicazioni scritte, nel rispetto dei termini previsti in relazione ai procedimenti arbitrali dalla decisione e dalle presenti regole.

    57. Salvo dissenso delle Parti, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'audizione.

    Appendice I

    CODICE DI CONDOTTA

    Definizioni

    A. Ai fini del presente codice di condotta valgono le seguenti definizioni:

    per "assistente" si intende una persona che, dietro mandato di un membro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

    per "candidato" si intende una persona proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del titolo VI;

    per "membro" si intende un membro di un collegio arbitrale costituito ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del titolo VI;

    per "Parte" si intende Parte all'accordo;

    per "procedimento", salvo indicazione contraria, si intende un procedimento arbitrale ai sensi del presente titolo;

    per "personale" si intendono, rispetto ad un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, fatta eccezione per gli assistenti.

    B. Qualsiasi riferimento contenuto nel presente codice di condotta ad un paragrafo o ad un titolo costituisce un rinvio ad un paragrafo, ad un allegato o ad un titolo relativo alla risoluzione delle controversie a norma della decisione.

    I. Responsabilità verso la procedura

    Ciascun candidato, membro ed ex membro deve evitare qualsiasi irregolarità e apparenza di irregolarità nonché osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità della procedura di risoluzione delle controversie.

    II. Obbligo di dichiarazione

    Nota preliminare

    Il presente codice di condotta si fonda sul principio che un candidato o un membro deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto suscettibile di influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito ad un'apparenza di irregolarità o ad un timore di parzialità. Si ha un'apparenza di irregolarità o un timore di parzialità quando una persona ragionevole, a conoscenza di tutte le circostanze pertinenti che un'indagine appropriata permetterebbe di constatare, concluderebbe che la capacità del candidato o del membro di esercitare le sue funzioni con integrità, imparzialità e competenza è compromessa.

    Tuttavia, questo principio non dovrebbe essere interpretato in modo tale che l'obbligo di presentare una dichiarazione dettagliata renda impossibile accettare l'incarico di membro a quanti esercitano una professione legale o appartengono al mondo delle imprese, privando così le Parti e i partecipanti dei servizi di coloro che potrebbero essere i più qualificati per esercitare queste funzioni. Di conseguenza, i candidati e i membri non dovrebbero essere obbligati a dichiarare interessi, relazioni o fatti la cui influenza sul loro ruolo nel procedimento verrebbe ad essere trascurabile.

    Nel corso del procedimento, i candidati e i membri hanno l'obbligo permanente di dichiarare qualsiasi interesse, relazione o fatto che possa influire sull'integrità o l'imparzialità della procedura di risoluzione delle controversie.

    Il presente codice di condotta non stabilisce le circostanze in cui le parti possono o meno decidere di privare un candidato della sua nomina o un membro dell'esercizio delle sue funzioni in un collegio arbitrale o in un comitato sulla base delle dichiarazioni che ha presentato.

    A. Ogni candidato deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto suscettibile di influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito ad un'apparenza di irregolarità o ad un timore di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato deve compiere tutti gli sforzi ragionevoli per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

    Il candidato deve dichiarare tali interessi, relazioni e fatti compilando un formulario di dichiarazione preliminare fornito dal comitato misto e inviandolo al suddetto comitato.

    Senza limitare la portata generale di quanto precede, ogni candidato deve dichiarare gli interessi, le relazioni e i fatti seguenti:

    1) qualsiasi interesse finanziario del candidato:

    a) nel procedimento o nei risultati di quest'ultimo;

    b) in un procedimento amministrativo o in un procedimento dinanzi ad un tribunale nazionale o dinanzi a un altro collegio arbitrale o comitato che riguardi questioni sulle quali possono essere adottate decisioni nel procedimento per cui il candidato è stato proposto;

    2) qualsiasi interesse finanziario del datore di lavoro del candidato, di un suo partner, di un suo socio o di un suo familiare:

    a) nel procedimento o nei risultati di quest'ultimo;

    b) in un procedimento amministrativo o in un procedimento dinanzi ad un tribunale nazionale o dinanzi a un altro collegio arbitrale o comitato che riguardi questioni sulle quali possono essere adottate decisioni nel procedimento per cui il candidato è stato proposto;

    3) qualsiasi relazione, passata o presente, di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale con qualsiasi parte interessata nel procedimento, o con il consulente legale di quest'ultima, o qualsiasi relazione della stessa natura che riguardi il datore di lavoro del candidato, un suo partner, un suo socio o un suo familiare;

    4) qualsiasi patrocinio pubblico o rappresentanza legale o d'altro genere che interessi una questione contestata nel procedimento o che riguardi gli stessi prodotti.

    B. Una volta nominato, un membro deve continuare a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per essere informato degli interessi, relazioni o fatti di cui alla sezione A e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed esige da ogni membro che dichiari interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase della procedura essi intervengano.

    Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato misto affinché siano esaminati dalle Parti.

    III. Esercizio delle funzioni da parte di candidati e membri

    A. Ogni candidato che accetti la nomina a membro deve essere disponibile ad esercitare, e deve esercitare, interamente e sollecitamente le funzioni di membro nel corso di tutto il procedimento.

    B. Ogni membro deve esercitare l'insieme delle sue funzioni con equità e diligenza.

    C. Ogni membro deve conformarsi alle disposizioni del presente titolo e al modello di regole di procedura applicabili di cui all'allegato XVI o a tutte le altre norme applicabili.

    D. Nessun membro può rifiutare ad altri membri la possibilità di prendere parte a tutti gli aspetti del procedimento.

    E. Ogni membro può esaminare soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire ad una decisione. Esso non può delegare ad altri l'incarico di decidere, a meno che il modello di regole di procedura di cui all'allegato XVI o qualsiasi altra norma applicabile lo autorizzi a farlo.

    F. Ogni membro deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che il suo assistente e il suo personale si conformino alle disposizioni delle parti I, II e VI del presente codice di condotta.

    G. Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi al procedimento.

    H. Nessun candidato o membro può comunicare fatti riguardanti violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, a meno che la comunicazione non sia destinata al comitato misto o non sia necessaria per determinare se il suddetto candidato o membro ha violato o può violare il codice.

    IV. Indipendenza e imparzialità dei membri

    A. Ogni membro deve essere indipendente e imparziale. Deve agire con equità ed evitare di dare adito ad un'apparenza di irregolarità o ad un timore di parzialità.

    B. Nessun membro può essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore delle critiche.

    C. Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, ad una corretta esecuzione delle sue funzioni.

    D. Nessun membro può trarre vantaggio dalla sua posizione in seno al collegio arbitrale o al comitato per servire qualsiasi interesse personale o privato. Esso deve evitare qualsiasi atto che possa creare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare. Ogni membro deve adoperarsi per quanto possibile per impedire o dissuadere altre persone dal pretendersi in una tale posizione.

    E. Nessun membro può permettere che il suo comportamento o il suo giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, passate o presenti, di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

    F. Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire qualsiasi interesse finanziario suscettibile di influire sulla sua indipendenza o che potrebbe ragionevolmente dare adito ad un'apparenza di irregolarità o ad un timore di parzialità.

    V. Obblighi in determinate situazioni

    Ogni ex membro deve evitare qualsiasi atto che possa creare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle sue funzioni di membro o che avrebbe tratto vantaggio dalla decisione del collegio arbitrale o del comitato.

    VI. Obbligo di riservatezza

    A. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni riservate relative al procedimento o acquisite nel corso dello stesso, eccetto ai fini del procedimento, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a suo vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

    B. Nessun membro può divulgare una relazione di un collegio arbitrale redatta ai sensi del presente titolo prima della sua pubblicazione da parte del comitato misto. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, rivelare quali membri hanno aderito al parere della maggioranza o della minoranza in un procedimento condotto ai sensi del presente titolo.

    C. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, rivelare le decisioni di un collegio arbitrale o di un comitato, o l'opinione di qualsiasi membro, tranne nei casi previsti dalla legge.

    VII. Responsabilità degli assistenti e del personale

    Le parti I (Responsabilità verso la procedura), II (Obbligo di dichiarazione) e VI (Obbligo di riservatezza) del presente codice di condotta si applicano anche agli assistenti e al personale.

    DICHIARAZIONE COMUNE I

    relativa al cumulo totale di cui all'articolo 2 dell'allegato III

    1. Le Parti riconoscono il notevole contributo che il cumulo dell'origine può dare per agevolare la creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e il Messico.

    2. A tal fine, le Parti esaminano i parametri di valutazione delle condizioni economiche necessarie per introdurre, a termine, il cumulo totale. Il processo inizierà al più tardi dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

    3. Una volta che la valutazione di cui al punto 2 avrà dato esito positivo, le Parti prenderanno le misure necessarie per introdurre il cumulo totale.

    4. Il cumulo totale consente di tener conto di tutte le fasi di lavorazione o trasformazione di un prodotto all'interno della zona di libero scambio senza che i materiali utilizzati siano necessariamente originari di uno dei paesi partner.

    DICHIARAZIONE COMUNE II

    relativa all'articolo 2 dell'allegato III

    Si considerano originari del Messico o della Comunità anche i prodotti fabbricati esclusivamente con materiali conformi alle disposizioni degli articoli 4 o 5 dell'allegato III.

    DICHIARAZIONE COMUNE III

    relativa all'articolo 6 dell'allegato III

    1. Il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine istituito a norma dell'articolo 17 concorda le definizioni della semplice miscela di prodotti o del semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo. Dette definizioni entrano in vigore al più tardi il 1o gennaio 2003.

    2. Prima di questa data, le Parti decidono che, per quanto riguarda il settore chimico, la semplice miscela di prodotti non comprende le reazioni chimiche.

    Per gli altri settori, il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo comprende anche le operazioni "cacciavite".

    3. Nel settore chimico, per "reazione chimica" s'intende un processo (anche biochimico) mediante il quale si ottiene una molecola con una struttura diversa spezzando i legami intramolecolari e creandone di nuovi oppure alternando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

    DICHIARAZIONE COMUNE IV

    relativa all'appendice I all'allegato III

    Quando non si conosca con esattezza il prezzo franco fabbrica, il produttore o un esportatore della merce può utilizzare il costo di fabbricazione del prodotto.

    DICHIARAZIONE COMUNE V

    relativa alle note 2 e 3 dell'appendice II (a) all'allegato III per le voci ex 2914 e ex 2915

    Il comitato misto valuta la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione della regola stabilita nelle note 2 e 3 dell'appendice II (a), sempreché sussistano le condizioni economiche che hanno giustificato l'istituzione di detta regola.

    DICHIARAZIONE COMUNE VI

    relativa alla nota 4 dell'appendice II (a) all'allegato III per la voce 4104

    1. Qualora i negoziati multilaterali/OMC proseguano dopo il 31 dicembre 2002, il comitato misto proroga oltre questa data la regola istituita nella nota 4 dell'appendice II (a). Una volta conclusi i negoziati, il comitato misto determina, in base al risultato degli stessi, la norma di origine da applicare.

    2. Durante i negoziati multilaterali, le Parti cercano di stabilire discipline volte a eliminare le imposte o le restrizioni all'esportazione tali da aumentare le esportazioni o la protezione delle industrie nazionali, come quella del cuoio.

    DICHIARAZIONE COMUNE VII

    relativa ai prodotti tessili specifici di cui all'appendice II all'allegato III

    1. Per le voci da 5208 a 5212, il comitato misto riesamina nel 2003 il contingente annuale onde adeguarlo in base all'esperienza di gestione e ai flussi commerciali bilaterali.

    2. Per le voci da 5407 a 5408, il comitato misto riesamina nel 2003 il contingente annuale onde adeguarlo in base all'esperienza di gestione e ai flussi commerciali bilaterali.

    3. Per le voci da 5512 a 5516, il comitato misto riesamina nel 2003 il contingente annuale onde adeguarlo in base all'esperienza di gestione e ai flussi commerciali bilaterali.

    4. Per le voci 5801, 5806 e 5811, il comitato misto riesamina nel 2003 il contingente annuale onde adeguarlo in base all'esperienza di gestione e ai flussi commerciali bilaterali.

    DICHIARAZIONE COMUNE VIII

    relativa alla nota 8 dell'appendice II (a) all'allegato III per le voci da 6301 a 6304

    Fatta salva la nota 8 dell'appendice II (a), il comitato misto valuta la necessità di prorogare oltre il 31 dicembre 2003 l'applicazione della regola ivi stabilita. Tale esame si basa su tutti i fattori pertinenti, compresa la disponibilità di tessuti in quantità o di qualità sufficiente all'interno della zona di libero scambio.

    DICHIARAZIONE COMUNE IX

    relativa alla nota 9 dell'appendice II (a) all'allegato III

    Per le voci 6402, 6403 e 6404, il comitato misto riesamina nel 2004 le condizioni di cui alla nota 9 dell'appendice II (a) per adeguarle, in funzione dell'esperienza acquisita nella gestione dei contingenti, onde sfruttare al meglio le possibilità commerciali offerte.

    DICHIARAZIONE COMUNE X

    relativa alle appendici II e II (a) all'allegato III

    Le Parti decidono che nel gestire le gare di appalto si imporrà il pagamento dell'importo offerto solo se il totale di tutti i contingenti offerti da ciascun partecipante all'appalto supera l'importo totale del contingente (sistema del "least winning price").

    DICHIARAZIONE COMUNE XI

    relativa alla nota 12.1 dell'appendice II (a) all'allegato III per le voci ex 8701, 8702 e 8704

    Dopo il 31 dicembre 2002, le Parti riesaminano in qualsiasi momento la nota 12.1 dell'appendice II (a) se il comitato misto stabilisce che l'apparato propulsore (motore, trasmissione, ecc.) non viene fornito né nella Comunità né in Messico oppure se è stata avviata, su richiesta dei fabbricanti di veicoli che appartengono alle voci in questione, un'inchiesta riguardante pratiche anticoncorrenziali in una delle Parti. In tal caso, la regola di cui alla nota 12.1 dell'appendice II (a) continua ad applicarsi, come stabilito per gli anni 2000-2002, per un periodo fissato dal comitato misto. I fabbricanti dei veicoli di cui alle voci in questione forniscono al comitato misto le informazioni necessarie a tal fine.

    Nota:

    Le dichiarazioni comuni da XII a XV sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 157 del 30 giugno 2000, pag. 29.

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