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Document 22000D0224(01)

    Decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione UE-Lettonia, del 26 gennaio 2000, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo europeo UE-Lettonia

    GU L 51 del 24.2.2000, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/158/oj

    22000D0224(01)

    Decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione UE-Lettonia, del 26 gennaio 2000, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo europeo UE-Lettonia

    Gazzetta ufficiale n. L 051 del 24/02/2000 pag. 0027 - 0029


    DECISIONE N. 1/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LETTONIA

    del 26 gennaio 2000

    che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo europeo UE-Lettonia

    (2000/158/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra(1), firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995, in particolare l'articolo 38 del suo protocollo n. 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Nel quadro del regolare funzionamento del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare materie originarie della Comunità europea, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, della Turchia, dello Spazio economico europeo, dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti originari.

    (2) È opportuno modificare gli articoli concernenti importi monetari al fine di tener pienamente conto dell'introduzione dell'euro.

    (3) Nell'elenco delle lavorazioni e trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie, alcune correzioni risultano indispensabili per tener conto, da un lato, dell'evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall'altro, delle situazioni di scarsità di materie prime.

    (4) Il protocollo n. 3 dovrebbe pertanto essere modificato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

    1) Agli articoli 21 e 26, il termine "Ecu" è sostituito dal termine "euro".

    2) L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 30

    Importi espressi in euro

    1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

    2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

    3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

    4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e della Lettonia vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Lettonia. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in euro."

    3) L'allegato II è modificato nel seguente modo:

    a) Il testo relativo alla voce SA 1904 è sostituito dal testo seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>".

    b) Il testo relativo alla voce SA 2207 è sostituito dal testo seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    c) Il testo relativo alla voce SA 57 è sostituito dal testo seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    d) Il testo relativo alla voce SA 8401 è sostituito dal testo seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    e) Il seguente testo deve essere inserito fra le voci SA 9606 e 9612:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2000.

    Per il Consiglio di associazione

    Il Presidente

    J. GAMA

    (1) GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

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