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Document 22000D0108(01)

    Decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro stati membri, da una parte, e La Repubblica di Lettonia, dall'altra, dell'8 dicembre 1999, recante modifica del protocollo n. 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

    GU L 5 del 8.1.2000, p. 46–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/10(1)/oj

    22000D0108(01)

    Decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro stati membri, da una parte, e La Repubblica di Lettonia, dall'altra, dell'8 dicembre 1999, recante modifica del protocollo n. 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

    Gazzetta ufficiale n. L 005 del 08/01/2000 pag. 0046 - 0051


    DECISIONE N. 2/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI LETTONIA, DALL'ALTRA

    dell'8 dicembre 1999

    recante modifica del protocollo n. 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

    (2000/10/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra(1), firmato a Bruxelles il 12 giugno 1995, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 3(2),

    (1) considerando che nel quadro del regolare funzionamento del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare materie originarie della Comunità europea, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, dello Spazio economico europeo (in appresso denominato SEE), dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti originari contenuta nel protocollo n. 3;

    (2) considerando che pare opportuno continuare a mantenere in vigore fino al 31 dicembre 2000 il sistema di tassi forfettari di cui all'articolo 15 del protocollo n. 3, relativo al divieto di restituzione dei dazi doganali e di esenzione da tali dazi;

    (3) considerando che, tenuto conto della particolare situazione che esiste tra Comunità e Turchia in materia di prodotti industriali, è giustificato ampliare il sistema di cumulo in questione anche ai prodotti industriali originari dalla Turchia;

    (4) considerando che, per facilitare gli scambi e semplificare gli oneri amministrativi, è auspicabile una modifica del testo degli articoli 3, 4 e 12 del protocollo n. 3;

    (5) considerando che nell'elenco delle lavorazioni e delle trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie, alcune correzioni risultano indispensabili per tener conto, da un lato, dell'evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall'altro, delle situazioni di scarsità di materia prime,

    HA DECISO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

    1) L'articolo 1, lettera i), è sostituito dal testo seguente: "i) per 'valore aggiunto' si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o nella Lettonia."

    2) Gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai testi seguenti: "Articolo 3

    Cumulo nella Comunità europea

    1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, i prodotti sono considerati originari della Comunità se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Lettonia, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)(3) o della Turchia(4), ai sensi delle disposizioni del protocollo relativo alle norme d'origine allegato agli accordi tra la Comunità e ciascuno di questi paesi, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7 di questo protocollo, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

    2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Lettonia non vanno al di là delle operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Lettonia soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Lettonia.

    3. I prodotti originari di uno dei paesi elencati nel paragrafo 1, che non sono sottoposti ad alcuna operazione nella Lettonia, conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi.

    4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno acquisito il loro carattere di prodotto originario con l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle previste da questo protocollo.

    La Comunità fornirà alla Lettonia, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme d'origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati nel paragrafo 1. La Commissione delle Comunità europee pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato dai paesi elencati nel paragrafo 1 che hanno rispettato le condizioni necessarie.

    Articolo 4

    Cumulo in Lettonia

    1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, i prodotti sono considerati originari della Lettonia se sono ottenuti al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Lettonia, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)(5) o della Turchia(6) ai sensi delle disposizioni del protocollo relativo alle norme d'origine allegato agli accordi tra la Lettonia e ciascuno di questi paesi, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7 di questo protocollo, all'interno della Lettonia. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

    2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Lettonia non vanno al di là delle operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Lettonia soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Lettonia.

    3. I prodotti, originari di uno dei paesi elencati nel paragrafo 1, che non sono sottoposti ad alcuna operazione nella Lettonia, conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi.

    4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario con l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle previste da questo protocollo.

    La Lettonia fornirà alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme d'origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati nel paragrafo 1. La Commissione delle Comunità europee pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato dai paesi menzionati nel paragrafo 1 che hanno rispettato le condizioni necessarie."

    3) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 12

    Principio della territorialità

    1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o nella Lettonia, fatti salvi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 3 e 4 e il paragrafo 3 del presente articolo.

    2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Lettonia verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate, fatti salvi gli articoli 3 e 4, non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

    a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

    b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

    3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni stabilite nel titolo II non deriva da una lavorazione o da una trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o nella Lettonia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Lettonia e successivamente reimportati, a condizione che:

    a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o nella Lettonia o siano stati sottoposti ad una lavorazione o ad una trasformazione che vanno al di là delle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 7, prima della loro esportazione; e

    b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

    i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e

    ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Lettonia non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

    4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni stabilite nel titolo II e concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Lettonia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Lettonia con l'applicazione del presente articolo non devono eccedere la percentuale indicata.

    5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per 'valore aggiunto totale' si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Lettonia, compreso il valore dei materiali aggiunti.

    6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.

    7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

    8. Come previsto dal presente articolo, le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Lettonia sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo."

    4) Negli articoli 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 e 32 l'espressione "di cui all'articolo 4" è sostituita da "di cui agli articoli 3 e 4".

    5) Nell'articolo 15, paragrafo 6, ultimo capoverso, la data "31 dicembre 1998" è sostituita da "31 dicembre 2000".

    6) Nell'articolo 26, paragrafo 1, l'espressione "C2/CP3" è sostituita da "CN22/CN23".

    7) Nell'allegato I, nota 5.2:

    a) tra i trattini "filamenti artificiali" e "fibre sintetiche in fiocco di polipropilene" va inserito "filamenti conduttori elettrici";

    b) va eliminato il quinto esempio ("Un tappeto... purché siano rispettati i limiti di peso").

    8) L'allegato II è modificato come segue:

    a) tra le voci SA 2202 e 2208 va inserita la voce seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    b) la voce relativa al capitolo 57 è sostituita dal testo seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    c) la voce SA 7006 è sostituita dal testo seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    d) la voce SH 7601 sostituita dal testo seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    9) va inserito il seguente allegato:

    "ALLEGATO V

    Elenco dei prodotti originari dalla Turchia ai quali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4, per capitoli e voci del Sistema armonizzato (SA)

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1999.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1999.

    Per il Consiglio di associazione

    Il Presidente

    I. BERZINS

    (1) GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

    (2) Il protocollo n. 3 è stato sostituito da una decisione del Consiglio di Associazione (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

    (4) Il cumulo previsto in questo articolo non si applica ai materiali originari della Turchia riportati nell'elenco dell'allegato V del presente protocollo.

    (5) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

    (6) Il cumulo previsto in questo articolo non si applica ai materiali originari della Turchia riportati nell'elenco dell'allegato V del presente protocollo.

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